TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-02-01, n. 202201154
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Pubblicato il 01/02/2022
N. 01154/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Super TV S.r.l., in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese denominato “SAET R.T.I.” costituito con le società Emmeciuno S.r.l., Ambrosiana S.r.l., e Radio Tele Sondrio News S.r.l., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati O G, D M, A A D T, D B, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 87;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per ottenere, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) l'accertamento del diritto di SAET R.T.I. e, per esso, delle ricorrenti ad ottenere i diritti d'uso della frequenza CH 21 per il servizio televisivo digitate terrestre in ambito locale, nell'ambito della procedura di cui al bando pubblicato, in data 15 maggio 2020, in attuazione dell'art. 1, co. 1033, legge n. 205/2017, nell'Area Tecnica n. 3 (Lombardia e Piemonte orientale) - Rete di II livello n. 1 - Province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio;
2) la dichiarazione di nullità, l’annullamento o la disapplicazione:
2.a) della determina del 4 novembre 2020 della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione IV del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, anche solo “Ministero” o “Amministrazione”) – recante l'esclusione di SAET R.T.I. dalla procedura per l'assegnazione ad operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitate terrestre in ambito locale nell'Area Tecnica n. 3 (Lombardia e Piemonte orientale) - Rete di II livello n. 1 - CH 21 - Province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio – provvedimento comunicato ai ricorrenti, in pari data, a mezzo pec;
2.b) di tutti gli atti e provvedimenti ad esso comunque presupposti, coevi, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell'interesse: (i) il documento «Linee Guida - Procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in ambito locale ad operatori di rete (art. 1, comma 1033, della legge n. 205/2017)», reso disponibile il 22 luglio 2019 sul sito istituzionale del Ministero;(ii) il bando pubblicato in data 15 maggio 2020, in attuazione dell'art. 1, co. 1033, legge n. 205/2017, per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze per il servizio televisivo digitate terrestre in ambito locale nell'Area Tecnica n. 3 (Lombardia e Piemonte orientale) - Rete di II li-vello n. 1 - CH 21 - Province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio;(iii) le “risposte ai quesiti” sul predetto Bando, rese disponibili sul sito istituzionale del Ministero;(iv) la «determina direttoriale del 15 luglio 2020 con la quale vengono costituite tre commissioni aventi i compiti indicati dall'art.7 del citato bando», provvedimento non conosciuto ma citato nelle premesse della suindicata determina del 4 novembre 2020;(v) la nota del Ministero prot. n. 41801 del 26 agosto 2020, avente ad oggetto «Domanda di partecipazione al bando Rete locale di 2° livello, N. 1 Area Tecnica AT03 (Lombardia e Piemonte Orientale) - Richiesta integrazione dati», con cui l'Amministrazione resistente ha chiesto a Super TV S.r.l. di produrre specifica «documentazione amministrativa, economica e tecnica in merito alla rete»;(vi) il verbale del 7 ottobre 2020, con cui la Commissione esaminatrice ha «riscontrato una serie di inadempienze da parte del raggruppamento di imprese istante», atto non conosciuto ma citato nelle premesse della suindicata determina del 4 novembre 2020;(vii) la «nota del 29 ottobre 2020 con la quale le Commissioni hanno trasmesso al responsabile del procedimento Dr. G G i verbali di chiusura delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per le quali è stata presentata istanza di partecipazione ai Bandi pubblicati in data 15 maggio 2020 compreso quello inerente la frequenza CH 21 AREA TECNICA N. 3 (Lombardia e Piemonte orientate) - Rete di II° livello n. 1 - Province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio», con i relativi allegati e, in particolare, «il verbale di chiusura della procedura relativa al Bando inerente la frequenza CH 21 - AREA TECNICA N. 3 (Lombardia e Piemonte orientate) - Rete di II° livello n. 1 - Province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio, trasmesso con la nota sopra richiamata che attesta che la domanda presentata dalla SUPER TV SRL, quale capofila del raggruppamento temporaneo di imprese denominato SAET R.T.I., come da verbale del 7 ottobre 2020, non rispetta quanto disposto dall'ART. 3, commi 2 e 4 del bando», atti tutti sconosciuti, ma citati nelle premesse della suindicata determina del 4 novembre 2020;(viii) la determina direttoriale del 2 novembre 2020, pubblicata sul sito del Ministero in pari data, nella parte in cui reca la mancata assegnazione del diritto d'uso della frequenza CH 21 nell'Area Tecnica n. 3 (Lombardia e Piemonte orientale) - Rete di II livello n. 1 - Province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio, in considerazione dell'esclusione dalla procedura del raggruppamento di temporaneo di imprese SAET R.T.I., unico soggetto partecipante;
