TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2009-05-18, n. 200900683

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2009-05-18, n. 200900683
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 200900683
Data del deposito : 18 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00454/1987 REG.RIC.

N. 00683/2009 REG.SEN.

N. 00454/1987 REG.RIC.

N. 00505/1990 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 454 del 1987, proposto da:
CA.L.GAS s.n.c., con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante in carica, già rappresentata e difesa dall'Avv. B P ed attualmente rappresentata e difeso dall'Avv. G P J, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

il Comune di Assemini, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. A C, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;



Sul ricorso numero di registro generale 505 del 1990, proposto da:
CA.L.GAS s.n.c., con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante in carica e dalla DITTA GIUSEPPE PASINI in proprio, rappresentati e difesi dall'Avv. G P J, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

Il Comune di Assemini, in persona del Sindaco in carica, già rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Abate ed attualmente rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Pubusa, con elezione di domicilio come da procure speciali in atti;
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica e l'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Graziano Campus e Laura Picco dell'Ufficio Legale dell'Ente ed elettivamente domiciliati presso il medesimo ufficio in Cagliari, viale Trento n. 69;
la Giunta Regionale Sarda, in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;

nei confronti di

del signor Giovanni Amadori, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 454 del 1987:

della deliberazione della Giunta municipale n. 27 del 13 gennaio 1987 e per la declaratoria di decadenza della deliberazione della Giunta municipale n. 237 del 20 marzo 1984;

quanto al ricorso n. 505 del 1990:

dell'ordinanza del Sindaco di Assemini n. 2 prot. n. 908 del 16 gennaio 1990;

della deliberazione del Consiglio comunale n. 85 dell'8 aprile 1988;

del piano particolareggiato della via Cagliari di Assemini, adottato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 3 dell'8 marzo 1988, n. 378 del 12 aprile 1988 e n. 57 del 24 gennaio 1989 ed approvato con decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 1321/U del 6 ottobre 1989 ed di tutti gli atti del relativo procedimento, tra i quali in particolare il parere espresso dalla Commissione urbanistica regionale in data 20 luglio 1989 e la deliberazione della Giunta regionale in data 25 agosto 1989;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare del decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 1164/U del 20 luglio 1987, portante rinnovo della Commissione urbanistica regionale e di tutti gli atti del relativo procedimento, ivi compresa la deliberazione della Giunta regionale n. 31/55 del 30 giugno 1987.


VISTI i ricorsi con i relativi allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti delle cause;

NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 18 marzo 2009 il Consigliere M L;

UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;

RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

La società CA.L.GAS è titolare di concessione per un impianto di distribuzione dei carburanti sito in Assemini.

Col ricorso n. 454/1987 la società ricorrente chiede l'annullamento della deliberazione della Giunta municipale n. 27 del 13 gennaio 1987 con la quale è stata respinta l'istanza di rinnovo della concessione in questione e chiede la declaratoria di decadenza della deliberazione della Giunta municipale n. 237 del 20 marzo 1984.

Con ricorso n. 505/1990 si chiede l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Assemini n. 2 prot. n. 908 del 16 gennaio 1990;
della deliberazione del Consiglio comunale n. 85 dell'8 aprile 1988;
del piano particolareggiato della via Cagliari di Assemini, adottato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 3 dell'8 marzo 1988, n. 378 del 12 aprile 1988 e n. 57 del 24 gennaio 1989 ed approvato con decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 1321/U del 6 ottobre 1989 ed di tutti gli atti del relativo procedimento, tra i quali in particolare il parere espresso dalla Commissione urbanistica regionale in data 20 luglio 1989 e la deliberazione della Giunta regionale in data 25 agosto 1989;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare del decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 1164/U del 20 luglio 1987, portante rinnovo della Commissione urbanistica regionale e di tutti gli atti del relativo procedimento, ivi compresa la deliberazione della Giunta regionale n. 31/55 del 30 giugno 1987.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dei ricorsi, di cui si chiede il rigetto.

Con l’ordinanza n. 148 del 26 aprile 1990, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione limitatamente all'ordinanza sindacale n. 2 del 16 gennaio 1990 di rilascio e riduzione in pristino dell'area nella quale è sito l’impianto di distribuzione di carburanti.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

Con atto depositato in data 18 novembre 2000 nel giudizio relativo al ricorso n. 505/1990, il Difensore delle ricorrenti ha dichiarato la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del ricorso limitatamente alla ricorrente Ditta G P.

Con ordinanza collegiale istruttoria n. 9 del 31 gennaio 2008 sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione comunale resistente, cui l’Amministrazione ha dato riscontro con nota del 27 marzo 2008.

