TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-01-09, n. 201900324

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-01-09, n. 201900324
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201900324
Data del deposito : 9 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2019

N. 00324/2019 REG.PROV.COLL.

N. 08838/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8838 del 2017, proposto da
R M, rappresentata e difesa dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Muzio Clementi, 48;

contro

Comune di Cerveteri, in persona del Sindaco pro tempore , costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 1;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t.;

nei confronti

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Albanese, con domicilio eletto in Roma, via IV Novembre, 119/A;
Societa' Attivita' Produttive Cerveteri S.r.l., n.c.;
Consorzio Attivita' Produttive Cerveteri, n.c.;
Ufficio Consortile Interregionale della Tuscia, n.c.;

per l'annullamento

a) della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cerveteri n. 18 del 02.05.2017, pubblicata all'Albo Pretorio dal 29.05.2017 fino al 13.06.2017, con la quale è stato adottato il progetto di pianificazione urbanistica recante “Nuovo Piano Regolatore Generale (Variante Generale al PRG) del Comune di Cerveteri”;

b) dell'Allegato 3 alla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cerveteri n. 18 del 02.05.2017, avente ad oggetto: “Integrazione d'ufficio alla narrativa dell'atto”;

c) dell'Allegato 4 alla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cerveteri n. 18 del 02.05.2017,avente ad oggetto: “Emendamento d'ufficio al dispositivo dell'atto”;

quatenus opus est

d) della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cerveteri n. 26 del 30.12.2015 con la quale è stato approvato il “Documento Preliminare di Indirizzo” al Nuovo Piano Regolatore del Comune di Cerveteri;

e) di tutti gli atti connessi e collegati, anteriori e successivi,

nonché per il risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cerveteri, della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2018 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente agisce nella qualità di proprietaria dei terreni identificati al catasto del Comune di Cerveteri nel foglio 36, particelle 123, 124, 125, 129, 130, 131 e 144 in relazione a una parte dei quali si sono sviluppati diversi progetti commerciali, produttivi e turistici (e in particolare la realizzazione di una struttura destinata ad Autosalone, Outlet e area fieristica, per una volumetria complessiva di circa mc 48.000 opportunamente attrezzata).

Essa espone quanto segue (in sintesi):

a) aderendo all’Avviso pubblico di invito del 28.04.2013 la odierna ricorrrente in data 22.07.2013 presentava, come previsto nel Bando, al Comune capofila - con riferimento a parte dei suddetti terreni di sua proprietà - la propria proposta di realizzazione di un “Intervento privato di interesse pubblico lett. a) art. 3 bando ministeriale”, nell’ambito del “Patto Territoriale degli Etruschi” promosso dal Consiglio Comunale di Civitavecchia con Delibera del Consiglio comunale n. 239 del 15.12.1997, ai sensi del Decreto Legge n. 32 dell’8.02.1995, convertito nella Legge n. 104 del 7.04.1995 nonché dall’art. 2 del comma 203 lettera d) della legge n. 662 del 28.12.1996: si tratta di uno strumento di programmazione negoziata, condiviso con le amministrazioni dei comuni limitrofi e diversi enti rappresentativi delle realtà produttive presenti sul territorio con la finalità di “Promozione e rilancio del turismo, lo sviluppo del settore agricolo ed alimentare e lo sviluppo delle attività di servizio sia commerciale, gestionale ed informatico che artigianali ed industriali compatibili con le vocazioni del territorio”;

b) il Comune di Cerveteri è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Lazio con Delibere della Giunta della Regione Lazio n. 3505 del 07.06.1980, n. 5582 del 06.11.1980 e n. 5144 del 06.10.1981;

c) a seguito della adesione al PRUSST “Patto territoriale degli Etruschi”, il Commissario Straordinario del Comune di Cerveteri, con propria determinazione n. 587 del 5 novembre 1998, approvava l’elenco dei progetti imprenditoriali inclusi nel predetto patto e provvedeva ad adottare una necessaria variante urbanistica al P.R.G. vigente, connessa ai suddetti progetti;

d) la fase operativa finale del PRUSST doveva essere attuata dal 2012 al 2017 (durata prorogata, dal D.M. 14 febbraio 2014 e dalla circolare ministeriale del 17 novembre 2014, al 31 dicembre 2018, per quanto attiene all’utilizzo dei contributi ministeriali residui assegnati ai soggetti aderenti al PRUSST, e al 31 dicembre 2020 con riferimento alla conclusione dei lavori e delle attività oggetto del PRUSST);

e) nel Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.) approvato dal Consiglio Provinciale della Provincia di Roma con Delibera n. 1/2010, pubblicata sul

BURL

Lazio il 6 marzo 2010 e, ai sensi dell’art. 21 comma 12 della L.R. 38/1999 - avente efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione - sono state recepite integralmente tutte le innovazioni previste dal

PRUSST

Patto Territoriale degli Etruschi.

