TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-02-17, n. 202101956
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Pubblicato il 17/02/2021
N. 01956/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10235/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10235 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mediasix S.r.l., nella qualità di editore dell'emittente TVSEI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G R, M Z, M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Media One S.r.l., Tele A 57 S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota interlocutoria pubblicata sul sistema SICEM del Ministero dello Sviluppo Economico in data 11 luglio 2019 con la quale la società ricorrente è stata definitivamente esclusa dalla graduatoria delle domande ammesse al contributo per l’anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale di cui al d.p.r. n. 146/2017;
- di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi ivi inclusa la nota interlocutoria del 16.05.2019;la graduatoria delle domande ammesse al contributo per l’annualità 2018 ove pubblicata ed i relativi provvedimenti di approvazione di estremi, allo stato, sconosciuti;
nonché per la ammissione della ricorrente
nelle graduatorie, ove approvate, delle domande ammesse al contributo per l’anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale nel posto ad essa spettante;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento prot. 0060819 dell’11 ottobre 2019 con il quale il Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito del riesame disposto dal Tar Lazio con l’ordinanza n. 5650/2019, ha confermato l’esclusione di Mediasix S.r.l dalla graduatoria delle domande ammesse al contributo per l’anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale;
- di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi ivi inclusa la nota prot.55550 del 20.9.2019;
- della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale unitamente agli allegati A e B, e del relativo decreto di approvazione prot. n. 0061059 del 14.10.2019, pubblicato in pari data, nonché di tutti gli atti allo stesso presupposti conseguenti e/o connessi;
nonché per l'ammissione della ricorrente
nelle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l’anno 2018 delle emittenti televisive a carattere commerciale nel posto ad essa spettante.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2020 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 15 luglio 2019 e depositato il successivo 31 luglio, la società Mediasix s.r.l. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della nota pubblicata sul sistema SICEM del Ministero dello Sviluppo Economico in data 11 luglio 2019, con la quale la stessa è stata esclusa dal procedimento per l’assegnazione dei contributi per le emittenti televisive locali per l’anno 2018, dell’atto di approvazione della graduatoria delle domande ammesse per la medesima annualità e di tutti gli altri atti connessi, come in epigrafe specificati.
2. La società ricorrente, titolare della emittente televisiva TVSEI, operante nella Regione Abruzzo, ha presentato la propria domanda di accesso ai finanziamenti per gli anni 2016, 2017 e 2018, di cui all’art. 1, comma 160, l. 28 dicembre 2015, n. 208, in conformità a quanto prescritto dall’art. 5, d.p.r. 23 agosto 2017, n. 146, “ Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali ”, risultando alla fine esclusa dalle contribuzioni per tutte le annualità richieste.
I provvedimenti di esclusione dai contributi per le annualità 2016 e 2017 sono stati impugnati dinanzi a questo Tribunale con autonomi ricorsi, RG. n. 3977/2019 (per l’annualità 2016) e RG. n. 7443/2019 (per l’annualità 2017).
Nelle more, la ricorrente società, la quale in data 7 febbraio 2018 aveva presentato domanda per l’ammissione ai contributi anche per l’annualità 2018, ha ricevuto in data 16 maggio 2019, una nota interlocutoria con la quale si preannunciava la non ammissibilità della domanda, per le medesime ragioni che l’avevano già vista esclusa dalle graduatorie delle domande per le annualità 2016 e 2017, in quanto i rapporti di lavoro di alcuni dipendenti (Gianfrancesco Iacaruso, Mihaela Voicu e Stefano Recanati) sarebbero cessati a distanza di breve tempo dalla data di presentazione della domanda e sarebbero, pertanto, strumentali al raggiungimento del requisito del numero minimo di dipendenti al momento della presentazione della domanda e non rispondenti alla ratio della vigente normativa che vorrebbe le norme di riferimento finalizzate al sostegno dell’occupazione.
In data 11 luglio 2019 il Ministero ha, infine, escluso definitivamente la ricorrente dal contributo per l’annualità 2018 in ragione dell’assenza del requisito minimo occupazionale previsto all’art. 4 d.p.r. n. 146/2017.
3. La società Mediasix contesta i gravati provvedimenti sulla base dei seguenti motivi di legittimità:
I. Violazione dell’art. 4, d.p.r. 23/08/2017, n. 146;violazione dell'art. 12 delle preleggi;violazione dell’art. 3 e 10 della legge n. 241/90, motivazione erronea, errore di fatto e di diritto;violazione ed errata applicazione del d.l. 91/2018, convertito in l. 108/2018;violazione dell’art. 1 della l. 241/90, segnatamente del principio di legalità, e dell’art. 97 Cost.;eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento dal fine pubblico perseguito, illegittimità derivata, in quanto le tre assunzioni contestate, oltre che essere rispettose della normativa transitoria in vigore, sarebbero state effettuate per sopperire reali e specifiche esigenze di periodo dell’azienda.
