TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2010-11-22, n. 201001457

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2010-11-22, n. 201001457
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201001457
Data del deposito : 22 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00767/1995 REG.RIC.

N. 01457/2010 REG.DEC.

N. 00767/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 767 del 1995, proposto da:
Z M R, rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso M S Avv. in Reggio Calabria, via Re Ruggero, 9;

contro

Provveditorato Agli Studi di Reggio Calabria, Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;

nei confronti di

Commissione Concorso Magistrale;

per l'annullamento

del giudizio negativo sulla prova scritta del concorso magistrale e sul conseguenziale provvedimento di esclusione dalla prova orale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 15 luglio 1995;

Considerato che anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104, a cura della Segreteria è stato notificato alle parti costituite un apposito avviso, con il quale è stato fatto onere alla parte ricorrente di presentare una nuova istanza di fissazione dell’udienza, con la firma della parte, entro sei mesi dalla notifica dell’avviso stesso, ai sensi dell’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, modificato ed integrato dall’art. 54 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall’art. 57, comma 1, della L. 18 giugno 2009 n. 69;

Considerato che è decorso infruttuosamente il termine assegnato onde, in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 9 della L. n. 205/2000 citata ed all’art. 2 dell’Allegato 3 (Norme transitorie) al Decreto Leg.vo n. 104/2010 citato, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato perento.

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