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 02.05.2017 il Comune di Cerveteri ha adottato il progetto di pianificazione urbanistica recante “Nuovo Piano Regolatore Generale (Variante Generale al PRG) del Comune di Cerveteri”.

Avverso tale deliberazione e gli atti presupposti la ricorrente propone ricorso, prospettando i seguenti motivi in diritto:

violazione e falsa applicazione artt. 97 e 98 cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 5 d.lvo n. 267/2000 – violazione e falsa applicazione art. 21 septies l. 241 del 1990 – incompetenza – carenza di potere – nullità;

violazione e falsa applicazione art. 97 cost. – violazione e falsa applicazione art. 34 TUEL – violazione e falsa applicazione l. 1150/1942 – violazione pianificazione sovraordinata (PRUSST) – difetto di motivazione – difetto di istruttoria – illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza – eccesso di potere;

violazione e falsa applicazione degli artt. 65 c. 1 e art. 66 c. 1 della L.R. Lazio n. 38 del 1999 – violazione e falsa applicazione degli artt. 28, c. 2, art. 32, c. 2, art. 33, c. 2 L.R. Lazio n. 38 del 1999 – violazione e falsa applicazione dell’art. 89 d.p.r. 380/2001 – difetto di motivazione – ingiustizia, contraddittorietà ed irragionevolezza – eccesso di potere;

violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. – violazione e falsa applicazione della L. n. 1150/1942 – violazione pianificazione sovraordinata (PTPG) – contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza – eccesso di potere;

violazione e falsa applicazione art. 97 cost. – violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 152/2006– violazione e falsa applicazione art. 3 L. n. 241/1990 – difetto di motivazione – difetto di istruttoria – contraddittorietà – eccesso di potere;

violazione e falsa applicazione artt. 11 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006 – mancato espletamento della procedura di VAS –violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241/1990 –difetto di motivazione – difetto di istruttoria – eccesso di potere;

violazione di legge – violazione delle finalità del D.Lgs. n. 152 del 2006 – violazione e falsa applicazione l. 1150/1942 – violazione pianificazione sovraordinata (PTPG, PTPR, PRUSST) con riferimento alla zona “Pian del Candeliere” – difetto di motivazione – disparita’ di trattamento – contraddittorietà, illogicita’ ed irragionevolezza – eccesso di potere;

violazione e falsa applicazione art. 97 cost. – violazione e falsa applicazione L. n. . 1150 del 1942 – violazione e falsa applicazione L.R. n. 38/1999 – violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3 L. n. 241 del 1990 – ingiustizia manifesta – illogicita’ – travisamento dei presupposti – eccesso di potere.


2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cerveteri, la Regione Lazio e la Città Metropolitana di Roma Capitale.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 10 luglio 2018 e quindi trattenuto in decisione.

4. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 38, comma 5, del T.U.E.L. il quale dispone che “ I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili ”.

In particolare:

- con decreto n. 1114379/Area II bis del 29 marzo 2017, pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Cerveteri il 27 aprile 2017, il Prefetto della Provincia di Roma ha convocato, per il giorno 11 giugno 2017, i comizi elettorali;

- la delibera di adozione della Variante generale è stata approvata il 2 maggio 2017, ovvero in data successiva alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali (27 aprile 2017).

Secondo la ricorrente la deliberazione di adozione di un Piano Regolatore Generale (o di una sua variante) per la natura stessa del provvedimento non ha carattere di urgenza e improrogabilità, trattandosi di uno strumento ordinario di pianificazione che regola la futura attività edificatoria all’interno del territorio comunale.

