TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-02-15, n. 202403059

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-02-15, n. 202403059
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403059
Data del deposito : 15 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2024

N. 03059/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03725/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3725 del 2022, proposto da Corsair Europe Holding B.V. e Corsair Development Company Limited, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati S L e C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M L E, P P e M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

della delibera n. 22182 del 27.1.2022 (comunicata il 28.1.2022), con cui Consob ha emesso l’“ Ordine, ai sensi dell’art.

7-octies, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 58/1998 (‘Tuf’) di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere anche tramite il sito internet www.corsairnow.com
”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Visto l’atto del 1° febbraio 2024, notificato in pari data, con il quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;

Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2024 la dott.ssa Virginia Giorgini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, affidato a due motivi di impugnazione, le società ricorrenti sono insorte avverso la delibera con cui la Consob ha ordinato, ai sensi dell’art. 7- octies , comma 1, lett. b), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di porre termine alla violazione dell’art. 18 del medesimo decreto “ posta in essere anche tramite il sito www.corsairnow.com, consistente nell’offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento ”.

2. La Consob si è costituita in giudizio con memoria depositata il 10 giugno 2022, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.

3. Con ordinanza n. 3790 del 15 giugno 2022, la Sezione ha rigettato la domanda cautelare per assenza di fumus boni iuris.

4. In data 1° febbraio 2024, in vista della pubblica udienza del 13 febbraio 2024, parte ricorrente ha notificato all’amministrazione resistente e depositato in giudizio formale atto di rinuncia al ricorso.

5. La Consob, con atto depositato il 6 febbraio 2024, ha dichiarato di accettare la rinuncia, dando atto dell’accordo con la ricorrente circa la compensazione delle spese di giudizio.

6. Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Atteso che risultano integrati i presupposti di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., al Collegio non resta che prendere atto della rinuncia al ricorso, così dichiarando l’estinzione dell’odierno giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

8. Le spese di lite possono essere compensate avuto riguardo all’accordo sul punto intervenuto tra le parti.

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