3) anche in via autonoma ex a rt. 30, commi 2 e 3, c.p.a., l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti, in dipendenza dei provvedimenti, atti e/o comportamenti dell'Amministrazione resistente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Super Tv S.r.l. il 15 ottobre 2021, per ottenere:
1) l'accertamento del diritto di SAET R.T.I. e, per esso, delle ricorrenti ad ottenere i diritti d'uso della frequenza CH 21 per il servizio televisivo digitate terrestre in ambito locale, nell'ambito della procedura di cui al bando pubblicato, in data 15 maggio 2020, in attuazione dell'art. 1, co. 1033, legge n. 205/2017, nell'Area Tecnica n. 3 (Lombardia e Piemonte orientale) - Rete di II livello n. 1 - Province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione di tutti gli atti necessari all'assegnazione di detta frequenza a SAET R.T.I.;
2) la dichiarazione di nullità, l'annullamento o la disapplicazione:
2.c) del bando della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radio-diffusione e Postali - Divisione IV del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, anche solo “Ministero” o “Amministrazione”), adottato in data 20 luglio 2021 e pubblicato sul sito del Ministero il 23 luglio 2021, per l'assegnazione dei diritti d'uso della frequenza CH 21 per il servizio televisivo digitate terrestre in ambito locale nell'Area Tecnica n. 3 (Lombardia e Piemonte orientale) - Rete di II livello n. 1 - Province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio, con i relativi allegati;
2.d) della determina direttoriale del 10 settembre 2021, con le graduatorie ad essa allegate, nella parte relativa all'assegnazione dei diritti d'uso della frequenza CH 21 per il servizio tele-visivo digitate terrestre in ambito locale nell'Area Tecnica n. 3 (Lombardia e Piemonte orienta-le) - Rete di II livello n. 1 - Province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio;
2.e) di tutti gli atti e provvedimenti ad esso comunque presupposti, coevi, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi, ove occorra, in partibus quibus e nei limiti dell'interesse: (i) le determine dirigenziali dell'8 agosto 2021 e del 24 agosto 2021 con le quali vengono costituite le commissioni aventi i compiti indicati dall'art. 7 dei citati bandi per l'esame delle domande relative alle reti messe a gara per le Aree Tecniche sopra citate (ivi compresa l'Area Tecnica n. 3), provvedimenti non conosciuti ma citati nelle premesse della suindicata determina del 10 settembre 2021;(ii) le comunicazioni con le quali le Commissioni preposte all'esame delle domande hanno trasmesso al responsabile del procedimento i verbali di chiusura delle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, di cui ai bandi pubblicati in data 23 luglio 2021, nonché i verbali di conclusione dei lavori, con le relative graduatorie, delle reti per le quali è stato completato l'iter di valutazione delle domande presentate, atti anch'essi non conosciuti ma citati nelle premesse della suindicata determina del 10 settembre 2021;(iii) ove intervenuto, il provvedimento di assegnazione dei diritti d'uso della frequenza CH 21 per il servizio televisivo digitate terrestre in ambito lo-cale nell'Area Tecnica n. 3 (Lombardia e Piemonte orientale) - Rete di II livello n. 1 - Province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio;(iv) in ogni caso, tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
3) anche in via autonoma ex art. 30, commi 2 e 3, c.p.a., l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti, in dipendenza dei provvedimenti, atti e/o comportamenti dell'Amministrazione resistente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2022 la dott.ssa E T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Super TV S.r.l. – in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese denominato “SAET R.T.I.” – e le altre società ricorrenti, uniche partecipanti, in tale veste, alla procedura indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con bando pubblicato in data 15 maggio 2020 per l’assegnazione dei diritti d’uso della frequenza CH 21 per il servizio televisivo digitate terrestre in ambito locale nell’Area Tecnica n. 3 (Lombardia e Piemonte orientale) - Rete di II livello n.