TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-10-14, n. 201032825

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-10-14, n. 201032825
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201032825
Data del deposito : 14 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02077/2009 REG.RIC.

N. 32825/2010 REG.SEN.

N. 02077/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 2077/2009 RG, proposto dai sigg. G M e consorti (come da elenco allegato alla presente), tutti rappresentati e difesi dall'avv. S P, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli n. 72/ F3,

contro

il COMUNE DI ROCCA PRIORA (RM), in persona del sig. Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. M V F e dal prof. E P, con domicilio eletto in Roma, via San Basilio n. 61,

per l'annullamento

delle deliberazioni del Commissario straordinario di Rocca Priora n. 14 del 24 dicembre 2008 (con cui è stato dichiarato il dissesto del Comune), nn. 1 (aumento delle aliquote ICI e dell'addizionale IRPEF per l’anno 2009) e n. 2 (aumento delle tariffe TARSU per l’anno 2009) del 9 gennaio 2009 e nn. 6 (aumento dei canoni per usi civici), 9 (aumento delle tariffe per il servizio di mensa scolastica) e 10 (aumento delle tariffe per il servizio di trasporto scolastico) del 21 gennaio 2009;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 14 aprile 2010 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati PICCIOLINI e FERRONI;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

I sigg. G M e consorti assumono d’esser tutti o componenti del Consiglio comunale o cittadini o abitanti del Comune di Rocca Priora (RM) e, in relazione a tale loro situazione –da cui fanno discendere il loro interesse ad adire questo Giudice–, rendono nota l’emanazione della deliberazione n. 14 del 24 dicembre 2008, con cui il Commissario straordinario ha dichiarato la sussistenza della condizioni di dissesto finanziario di tal Comune.

I sigg. MARIANI e consorti, dopo aver riportato i punti essenziali della relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria –da cui ha preso le mosse la citata dichiarazione di dissesto–, la impugnano in questa sede, con il ricorso in epigrafe ed in una con gli atti commissariali consequenziali. Al riguardo, i ricorrenti deducono in punto di diritto quattro articolati motivi di gravame rivolti direttamente nei confronti della deliberazione n. 14/2008, oltre ad uno specifico per i provvedimenti consequenziali, nonché alla domanda risarcitoria. Resiste in giudizio il Comune intimato, il quale eccepisce il difetto di legittimazione all’impugnazione in capo al sig. MARIANI e ad altri ricorrenti e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea. Entrambe le parti costituite hanno prodotto documenti e memoria conclusionale.

Alla pubblica udienza del 14 aprile 2010, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Si controverte in questa sede dell’impugnazione, da parte di alcuni consiglieri comunali e di alcuni cittadini del Comune di Rocca Priora (RM), della deliberazione commissariale con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario di detto Comune, nonché dei provvedimenti consequenziali.

Si può prescindere da ogni considerazione sull’ammissibilità del ricorso in epigrafe, in quanto esso non è meritevole d’accoglimento, per le ragioni di cui appresso.

Lamentano essenzialmente i ricorrenti, partendo dalla definizione normativa di dissesto finanziario negli enti locali e dalle medie delle riscossioni e dei pagamenti nel periodo 2002/2007, l’assenza dei presupposti per l’impugnata dichiarazione, ché, a loro dire ed a fronte di tali dati, non sarebbe possibile, nel solo anno 2008, una flessione di entrate per oltre € 2 milioni rispetto a dette medie.

Al riguardo, osserva il Collegio che, in ordine alla situazione finanziaria del Comune intimato, constano in atti la deliberazione della Corte dei conti n. 58/g/2007 del 28 marzo 2007 (sul rendiconto 2005 e sul bilancio di previsione 2006), la verifica amministrativo-contabile condotta dall’IGF della Ragioneria generale dello Stato in data 12 dicembre 2007 (sul rendiconto 2006) e la deliberazione della medesima Corte n. 75/g/2008 del 30 dicembre 2008, da cui emerge, appunto per gli anni tenuti presente dai ricorrenti, l’inattendibilità complessiva della contabilità del Comune. In concreto –ed anche a voler prescindere dalle irregolarità riscontrate già nei documenti del 2005 e del 2006, nonché dalla violazione del patto di stabilità interna per il medesimo 2005–, ben prima dell’insediamento del Commissario straordinario (2008) emerge l’assenza sia di accantonamenti idonei per un lodo arbitrale del 2006, sia delle prescritte informazioni sul conto del patrimonio. Né basta: in disparte il divieto per gli ee.ll. di finanziare la spesa corrente con ricorso all’indebitamento, il Comune dispose, tra l’altro, l’incasso dell’anticipo

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