In data 25 febbraio 2009 la Difesa della società ricorrente ha depositato in giudizio una visura della C.C.I.A.A. di Roma, dalla quale risulta che la società ricorrente CA.L.GAS. ha nel frattempo mutato la propria forma societaria in S.r.l. ed ha attualmente la propria sede legale in Roma.

Alla pubblica udienza del 18 marzo 2009, le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

I ricorsi in esame sono già stati riuniti con l'ordinanza collegiale n. 9 del 31 gennaio 2008.

Col ricorso n. 454/1987 la società ricorrente chiede l'annullamento della deliberazione della Giunta municipale n. 27 del 13 gennaio 1987 con la quale è stata respinta l'istanza di rinnovo della concessione per un impianto di distribuzione dei carburanti sito in Assemini e chiede la declaratoria di decadenza della deliberazione della Giunta municipale n. 237 del 20 marzo 1984.

Con quest'ultima deliberazione è stato disdetto con decorrenza 15 aprile 1987 il contratto stipulato con la società ricorrente relativo alla cessione in uso dell'area comunale per l'installazione dell'impianto di carburanti.

Nelle premesse della deliberazione medesima la Giunta municipale specifica che sta "Adottando i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 140 T.U.L.C.P. e salvo sua ratifica;".

Ciò stante, a fronte della specifica censura avanzata dalla società ricorrente secondo cui tale deliberazione di Giunta municipale non sarebbe mai stata ratificata dal Consiglio comunale e sarebbe conseguentemente decaduta, l’Amministrazione comunale, costituita in giudizio, non ha depositato l'atto di ratifica del Consiglio comunale, né ha specificatamente controdedotto in ordine a tale censura, anzi nella memoria in data 17 aprile 2001 la Difesa dell’Amministrazione comunale afferma: "Pertanto, ammesso e non concesso che la deliberazione n. 237/84 sia decaduta perché non ratificata dal Consiglio Comunale, (e quindi non produttiva di effetti)… omissis…".

Si precisa che, nel giudizio in esame relativo al ricorso n. 454/1987, non è stata eccepita dall’Amministrazione comunale l’intervenuta adozione, nelle more del giudizio, della deliberazione di Consiglio comunale n. 85 dell'8 aprile 1988 di ratifica della deliberazione di giunta municipale n. 237/84 e non si è conseguentemente instaurato il necessario contraddittorio sul punto con la ricorrente. Si osserva comunque che tale deliberazione di Consiglio comunale di ratifica, successivamente conosciuta dalla ricorrente, è stata impugnata col successivo ricorso n. 505/1900, che - come sarà più avanti evidenziato - risulta, in tale parte fondato, per cui, in ogni caso, non può ritenersi intervenuta, nel caso di specie, alcuna valida ratifica della deliberazione di giunta municipale n. 237/84.

Per le suesposte considerazioni, la censura in esame deve ritenersi conseguentemente fondata.

Risultando pertanto decaduta e inefficace per mancata valida ratifica del Consiglio comunale la predetta deliberazione della Giunta municipale n. 237 del 20 marzo 1984, risultano altresì fondate le ulteriori censure mosse dalla società ricorrente di illegittimità della deliberazione della Giunta municipale n. 27 del 13 gennaio 1987 (con la quale è stata respinta l'istanza di rinnovo della concessione per l’impianto di distribuzione di carburanti in questione), sia in quanto il rigetto dell’istanza di rinnovo della concessione presuppone l'intervenuta disdetta della concessione medesima (espressamente richiamata nelle premesse della deliberazione n. 27/1987, unitamente alla "comunicazione dell'avviso di disdetta in data 28.3.1984"), sia in quanto la deliberazione n. 27/1987 è carente di motivazione in ordine alle ragioni per le quali l’Amministrazione non intende rinnovare la concessione.

Si osserva infatti che la deliberazione n. 27/1987, avendo espressamente richiamata la precedente deliberazione n. 237 del 20 marzo 1984 di disdetta del contratto, si limita ad affermare che "permangono i motivi per cui l’Amministrazione ha deciso di non rinnovare la concessione alla scadenza contrattuale del 15 aprile 1987" e con riferimento a tali motivi ritiene "quindi di non accogliere le istanze citate" di rinnovo del contratto.

Deve pertanto ritenersi evidente che la giunta municipale abbia inteso fare riferimento alle motivazioni espresse nella precedente deliberazione n. 237/1984, che, tuttavia, risulta decaduta e inefficace per omessa valida ratifica.

Per le suesposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure esaminate, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della deliberazione della giunta municipale n. 27 del 13 gennaio 1987 e dichiarazione di decadenza della deliberazione di giunta municipale n. 237 del 20 marzo 1984.

Per quanto concerne il ricorso n. 505/1990, deve, in primo luogo, dichiararsi l’improcedibilità del ricorso avuto riguardo alla ricorrente Ditta G P, posto che, con atto depositato in data 18 novembre 2000, il Difensore delle ricorrenti ha dichiarato la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del ricorso limitatamente a questa Ditta.