4.1 La censura è infondata.

Nella specie la delibera di adozione, nel testo definitivo emendato, così si esprime sul punto:

· “ Rilevato che, in relazione alle previsioni dell’art. 38, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il Ministero dell’Interno con Circolare del 7 dicembre 2006 ha chiarito, sulla base di orientamenti giurisprudenziali (TAR Puglia – Sentenza 15/01/2004, n. 382), che l’estensione della nozione di urgenza ed improrogabilità debba esse valutata caso per caso dal Consiglio Comunale, che ne assume la responsabilità politica, tenendo presente che l’adozione di atti è legittima sia in presenza di scadenze improrogabili stabilite per legge o di rischi di danni rilevanti in caso di ritardo nell’adozione dell’atto, sia per gli atti per i quali non sia prescritto un termine perentorio per la loro adozione purché corredati da adeguata motivazione;

· Dato atto che in materia urbanistica il Ministero dell’Interno, con la medesima Circolare, conferma, come stabilito dal TAR Umbria (Sentenza 13/02/1998, n. 165), che l’adozione di una variante al piano regolatore generale viene ritenuta sufficientemente motivata con l’esigenza di evitare danni al paesaggio naturale o all’assetto urbanistico;

· Considerato che per la deliberazione in esame, trattandosi di adozione di una variante generale al piano regolatore generale, sono da ritenersi sussistenti entrambe le suddette motivazioni;

· Precisato che in relazione alla suddetta esigenza, con l’adozione della variante in trattazione, così come espressamente previsto nel dispositivo, scattano le misure di salvaguardia di cui all’art. 12, comma 3 del DPR 06/06/2001, n. 380 e s.m.i. (ex art. unico legge 03/11/1952, n. 1902 - abrogato);

· Considerato che l’adozione della variante in trattazione è motivata anche dall’esigenza di procedere ad un urgente riorganizzazione dell’assetto urbanistico del territorio avuto riguardo che il PRG vigente, approvato dalla Regione Lazio nel 1980, è estremamente datato in quanto la redazione risale al 1970 e nel corso degli anni ha subito una saturazione pressoché totale, nonché, soprattutto, da quella di soddisfare il reperimento di adeguati standard urbanistici ex DM n. 1444/68, stante l’attuale carenza, indispensabile per un miglioramento della qualità della vita della cittadinanza e adeguare il confort di vivibilità, avuto riguardo che quest’ultimo aspetto coinvolge diritti primari dell’individuo;

· Ritenuto, in relazione a quanto precede, che il presente atto possa essere adottato dal Consiglio Comunale, nei 45 giorni precedenti lo svolgimento delle elezioni, ossia dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, sussistendo i presupposti logico giuridici soprarichiamati;

· Rilevato altresì, per quanto possa occorrere, che il provvedimento in esame ed i relativi atti sono stati perfezionati da tempo (compreso l’esame da parte della Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 13/04/2017) e che l’odierna seduta del Consiglio Comunale è stata convocata dal Presidente della massima assise cittadina in data 19/04/2017 con prot. 17879, prima della indizione dei comizi elettorali (27/04/2017), e che in relazione al principio generale secondo il quale i limiti della potestà deliberativa del consiglio comunale trovano la loro ragion d’essere nell’esigenza di prevenire forme di interferenza dell’organo in carica con lo svolgimento della competizione elettorale, la stessa si tiene prima della scadenza del termine di presentazione della candidature per il rinnovo dell’organo di governo cittadino fissato per il giorno 13/05/2017 ”.

Ad avviso del Collegio questa motivazione - che costituisce espressione di discrezionalità non sindacabile se non nei limiti consacrati dalla costante giurisprudenza - non risulta nel complesso manifestamente illogica o irragionevole in relazione alla natura degli interessi in gioco come evidenziati nella delibera in questione, nonché alla scansione temporale degli atti ivi rappresentata.

La giurisprudenza ha infatti riconosciuto in linea di principio, anche con riferimento agli atti di pianificazione urbanistica, che la richiamata disposizione va interpretata nel senso che una volta che l'Amministrazione abbia dato una descrizione analitica delle ragioni di opportunità ed indifferibilità con una motivazione stringente ed approfondita, i presupposti dell'urgenza ed improrogabilità costituiscono un apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della palese irrazionalità od illogicità della motivazione addotta (T.A.R. Veneto, sez. II, 18 gennaio 2017, n. 50).

5. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che l’impugnata variante generale al PRG è illegittima in quanto adottata in assoluta violazione della pianificazione sovraordinata disciplinata dal PRUSST “Patrimonio di San Pietro in Tuscia ovvero il Territorio degli Etruschi”: in particolare, l’Amministrazione comunale ha ingiustificatamente affermato che l’Accordo di programma finalizzato all’attuazione del suddetto Patto avrebbe avuto durata quadriennale “a prescindere dall’indicazione riportata sul frontespizio” - che testualmente recita: “FASE OPERATIVA FINALE (2012-2017)”, negando, con ciò, l’attuale vigenza del PRUSST stesso.

In tal modo si sarebbe avuta un’illegittima modifica unilaterale dell’accordo, senza neppure acquisire gli avvisi dei competenti organismi di vigilanza (Ufficio Consortile Interregionale della Tuscia, incaricato della fase operativa finale del PRUSST;
collegio di vigilanza, avente sede presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

5.1 Il motivo va dichiarato infondato, anche a prescindere dalla delibazione dei profili di inammissibilità per violazione del giudicato di cui alla precedente sentenza n. 7119/2014 di questo Tribunale (eccepiti dalla difesa comunale).

In realtà, in primo luogo va rilevato che le pretese della ricorrente si fondano su una pregressa destinazione urbanistica non sussistente come tale, in quanto il relativo procedimento, iniziato con la deliberazione comunale n. 587/1998 recante la mera adozione della variante al P.R.G., si è arrestato alla fase della delibera di controdeduzioni n. 69/2000.

In secondo luogo va rilevato che nessun accordo di programma, comportante variante urbanistica secondo l’alternativa procedura di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato approvato relativamente al progetto di intervento proposto dai ricorrenti. Da un lato, infatti, l’accordo di programma del 4.7.2002 aveva un contenuto a carattere meramente organizzativo/attuativo: quindi come tale inidoneo a mutare la destinazione urbanistica originaria risultante dal PRG del Comune di Cerveteri approvato con DGR n. 3505/1980, DGR n. 5582/1980 e DGR n. 5144/1981, che classifica i terreni di proprietà del ricorrente come zona agricola;
dall’altro, l’ultimo accordo stipulato il 4 luglio 2012 afferma espressamente all’art. 3 che esso “non comporta variazione degli strumenti urbanistici”.

E d’altra parte correttamente le difese comunale e regionale rilevano che gli interventi progettati e inclusi nel patto, e oggetto di programmazione negoziata (Patto Territoriale degli Etruschi e PRUSST) sotto il profilo organizzativo e finanziario, restano al mero stato di proposte ritenute fattibili e meritevoli di realizzazione ai fini dello sviluppo economico e produttivo, ma postulano, per la loro realizzazione, l’approvazione urbanistica all’esito di appositi accordi di programma “in variante urbanistica” (ex art. 34 del d.lgs. 267/2000): a detti ulteriori eventuali atti rinvia, non a caso, il punto 11.1.1. del “Rapporto Territorio” del PTPG, avente valore di Rapporto Ambientale ai fini VAS, con specifico riferimento al PRUSST “Patrimonio di San Pietro in Tuscia ovvero il Territorio degli Etruschi”, nel quale si statuisce chiaramente che “la fase di attuazione del programma è costituita dalla attivazione delle procedure per le conferenze di servizi finalizzate alla approvazione delle varianti urbanistiche”. Non è quindi esatto ritenere che la deliberazione di C.C. n. 2 del 08.01.1998, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato l’adesione al “Patto territoriale degli Etruschi”, abbia anche comportato effetti di pianificazione urbanistica.

In questo contesto la revoca della precedente adozione costituisce solamente un corollario delle nuove scelte urbanistiche.

La stessa questione della scadenza dell’ultimo accordo di programma non riveste rilievo praticamente decisivo in questo contesto.

Il Collegio non disconosce la sussistenza di un interesse di fatto della ricorrente alla prosecuzione di un precedente indirizzo programmatico, ancorché non esplicitato in atti aventi concreta valenza di nuova destinazione urbanistica.

