TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202401500

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202401500
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202401500
Data del deposito : 16 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2024

N. 01500/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01683/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1683 del 2022, proposto da
A V, rappresentata e difesa dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo D'Avino, A O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della nota del 25 maggio 2022, prot. n. 30879: conferma dell’annullamento della CILA del 30 aprile 2019, prot. n. 23488, e della SCA del 19 luglio 2019, prot. n. 39599, per lavori di manutenzione straordinaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 15 settembre 2022 e depositato l’11 ottobre 2022, Vangone Anna (in appresso, V. A.) impugnava, chiedendone l’annullamento: - la nota del 25 maggio 2022, prot. n. 30879, con la quale il Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Scafati aveva confermato la nota del 3 dicembre 2019, prot. n. 65284, recante l’“annullamento” della CILA del 30 aprile 2019, prot. n. 23488, e della SCA del 19 luglio 2019, prot. n. 39599, relative a lavori di manutenzione straordinaria del capannone industriale ubicato in Scafati, via Passanti, n. 27, e censito in catasto al foglio 17, particella 1200, sub 1; - ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, tra cui, segnatamente, la nota del 17 agosto 2022, prot. n. 46448, recante la riconferma dell’annullamento della CILA del 30 aprile 2019, prot. n. 23488, e della SCA del 19 luglio 2019, prot. n. 39599.

2. L’originaria caducazione della CILA del 30 aprile 2019, prot. n. 23488, e della SCA del 19 luglio 2019, prot. n. 39599, era argomentata in base al triplice rilievo che: - l’edificazione del manufatto sottoposto a manutenzione straordinaria, nella sua attuale consistenza, non risultava comprovata in epoca anteriore all’introduzione (in data 1° settembre 1967) dell’obbligo generalizzato di licenza edilizia per le nuove costruzioni ad opera dell’art. 10 della l. n. 765/1967 (c.d. legge ponte), in quanto non rinvenibile nella tavola grafica del Programma di fabbricazione (PdF) di Scafati, approvato con decreto del Presidente della Regione Campania n. 745 del 19 luglio 1973; - neppure risultava comprovata la destinazione d’uso dei locali esistenti; - svariati documenti non figuravano esibiti a corredo (attestato di pagamento dei diritti di segreteria; chiarimenti in merito all’evoluzione costruttiva del compendio immobiliare; planimetria catastale antecedente all’intervento; relazione tecnica e planimetria relative allo smaltimento delle acque nere; dichiarazione e adempimenti in materia di prevenzione incendi; marca da bollo; relazione tecnica asseverata circa la sussistenza delle condizioni di agibilità; certificato di collaudo strutturale o valutazione di sicurezza da parte del competente ufficio del Genio Civile; dichiarazione di conformità alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; dichiarazione e adempimenti di cui alla l. r. Campania n. 59/2018).

Siffatta determinazione era confermata e riconfermata dall’amministrazione comunale intimata in ragione della ritenuta non esaustività dei documenti integrativi prodotti dall’interessata il 24 dicembre 2019 (prot. n. 69430), il 23 luglio 2020 (prot. n. 39536) ed il 7 aprile 2022 (prot. n. 21600).

3. Nell’avversare gli adottati atti confermativi, la V. lamentava, in estrema sintesi che il Comune di Scafati: a) nella nota del 25 maggio 2022, prot. n. 30879, in difetto di istruttoria e di motivazione, nonché in violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, avrebbe laconicamente liquidato come non esaustiva la documentazione integrativa elargita il 24 dicembre 2019 (prot. n. 69430), il 23 luglio 2020 (prot. n. 39536) ed il 7 aprile 2022 (prot. n. 21600), suscettibile di comprovare la risalenza del capannone de quo ad epoca anteriore al 1° settembre 1967; b) nella nota del 17 agosto 2022, prot. n. 46448, erroneamente e in violazione dei principi ordinamentali di leale collaborazione e di buona fede, avrebbe configurato a guisa di atto meramente confermativo la nota del 25 maggio 2022, prot. n. 30879, nonostante quest’ultima fosse stata

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