TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-07-04, n. 202311236

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-07-04, n. 202311236
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311236
Data del deposito : 4 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2023

N. 11236/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11479/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11479 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L C in Roma, via Giorgio Scalia,12;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del diniego di conferimento della cittadinanza italiana di cui al decreto ministeriale k10.-OMISSIS- del 23 maggio 2017;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 21 aprile 2023 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con decreto Ministro dell’Interno, 23 maggio 2017, n. K10.-OMISSIS-, notificato in data 26 luglio 2017, l’amministrazione resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dal sig. -OMISSIS-, ritenendo che « nella fattispecie concreta in considerazione non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello privato dell’istante alla concessione della cittadinanza italiana ».

Ciò sia in ragione « degli elementi istruttori contrari forniti dalla Questura e dalla Prefettura di Perugia, rispettivamente in data 6 maggio 2016 e 17 maggio 2016 », sia in ragione del fatto che nei confronti del ricorrente erano state pronunciate a) il 10 settembre 2013 una « sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione della Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza di condanna emessa in data 9 aprile 2010 dal Tribunale di Perugia, in riforma della sentenza di condanna emessa in data 9 aprile 2010 dal Tribunale di Perugia, per i reati di cui all’art. 186, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche) e art. 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale) », e b) il 22 settembre 2014, una « sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione della Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa in data 17 marzo 2006 dal Tribunale di Perugia per il reato di cui agli artt., 648,110 c.p. (ricettazione in concorso) ». Circostanze, quelle da ultimo elencate, che – anche in ragione del fatto che « l’imputato così come sarebbe stato nella [sua] facoltà non ha rinunciato alla prescrizione ex art. 517, comma 7, c.p. » – sono state ritenute della p.a. « indici sintomatici di inaffidabilità del richiedente di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale» .

2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- ha lamentato l’illegittimità di tale decisione per « violazione degli artt. 9, comma 1, lett. f) e 6 l. l n. 91/1992 [nonché per] violazione dell’art: 3, l n. 241/1990 per vizio di motivazione eccesso di potere e difetto di istruttoria » sostenendo che l’amministrazione aveva adottato il diniego senza tener adeguatamente conto:

a) del fatto che le due sentenze si riferivano a fatti risalenti nel tempo, in quanto « la sentenza per i reati di cui agli artt. 186 CdS e 337 c.p. si riferisce a fatti del 2005 mentre la ricettazione in concorso riguarda addirittura fatti collocati nell'anno 2001 »;

b) del fatto che il ricorrente, a far data dal 2006, fosse titolare di una piccola ditta individuale che ha alle sue dipendenze cinque lavoratori, nonché del fatto che lo stesso avesse una casa di proprietà e un nucleo familiare pienamente integrato nel contesto sociale italiano.

3. In data 23 novembre 2022, l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto del ricorso.

4. Con successiva memoria parte ricorrente ha evidenziato che « con ordinanza del 15 settembre 2022 [aveva ottenuto] dal Tribunale di Sorveglianza per il Distretto della Corte di Appello di Perugia, provvedimento di “riabilitazione” ».

5. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 21 aprile 2023, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

6. Il gravame è infondato, per le ragioni di seguito illustrate, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di concessione della cittadinanza e dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza in materia.

7. È noto, infatti, che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana « può

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