Ma con riferimento al tema del rapporto tra la potestà pianificatoria e la tutela del ragionevole affidamento degli amministrati nei confronti di un certo grado di continuità dell’azione amministrativa in questa materia, va osservato che in linea di principio è noto che la potestà pianificatoria è normalmente destinata a prevalere, anche se la presenza di affidamenti qualificati non è priva di riflessi sul piano della valutazione delle singole fattispecie (si pensi, ad esempio, agli oneri motivazionali rafforzati per mutamenti di destinazione dei suoli in presenza di convenzioni urbanistiche già stipulate). Del resto non a caso nel nostro ordinamento persino i permessi di costruire già rilasciati, ove i relativi lavori non siano già iniziati, decadono con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche (cfr. l’art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001): impostazione, questa, la quale viene comunemente ricollegata alla logica del principio tempus regit actum , ma in realtà va oltre, stabilendo che l’entrata in vigore di previsioni urbanistiche contrastanti non consenta di costruire neppure sulla base di un provvedimento (pur legittimamente) adottato alla stregua della disciplina previgente, proprio in omaggio alle esigenze connesse all’immanente “attualità” del potere pianificatorio (cfr. TAR Lazio, sez. II - quater, 30 gennaio 2015, n. 1789;
TAR Lazio, sez. II - quater, 26 novembre 2018, n. 11451).

6. Va ora esaminato il quarto motivo di ricorso.

La ricorrente deduce la violazione della pianificazione sovraordinata disciplinata dal PTPG e delle relative disposizioni vincolanti.

In particolare, la ricorrente lamenta:

l’alterazione, ad opera del Nuovo Piano Regolatore Generale (Variante Generale al PRG), della tavola TP2 – Riquadro 1 del P.T.P.G.: in essa risultano infatti totalmente eliminate due parti della tavola originale del P.T.P.G. contenenti le pianificazioni adottate, controdedotte e trasmesse alla Regione e “fatte salve” dall’art. 3, c. 7 delle NTA del PTPG;

la violazione dell’art. 57 comma 2 delle NTA del P.T.P.G. secondo cui “i Comuni, in sede di formazione del PUGC o di variante di adeguamento dei PRG al PTPG, provvedono alla perimetrazione degli insediamenti esistenti sparsi anche di origine spontanea, posti al di fuori di centri abitati ... comprendendo gruppi di non meno di 10 edifici che non distino più di 30 m l’uno dall’altro. Tale prescrizione tende ad evitare errate localizzazione per i futuri insediamenti urbani ed a contenere i costi per le urbanizzazioni primarie”: nel caso in esame, infatti, la violazione della norma sopra richiamata è chiaramente rinvenibile là dove nella TAV AP1 del DPI, confermata poi con riferimento alla Variante generale al PRG, la prescritta distanza tra edifici (30 m) è abbondantemente superata, attestandosi tra i 250 e i 270 m circa;

con riferimento specifico ai terreni di proprietà della ricorrente, ricadenti nell’Area denominata Zambra, il Comune di Cerveteri, inquadrandoli come terreni agricoli, si è posto evidentemente in contrasto con la classificazione “Principali servizi di interesse territoriale urbano” data dal PTPG, anche a seguito del recepimento delle innovazioni apportate dal PRUSST, nonché con la posizione espressa dalla Regione Lazio nella nota della Direzione regionale Territorio e Urbanistica prot. n. 74587 del 22.02.2012, che aveva rilevato la compatibilità dell’area con un progetto di realizzazione di un centro commerciale in virtù del fatto che si tratta di una “zona agricola ... adeguatamente infrastrutturata ... essendo ricompresa tra la via Aurelia, via di Zambra e il depuratore comunale”.

6.1 Il motivo va disatteso.

Premesso che naturalmente la pianificazione comunale non può contrastare le previsioni del P.T.P.G., occorre puntualizzare esattamente il momento di contrasto fondamentale che è alla base dei profili prospettati dalla ricorrente.

Esso va individuato nel menzionato disposto dell’art. 3, comma 7 delle relative norme di attuazione.

Ma come rileva correttamente la difesa regionale, l’invocata disposizione, sopra richiamata, di cui all’art. 3, comma 7, delle NA del PTPG, infatti, fa salve le sole previsioni dei PRG o delle varianti che siano vigenti oppure, se solamente adottate, purché siano state trasmesse alla Regione ed approvate. A tal proposito va anche precisato che la questione della graficizzazione non è rilevante, in quanto trattandosi, per espressa disposizione della norma, di una indicazione “a titolo di riferimento orientativo” la quale non può consacrare il recepimento di una previsione non approvata dalla Regione.