II. Illegittimità derivata della graduatoria definitiva degli ammessi ai finanziamenti, nella parte in cui non vi è stata ricompresa la ricorrente.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
5. All’esito della camera di consiglio del 9 settembre 2019, con ordinanza cautelare n. 5650/2019, è stata accolta la domanda di sospensiva ai fini del riesame.
6. In ottemperanza alla suddetta ordinanza, il Mise ha emanato il provvedimento di riesame in data 11 ottobre 2019 con il quale, all’esito di una nuova e approfondita valutazione, ha confermato il provvedimento di non ammissibilità ai contributi per l’anno 2018.
7. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 18 dicembre 2019, la società ricorrente ha dunque esteso l’impugnazione anche a tale ultimo provvedimento.
8. All’esito della camera di consiglio del 24 gennaio 2020, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare proposta con motivi aggiunti e, con ordinanza collegiale n. 1066/2020, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio.
9. Alla pubblica udienza del 23 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare il Collegio ritiene di dover disattendere l’istanza di rinvio della decisione, presentata dalla società ricorrente e giustificata con la necessità di attendere l’esito dei giudizi, pendenti in Consiglio di Stato su ricorsi di contenuto analogo. Ciò in quanto la definizione di tali giudizi non è pregiudiziale ai fini della decisione della presente controversia, già matura per la decisione.
All’esito di un più approfondito esame proprio della valutazione del merito, il collegio non ritiene il ricorso fondato per le ragioni di seguito esposte.
L’art. 4, d.p.r. 23 agosto 2017, n. 146, “ Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali ”, disciplina i requisiti che le emittenti devono possedere ai fini dell’ammissione ai contributi.
Per le emittenti televisive, l’art. 4, comma 1, richiede, ai fini dell’accesso al contributo il possesso di un numero minimo di dipendenti predeterminato in relazione alla popolazione della regione in cui opera la società. In relazione alla Regione Abruzzo per la quale la ricorrente presentava domanda, rientrando nello scaglione delle regioni fino a 1,5 milioni di abitanti, sono richiesti “ almeno 8 dipendenti di cui almeno 2 giornalisti”.
Ai fini della verifica della sussistenza del requisito del numero minimo dei dipendenti l’art. 4 cit. prevede che “ In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda;per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda;per le domande a partire dall'anno 2020, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda ”.
La norma va interpretata alla luce delle finalità di interesse pubblico perseguite dalla legislatore con l’istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’art. 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Detta disposizione legislativa, nel demandare al regolamento la disciplina dei criteri di riparto delle risorse da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali sancisce che dette risorse, alimentate da una quota parte delle entrate del canone di abbonamento alla televisione, sono destinate alla “ realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative ” .
La legge, pertanto, istituisce il fondo con tre specifici vincoli di scopo: il sostegno dell'occupazione nel settore;il miglioramento qualitativo dell’offerta e l’incentivazione di tecnologie innovative.
In coerenza con legge, il regolamento, nel disciplinare i requisiti per l’accesso alle risorse del Fondo, laddove, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 richiede il requisito di un numero minimo di dipendenti occupati “ alla data di presentazione della domanda ” va interpretato nel senso che detto requisito deve permanere per un lasso di tempo congruo ai fini del perseguimento dell’obiettivo, previsto dalla legge, del sostegno dell’occupazione. Obiettivo che non può presumibilmente ritenersi realizzato nell’ipotesi, quale quella in esame, ove tre dipendenti risultano essere stati assunti pochi giorni prima della presentazione della domanda per poi cessare il rapporto di lavoro appena dieci giorni dopo.
L’interpretazione della ricorrente circa la sufficienza del possesso del requisito alla sola data di presentazione della domanda porterebbe alla paradossale conseguenza che, ai fini dell’accesso ai finanziamenti, sarebbe sufficiente assumere dipendenti, ai fini del raggiungimento del numero minimo richiesto, per il solo giorno di presentazione della domanda, per poi far cessare il rapporto di lavoro il giorno successivo.
Si tratta di un’interpretazione facilmente elusiva e contraria alla ratio della legge istitutiva del Fondo, al quale il legislatore ha impresso, tra i vincoli di scopo, proprio quello del sostegno all’occupazione.
Ed è proprio al fine di evitare intenti elusivi ed indebiti accesso al Fondo da parte di emittenti, le quali, prive dei requisiti, se li precostituiscano al solo fine di ottenere i finanziamenti pubblici, per le annualità successive al 2018 il regolamento, come innovato dall’art. 4 bis, d.l. n. 91/2018, richiede che il requisito occupazionale deve permanere con continuità dall’esercizio precedente (per l’anno 2019) e nei due esercizi precedenti (per l’anno 2020) e fino alla data di presentazione della domanda.
Ne consegue che l’Amministrazione, in corretta e doverosa applicazione della legge istitutiva del fondo e del regolamento applicativo, ha ritenuto che le assunzioni disposte pochi giorni prima della presentazione della domanda e cessate dopo appena dieci giorni siano state strumentali e finalizzate solo al raggiungimento del requisito del numero minimo dei dipendenti.
2. Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, deve pertanto essere respinto.
3. Le spese di lite, in ragione della novità e peculiarità della questione trattata, sono integralmente compensate tra le parti.