TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-09-27, n. 202314334
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Testo completo
Pubblicato il 27/09/2023
N. 14334/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10028/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10028 del 2011, proposto da
E L, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Valmontone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo D'Eletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della ingiunzione a demolire n.119 del 2/8/2011, avente ad oggetto il fabbricato realizzato in Valmontone, località S. Giudico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valmontone;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento gravato la Amministrazione comunale di Valmontone ingiungeva la demolizione del fabbricato realizzato sine titulo sul fondo di proprietà del ricorrente – distinto in catasto, foglio 44, particella 457 – delle dimensioni di ca. 10 metri x 7,50, con altezza di 3 metri.
1.1. Avverso tale provvedimento repressivo insorgeva avanti questo TAR il ricorrente, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- difetto di motivazione – violazione art. 3 l. 241/90, stante la carenza di un impianto motivazionale sufficiente a sorreggere la ingiunzione gravata;
- difetto di istruttoria – violazione art. 16 l. 241/90, stante la assenza del prescritto parere –obbligatorio e non vincolante – della commissione edilizia;
- illogicità e ingiustizia manifesta – mancata applicazione dell’art. 34 del DPR 380/01, stante la mancata applicazione della sanzione pecuniaria, adeguata alla lieve entità dell’abuso;
- mancata, puntuale, indicazione dell’area di sedime oggetto di acquisizione in caso di inottemperanza.
1.2. Si costituiva in giudizio l’intimato Comune di Valmontone, instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 14 luglio 2023, tenutasi da remoto.
2. Il ricorso non è fondato.
2.1. Va in primo luogo scrutinato il primo mezzo che, in ossequio all’indefettibile ordo quaestionum (CdS, a.p. 5/15) che connota il processo amministrativo ed a prescindere da una eventuale volontà di graduazione della parte ricorrente (volontà peraltro, nella fattispecie, non mai