Il ricorso in esame, nella parte in cui si chiede l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Assemini n. 2 prot. n. 908 del 16 gennaio 1990 e della deliberazione del Consiglio comunale n. 85 dell'8 aprile 1988, è fondato.

In primo luogo, deve ritenersi l'illegittimità di quest'ultima deliberazione di Consiglio comunale con la quale è stata ratificata la deliberazione di giunta municipale 237 del 20 marzo 1984, per violazione dell'articolo 140, comma secondo, del T.U.L.C.P..

Pur dovendosi riconoscere che il termine di cui al comma secondo del citato articolo 140 non abbia carattere perentorio, deve comunque ritenersi che, ai sensi della norma in esame, che consente alla giunta di provvedere in materie riservate al Consiglio comunale, sussista il preciso obbligo della giunta medesima di presentare tali deliberazioni alla ratifica del Consiglio comunale entro un ragionevole termine, onde evitare che possa essere mantenuta a tempo indeterminato l'efficacia di deliberazioni non sottoposte alla ratifica.

Ciò premesso, considerato che, nel caso di specie, la deliberazione di giunta municipale è stata sottoposta alla ratifica del Consiglio comunale dopo oltre quattro anni dall'adozione, deve ritenersi la palese irragionevolezza del predetto termine (durante il quale sono stati adottati pluralità di atti e provvedimenti e si sono evolute e consolidate posizioni giuridiche soggettive di rilevanza nella fattispecie), per cui l'impugnata deliberazione di Consiglio comunale n. 85/1988 risulta illegittima per violazione del citato articolo 140 del T.U.L.C.P. per non essere stata presentata alla ratifica del Consiglio comunale entro un termine ragionevole.

Dalla rilevata decadenza della deliberazione di giunta municipale n. 237 del 20 marzo 1984, nonché dall'annullamento della deliberazione della giunta municipale n. 27 del 13 gennaio 1987 e della deliberazione di Consiglio comunale n. 85 dell'8 aprile 1988, consegue, altresì, l'illegittimità dell'impugnata ordinanza del Sindaco n. 2 del 16 gennaio 1990, che trova il proprio fondamento e legittimazione negli atti sopra menzionati.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso in esame n. 505/1990, in tale parte deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Assemini n. 2 prot. n. 908 del 16 gennaio 1990 e della deliberazione del Consiglio comunale n. 85 dell'8 aprile 1988.

Per quanto concerne la restante parte del ricorso in esame, considerato che la società ricorrente ha presentato in data 31 maggio 1999 (protocollo n. 012809) istanza di trasferimento del distributore in altra località (Terrasili), considerato altresì lo stato di avanzamento del relativo procedimento, in esito al quale è stata rilasciata la concessione edilizia n. 23 del 27 marzo 2008 (acquisita gli atti del giudizio a seguito dell'ordinanza collegiale istruttoria n. 9 del 31 gennaio 2008), ritiene il Collegio che dall'annullamento dei provvedimenti sopra evidenziati, discenda il soddisfacimento dell'interesse sostanziale e giuridicamente rilevante della società ricorrente a permanere nell'area in questione e a proseguire - allo stato - nella propria attività commerciale in tale area, per cui deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in esame nella parte in cui si chiede l'annullamento del piano particolareggiato della via Cagliari di Assemini, adottato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 3 dell'8 marzo 1988, n. 378 del 12 aprile 1988 e n. 57 del 24 gennaio 1989 ed approvato con decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 1321/U del 6 ottobre 1989 e di tutti gli atti del relativo procedimento, tra i quali in particolare il parere espresso dalla Commissione urbanistica regionale in data 20 luglio 1989 e la deliberazione della Giunta regionale in data 25 agosto 1989;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare del decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 1164/U del 20 luglio 1987, portante rinnovo della Commissione urbanistica regionale e di tutti gli atti del relativo procedimento, ivi compresa la deliberazione della Giunta regionale n. 31/55 del 30 giugno 1987.

Deve infatti ritenersi - quale interesse giuridicamente rilevante in capo alla società ricorrente - il solo interesse “strumentale” all'annullamento di questi ultimi atti al solo fine di ottenere conseguentemente l'annullamento del provvedimento direttamente lesivo dei suoi interessi, da individuarsi nell'ordinanza sindacale in n. 2/1990 (circostanza, del resto, evidenziata dalla stessa società ricorrente allorché, nell'atto introduttivo del gravame, alla pagina 19, afferma che "Tutte le illegittimità del Piano particolareggiato della via Cagliari, qui sopra denunciate, viziano evidentemente anche l'ordinanza sindacale n. 2/1900.").

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

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