Nella specie va ribadito che la variante generale al PRG del Comune di Cerveteri adottata con deliberazione n. 587/1998 – anche a prescindere dalla contestata trasmissione della stessa alla Regione Lazio – comunque non risulta approvata, con la conseguenza che non opera la salvezza prevista dalla menzionata disposizione del P.T.P.G.: essa quindi non è vigente e non può ritenersi ricompresa nel campo applicativo della norma. E questo a prescindere da ogni altro possibile rilievo circa l’immodificabilità delle prescrizioni in questione, ossia circa il carattere di vincolo negativo o positivo delle prescrizioni del P.T.P.G. rispetto alla pianificazione comunale.

Per quanto attiene in particolare alla censura di cui al punto 6 lettera b), è evidente che nella specie non ci troviamo di fronte a un PUGC o a una variante di adeguamento del PRG al PTPG;
e che i lamentati profili attinenti alle distanze nella perimetrazione vanno contestualizzati in relazione all’oggetto della nuova pianificazione, che riconduce l’area alla sua destinazione agricola (peraltro originaria).

7. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione, ad opera dello strumento urbanistico contestato, della normativa di cui al D.l.vo 152 del 2006, prevista in materia di tutela ambientale.

Con il settimo connesso motivo di ricorso si censura la disciplina prevista per la zona di “Pian del Candeliere”.

7.1 Nello specifico, l’adozione della Delibera impugnata si porrebbe in contrasto con le finalità individuate all’art. 2 del D.lgs. n. 152/2006 nella “promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”.

In particolare, la ricorrente contesta i motivi che, alla stregua dell’Allegato 3 alla Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cerveteri n. 18 del 02.05.2017, avrebbero reso necessaria l’adozione di nuovo PRG sono:

1) l’esigenza di evitare danni al paesaggio naturale o all’assetto urbanistico;

2) la saturazione “pressoché totale” del PRG del 1980;

3) il reperimento di adeguati standard urbanistici ex D.M. n. 1444/68 al fine di migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Circa il punto 1) la ricorrente fa presente che l’impugnata variante conferma riguardante la realizzazione di un nuovo centro commerciale con indice di edificazione notevolmente più alto, in zona verde tutelata (la collinetta del Candeliere) e con un consumo del suolo che si aggira attorno al 99%, da attuare attraverso la sovrapposizione al paesaggio naturale, interventi di edificazione ed infrastrutturali;
e ciò contraddittoriamente eliminando il comparto produttivo-commerciale previsto in uno strumento urbanistico, tuttora in itinere, distante poco più di un chilometro, facente parte del Patto Territoriale degli Etruschi, ubicato in località ex BECA (qualificata come zona agricola, già super-infrastrutturata per essere ricompresa tra la via Aurelia e la via di Zambra, con il depuratore comunale posto sul proprio confine e con un indice di edificazione entro 0,50 mc/mq) e poi si dà atto che il provvedimento in questione “non comporta impegno di spesa” (pagina 7, punto 10 della proposta di delibera), con ciò dimostrando l’Ente comunale di non tenere affatto conto delle ingenti spese sostenute dai cittadini e dagli operatori economici per l’attuazione dei programmi produttivi in località ex BECA.

Con riferimento al punto 2), non corrisponde alla realtà dei fatti l’asserita saturazione del PRG del 1980, le cui previsioni edificatorie risultano ancora suscettibili di attuazione, (come la zona a monte dell'autostrada tagliata dalla via di Zambra) necessitando tuttalpiù di un adeguamento che non poteva né doveva realizzarsi attraverso l’adozione di un nuovo strumento urbanistico in violazione del PRUSST e del successivo Accordo di Programma del 4 luglio 2012;

Con riguardo al punto 3) il PRG del 1980 aveva già previsto il perseguimento di tali standard – obbligatori per legge - nella misura di 24 mq per abitante (24 mq =4,5 mq per le scuole + 2,0 mq per le attrezzature di interesse comune + 15,0 mq per parchi e giochi + 2,5 mq per parcheggi pubblici).

7. 2 Le censure vanno disattese.

In primo luogo, è evidente che la valutazione dell’impatto paesistico-ambientale della variante generale non può che essere globale, in relazione al parametro normativo invocato dalla ricorrente.

