TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-05-27, n. 202401188
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Testo completo
Pubblicato il 27/05/2024
N. 01188/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01074/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2017, proposto da
F D, G D, G M, G G, K M, L R, rappresentati e difesi dagli avvocati P P e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C C in Venezia-Mestre, via Einaudi n. 42;
contro
Comune di Cortina d’Ampezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 269;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno e Padova, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Logan S.r.l., Fratelli Alverà S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della Deliberazione n. 40 del 9.6.2017, pubblicata per 15 giorni a partire dal successivo 12.6.2017, del Commissario Straordinario del Comune di Cortina d’Ampezzo avente ad oggetto: «Istanza della soc. “F.lli Alvera’” (srl) e soc. “Logan” (srl) per lo spostamento di un edificio dismesso sito in loc. Pocol (scheda normativa F/19); indirizzi dell’Amministrazione» ;
- altresì, se ed in quanto necessario, del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta espresso ex art. 49 TUEL in data 9.6.2017 dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici, non conosciuto; del parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera espresso ex art. 49 TUEL in data 9.6.2017 dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, non conosciuto; di ogni altro atto antecedente e/o conseguente, procedimentale e/o finale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cortina D’Ampezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 maggio 2024 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’11.9.2017 e depositato il 5.10.2017, i ricorrenti hanno impugnato la Deliberazione n. 40 del 9.6.2017, del Commissario Straordinario del Comune di Cortina d’Ampezzo, avente ad oggetto «Istanza della soc. “F.lli Alvera’” (srl) e soc. “Logan” (srl) per lo spostamento di un edificio dismesso sito in loc. Pocol (scheda normativa F/19); indirizzi dell’Amministrazione», nonché i presupposti pareri di regolarità tecnica e contabile, chiedendone l’annullamento.
1.1. In punto di fatto, la difesa attorea ha premesso che le società Fratelli Alverà S.r.l. e Logan S.r.l., odierne controinteressate, possiedono rispettivamente un terreno con un fabbricato dismesso in località Pocol ed un terreno in località Grava di Sopra a Cortina d’Ampezzo.
Dette società hanno richiesto di trasferire il volume edificabile dell’ex stazione della funivia di Pocol sul terreno di Grava di Sopra, al fine di realizzare in tale area un nuovo complesso edilizio, composto da due edifici con destinazione residenziale