TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-04-02, n. 201904307
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Testo completo
Pubblicato il 02/04/2019
N. 04307/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02511/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2511 del 2008, proposto da:
Soc. Sara Assicurazioni S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati S G, Marina D'Orsogna, con domicilio eletto presso lo studio S G in Roma, via di Monte Fiore,22;
contro
ISVAP – Istituto Vigilanza ed Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati D A M Z, A S, con domicilio eletto presso lo studio D A M Z in Roma, via del Quirinale, 21;
Ministero dello Sviluppo Economico non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza ingiunzione n. 2834/2007 del 31 dicembre 2007, prot. n. 14-07-007746, emessa dall’ISVAP, ricevuta il 9 gennaio 2008, con la quale è stato ordinato ed ingiunto alla ricorrente “di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 315, comma 2, del Dlgs n. 209/2005, per la violazione accertata la somma di euro 30.000,00 (trentamila), oltre ai diritti di notifica e spese di procedimento di competenza dell’ISVAP per euro 19,00, per complessivi euro 30.019,00 (trentamiladiciannove/00)";
nonché nei confronti di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, in particolare:
- dell'atto di contestazione n. 997107 /STU/903, prot. 09-07-00313 8 del 23 aprile 2007;
- della Relazione motivata del Servizio Tutela degli Utenti dell'ISVAP del 19 settembre 2007, non conosciuta;
- della Nota, di estremi sconosciuti, del Servizio Sanzioni dell'ISVAP al Presidente dell'Istituto medesimo.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ISVAP – Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (IVASS);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2019 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la ricorrente che il 16 ottobre 2005 si verificava un sinistro, dettagliatamente descritto in atti, a seguito del quale la SARA Assicurazioni riceveva il 9 febbraio 2006 la relativa denuncia. La SARA Assicurazioni dava riscontro alla denuncia con richiesta di integrazione documentale del 13 marzo 2006 (chiedendo di trasmettere il modulo previsto ex art. 143 Dlgs 209/2005).
Il 10 luglio 2006, il danneggiato notificava alla SARA atto di citazione; il 3 novembre successivo, lo stesso danneggiato lamentava la mancata formulazione dell’offerta risarcitoria in merito al sinistro, proponendo formale reclamo anche all’ISVAP.
Il 6 novembre 2006, il Centro Liquidazione Danni inviava al danneggiato comunicazione dei motivi della mancata formulazione dell’offerta, costituiti dalla pendenza del giudizio civile e dalla evidenza che non risultava provato il fatto storico, non essendo stati ancora prodotti all'epoca né il modello CID né la dichiarazione testimoniale asseritamente consegnata.
A sua volta, il responsabile del sinistro, con raccomandata datata 24 ottobre 2006, ricevuta dalla SARA Assicurazioni il 6 novembre successivo (ovvero, evidenzia la difesa della ricorrente, più di un anno dopo il sinistro), trasmetteva copia del modello CID compilato e sottoscritto.
Intanto, l’ISVAP con nota prot. 10-06-108693, inviata via fax il 27 dicembre 2006, comunicava l'apertura del reclamo n. 06-090348- 00/D e invitava a trasmettere copia della richiesta di risarcimento, comunicando eventuali altri elementi rilevanti.
La SARA Assicurazioni replicava trasmettendo la documentazione di riferimento il 5 gennaio 2006 via fax; in seguito, riceveva in data 27 aprile 2007 la notifica dell'atto di contestazione dell'ISVAP n. 997/07/STU/903 del 23 aprile 2007, prot. n. 09-07-003138, per la " violazione dell'art. 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 1, in relazione all’omessa formulazione dell’offerta, ovvero omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta per i danni alle cose, oltre il termine di 60 giorni dal pervenimento della richiesta di risarcimento per le lesioni e con ritardo superiore ai 120 giorni successivi alla scadenza del termine utile (10/04/2006): illecito soggetto, ai sensi del citato art. 315 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comma 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.800,00 ad euro 30.000, 00 ".
Successivamente, la SARA riceveva in data 9 gennaio 2008 l'ordinanza n. 2834/07 del 31 dicembre 2007, prot. n. 14-07-007746, con la quale veniva ordinato ed ingiunto alla ricorrente di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 315, comma 2 del dlgs 209/2005 per la violazione accertata di euro 30.000 oltre ai diritti di notifica e spese di competenza ISVAP.