Sotto questo aspetto si tratta di scelte discrezionali non direttamente sindacabili nella presente sede giurisdizionale, avuto riguardo – in particolare – al confine che separa il sindacato di legittimità da quello di merito ove vengano in rilievo scelte fondamentali per l’assetto della comunità locale, rimesse al circuito e ai meccanismi della responsabilità politica (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 6 febbraio 1993, n. 3: “ accanto al sindacato di legittimità, proprio del giudice, l'ordinamento configura anche un sindacato di merito politico-amministrativo (avente per oggetto specificamente l'adeguatezza, la convenienza, l'opportunità dei provvedimenti) che si esercita nelle sedi e nelle forme della democrazia rappresentativa ”).

Al riguardo non è inopportuno ricordare che “ l'urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo. Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli - non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi -, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico - sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione "de futuro" sulla propria stessa essenza, svolta - per autorappresentazione ed autodeterminazione - dalla comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio ” (in questo senso la nota sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710, nonché la conforme giurisprudenza successiva).

In questa ottica la prospettazione della ricorrente appare alquanto parziale e inidonea a fondare l’illegittimità della variante.

In particolare, poi:

per quanto attiene al fondo limitrofo in località Parco del Candeliere, è decisivo - ai fini della non comparabilità delle rispettive situazioni di partenza, rilevare che esso riveste nel PRG vigente destinazione artigianale e non agricola come quella della ricorrente;

quanto agli standard urbanistici, che ordinariamente vanno adeguati all’evolversi delle situazioni socioabitative, la parte ricorrente non argomenta un vero e proprio sovradimensionamento degli stessi rispetto al minimo;

- quanto alla considerazione delle spese sostenute dagli operatori economici, essere rileverebbero qualora si fosse in presenza di un affidamento tutelabile giuridicamente: il che, per le ragioni sopra esposte, non è.

8. Vanno ora esaminati il terzo e il sesto motivo di ricorso, con cui si sostiene quanto segue (in sintesi):

La legittimazione del Comune di Cerveteri all’adozione dello strumento urbanistico nella forma della “ Variante generale al previgente P.R.G.” non può trovare fondamento nell’art. 66, c. 1 della Legge Regionale n. 38/1999. Infatti , anziché di un nuovo PUCG, essendo già vigente nel territorio della Città Metropolitana di Roma il PTPG approvato nel 2010, la norma invocata dal Comune non risulta in alcun modo applicabile al caso di specie in quanto destinata a regolamentare unicamente le fattispecie ricadenti nell’ampiamente decorso periodo “ di adeguamento dei piani regolatori generali al PTPG ” (5 anni dalla pubblicazione del PTPG, ai sensi dell’art. 65 comma 1 della L. R. Lazio 38/1999).

Ne consegue che l’atto impugnato, a prescindere dalla sua formale qualificazione, è comunque illegittimo in quanto adottato in totale violazione dei requisiti e dell’iter procedimentale previsti dagli artt. 32, c. 2 e 33 c.2 della L.R. Lazio n. 38/1999 (conferenza di pianificazione, consultazioni con enti e categorie).

Del pari violato sarebbe l’art. 89 del DPR n. 380/2001 là dove prevede che “ Tutti i comuni (...) devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio ”.

Infine l’adottata Variante Generale al PRG del Comune di Cerveteri risulta altresì essere viziata per violazione della normativa prevista dal D. Lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento alla disciplina in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS): in particolare nel caso di specie

Detta procedura non risulterebbe essere stata attivata né in fase di DPI né successivamente.

8.1 Il Collegio ritiene che dette censure siano inammissibili per carenza di interesse.

Esse appaiono rivolte a ottenere una nuova adozione del piano sulla base di una nuova generale impostazione pianificatoria per il futuro.

Ma in realtà la posizione della parte ricorrente non raggiunge neppure la consistenza di un apprezzabile interesse strumentale, che dovrebbe avere pur sempre un riferimento concreto in termini di riedizione del procedimento in relazione ai suoi possibili esiti: si tratta di una situazione che - avuto riguardo alla peculiarità della vicenda in esame - non è passibile di un positivo apprezzamento, tenuto conto, da un lato, della iniziale rilevata consistenza della posizione della parte ricorrente, titolare di un’area a destinazione agricola, dall’altro, del contenuto del tutto incerto dei possibili sviluppi pianificatori futuri.

9. Il ricorso va conclusivamente respinto.

10. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

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