TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-02-05, n. 201801426
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Testo completo
Pubblicato il 05/02/2018
N. 01426/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04985/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4985 del 2017, proposto da:
P A C, R D C, C P, D B, G L M, D B, rappresentati e difesi dagli avvocati F M, F D, G G, con domicilio eletto presso il loro studio, via Filippo Ermini, 68;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Francesco Cavallo, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
- del diritto degli odierni ricorrenti ad ottenere l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Rappresentanza Militare, ai sensi dell'art. 885 del d.P.R. n. 90 del 2010;
per la condanna delle Amministrazioni ad indire le elezioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono tutti carabinieri in servizio presso il Comando Legione Carabinieri Lazio.
Premettono, in fatto, di essere in attesa del rinnovo dei Consigli di Rappresentanza Militare, ma che in forza del “decreto mille-proroghe” (d.l. n. 244/2016, conv. in l. n. 19/2017), la durata del mandato dei componenti precedentemente eletti, dopo una prima proroga già disposta sino al 30 maggio 2017 ad opera del precedente decreto del 2015, è stata nuovamente prorogata ex lege fino al 30 maggio 2018.
Ritenendo detta proroga illegittima e gravemente lesiva dei loro diritti, hanno pertanto adito questo Tar per ottenere la condanna delle Amministrazioni in epigrafe ad indire le elezioni, previa rimessione della questione di legittimità costituzionale al Giudice delle leggi, proponendo altresì istanza di misure cautelari.
Hanno quindi formulato un unico motivo di diritto per