La quantificazione della somma da ingiungere era motivata considerata “ la gravità del comportamento omissivo dell’impresa protrattosi oltre 150 giorni dalla scadenza del termine utile” nel massimo edittale di cui all’art. 315, comma 2 dlgs 209/2006 ”.
La ricorrente, corrisposta la somma ingiunta il 6 febbraio 2008, con espressa riserva di ripeterla all’esito del presente ricorso, impugna gli atti sin qui indicati per le seguenti ragioni di censura.
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Provvedimento ISVAP 15 marzo 2006 n. l recante " Regolamento concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VII (destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private ". Estinzione del potere sanzionatorio. Nullità ex art. 21 septies L. 241/1990. In via subordinata, illegittimità. In via ulteriormente subordinata, inefficacia originaria. Estinzione dell’obbligazione ex art. 14 L. 689/1981 (la ricorrente lamenta la violazione dei termini previsti dagli artt. 4 e 5, da ritenersi perentori con conseguente decadenza dall’esercizio del potere; perentorietà da ritenersi, anche se in assenza di esplicite comminatorie di decadenza, alla luce degli scopi perseguiti dalla legge, ovvero da concrete ragioni di carattere organizzativo della PA; in ogni caso, l’illegittimità della sanzione deriverebbe dalla violazione delle norme sul procedimento come declinate dalla stessa Amministrazione nel regolamento).
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 315 e 326, comma 5, D.Lgs. 209/2005. Errata qualificazione della condotta posta in essere dalla SARA Assicurazioni. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Illogicità della motivazione. Errore nei presupposti.
Secondo la ricorrente, l'ISVAP non avrebbe tenuto in nessuna considerazione la richiesta di integrazione documentale svolta dalla SARA Assicurazioni con la nota del 13 marzo 2006, mai riscontrata dal richiedente il risarcimento, avente carattere decisivo per l'accertamento del fatto storico, in quanto indispensabile per verificare la sussistenza della condotta dannosa e, quindi, per valutare l'opportunità di formulare o meno un'offerta ex art. 148, comma 5, del D.Lgs.209/05.
Lo stesso art. 148, comma 5, D.Lgs. 209/05, espressamente richiamato nella richiesta del 13 marzo 2006, prevede che il termine per la formulazione dell’offerta o per l'indicazione dei motivi della mancata offerta, " decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi ". Tale documento perveniva presso la SARA solo il 6 novembre 2006, ovvero più di un anno dopo il sinistro, quando la Compagnia aveva comunicato i motivi ostativi alla formulazione dell’offerta, con nota del responsabile del sinistro, successivamente alla ricezione della citazione.
La richiesta di documentazione avrebbe carattere di interruzione del termine che quindi avrebbe ricominciato a decorrere solo dopo la produzione del CID.
III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 315, D.Lgs. 209/2005. Errata qualificazione della condotta posta in essere dalla SARA Assicurazioni. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Illogicità della motivazione. Errore nei presupposti.
La notifica dell’atto di citazione avrebbe comportato, secondo la ricorrente, la sospensione del termine per proporre l’offerta. Al 6 novembre 2006, data di comunicazione dei motivi che non consentivano la formulazione dell’offerta, la pendenza del giudizio comportava che la sospensione non era ancora cessata, con un ritardo dunque di 90 giorni dalla scadenza del termine utile.
IV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 326, comma 5, D.Lgs. 209/2005. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 11 L. 689/1981. Mancata considerazione dei principi in tema di condotta sanzionabile. Errata quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Difetto di motivazione, contraddittorietà ed irragionevolezza.
Secondo la ricorrente, nella quantificazione della sanzione, non sarebbero rispettati i criteri sostanziali di cui all’art. 326 comma 5 del Dlgs 209/2005, non sarebbero indicati gli elementi della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; l’Istituto si sarebbe limitato ad una generica indicazione dell’ingenza del ritardo; la sanzione sarebbe dunque arbitrariamente quantificata in violazione del criterio di proporzionalità rispetto alla complessità della