TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-02-05, n. 201300079

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-02-05, n. 201300079
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201300079
Data del deposito : 5 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00039/2013 REG.RIC.

N. 00079/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00039/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 39 del 2013, proposto da:
D G L, rappresentato e difeso dagli avv. S D P, G D P, con domicilio eletto presso G D P in Campobasso, Traversa via Crispi, N. 70/A;

contro

U.T.G. - Prefettura di Campobasso, Uff.Centr.Circoscriz.Trib.Campob.In Pers.Leg.Rapp.P.T., Uff.Centr.Reg.Corte Appello Campob. in Pers. Leg. Rapp. P.T., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'annullamento

del provvedimento dell’ufficio centrale regionale presso la corte di appello di campobasso del 31/01/13 di rigetto del ricorso proposto il 29/01/13 avverso l’esclusione della lista provinciale di campobasso “noi per il molise – frattura presidente”, del provvedimento del 28/01/13 dell’ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale di campobasso di conferma del provvedimento di esclusione di n. 8 candidati (ammissione limitata a n. 4 candidati) della lista provinciale di campobasso “noi per il molise – frattura presidente”, del provvedimento del 27/01/13 dell’ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale di campobasso di esclusione di n. 8 candidati (ammissione limitata a n. 4 candidati) della lista provinciale di campobasso “noi per il molise – frattura presidente”, nonché nonché di tutti gli atti presupposti e successivi, ancorchè lesivi, atti anche di contenuto sconosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Campobasso e di Uff.Centr.Circoscriz.Trib.Campob.In Pers.Leg.Rapp.P.T. e di Uff.Centr.Reg.Corte Appello Campob. in Pers. Leg. Rapp. P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2013 il dott. A Aolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorso è infondato.

Si tratta dell’esclusione di otto dei dodici candidati dalla lista provinciale di Campobasso <<Noi per il Molise – Frattura Presidente>>, nella convocata consultazione elettorale per l’elezione del Presidente e del Consiglio Regionale del Molise prevista per i giorni 24 e 25 febbraio 2013. Il motivo dell’invalidazione di tali otto candidature è la nullità dell’autenticazione delle sottoscrizioni di presentazione delle otto candidature, stante la mancata indicazione, in esse, della data e del luogo dell’autenticazione.

A tenore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 21 comma secondo, recante la normativa generale sull’autenticazione delle sottoscrizioni, <<l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio>>. Quanto alla norma di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53, essa semplicemente indica le autorità o i pubblici ufficiali diversi dai notai, competenti alle autenticazioni di sottoscrizioni nei procedimenti elettorali, ma tale norma certamente non modifica la disciplina generale sul procedimento di autenticazione delle sottoscrizioni, né introduce deroghe o eccezioni. Detta normativa prevede, tuttavia, al comma terzo del citato art. 14, un’ipotesi speciale di nullità della sottoscrizione autenticata, quando l’operazione risalga a un periodo troppo antecedente rispetto alla data delle elezioni. Tale nullità non ricorre nel caso di specie, poiché dalla documentazione versata in atti emerge con chiarezza che i modelli utilizzati per la raccolta delle sottoscrizioni sono di recente elaborazione e ciò non sarebbe compatibile con l’ipotesi di una raccolta di firme in periodi troppo risalenti nel tempo.

La questione della nullità dell’autenticazione, nella specie, involge un diverso profilo di ordine generale. Esistono soltanto due tipi di autenticazione delle sottoscrizioni, quello “semplificato” di cui al comma primo del citato art. 21, che rinvia al metodo dell’autocertificazione di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 445/1990, e quello “formale” di cui al secondo comma dell’art. 21, che pone come coessenziali all’autenticazione, l’indicazione di luogo e data del riconoscimento del sottoscrittore, nonché dell’apposizione della firma sull’istanza. E’ quindi da escludere che esista un <<tertium genus>>
di procedimento di autenticazione, che possa prescindere dall’indicazione di data e luogo delle operazioni di cui si dia certezza giuridica. In realtà, data e luogo sono riferimenti spazio-temporali che rientrano non soltanto tra gli elementi formali identificativi dell’atto, ma anche nel contenuto di esso, poiché il funzionario autenticatore certifica, al contempo, che la sottoscrizione è avvenuta dinanzi a se medesimo, in un determinato luogo fisico – che ne delimita anche la sfera di competenza territoriale - e in un momento preciso, da parte di un sottoscrittore presente al suo cospetto e preventivamente identificato. Data e luogo sono, dunque, elementi essenziali del contenuto, oltreché della forma, dell’autenticazione di sottoscrizione, senza dei quali l’atto è nullo, anche in considerazione della speciale finalità di produzione di certezza giuridica, che assiste il relativo procedimento, nell’ambito delle operazioni elettorali. Non va sottaciuto che l’obbligo di indicazione della data e del luogo nell’autenticazione di sottoscrizioni elettorali – come in molti altri tipi di procedimenti amministrativi – è anche strumento di controllo <<ex post>>
del corretto esercizio della funzione, nonché della veridicità e della genuinità dei documenti pubblici formalmente prodotti.

Pertanto, un elenco di sottoscrizioni di sostegno e presentazione di una lista di candidati o di una singola candidatura, in una competizione elettorale, che sia privo di autenticazione valida, non risponde al paradigma di legge, con la conseguenza che la lista o candidatura priva di un sufficiente numero di sottoscrizioni deve essere esclusa dalla competizione elettorale.

In tal senso, finora si è orientata la prevalente giurisprudenza amministrativa, a tenore della quale le sottoscrizioni di liste o candidature nelle elezioni devono rispettare le formalità di autenticazione di cui all’art. 21 comma secondo del D.P.R. n. 445/2000, a pena di nullità (cfr.: Cons. Stato V, 16.4.2012 n. 2126;
idem V 1.3.2011 n. 1272;
idem, V 29.4.2011 n. 2559;
idem I parere 8.7.1992 n. 1655;
T.a.r. Marche I, 21.4.2011 n. 256;
Ta.r. Lazio Latina I, 23.10.2009 n. 983;
T.a.r. Napoli II 295.2009 n. 3017). Come, in particolare, affermato dal Consiglio di Stato, V Sezione, con sentenza 16.2.2011 n. 999 <<il luogo dove è avvenuta l’autenticazione delle firme non costituisce un elemento esterno all’atto compiuto, ma rappresenta anzi un elemento essenziale dell’atto, con la conseguenza che l’attestazione di data e luogo di autenticazione delle firme rientra nel contenuto dell’atto assistito da fede privilegiata>>.

In conclusione, il ricorso, previa estromissione della prefettura intimata, carente di legittimazione passiva, deve essere respinto, per infondatezza.

Spese compensate.

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