TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2015-02-06, n. 201500264

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2015-02-06, n. 201500264
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201500264
Data del deposito : 6 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01363/2014 REG.RIC.

N. 00264/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01363/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2014, proposto da:
G G, rappresentata e difesa dagli avv.ti D G, M F P, M C G, elettivamente domiciliata presso la Segreteria di questo tribunale Amministrativo regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del suo Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli Uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

per l'ottemperanza

del decreto ex art. 3, comma 6 l. 24 marzo 2001, n. 89, reso dalla Corte d’Appello di Catanzaro in data 12 marzo 2011, n. 492.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con decreto ex art. 3, comma 6 l. 24 marzo 2001, n. 89, reso in data 20 agosto 2012, n. 2089, la Corte d’Appello di Catanzaro ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore di G G, della somma di € 9.350,00, oltre ad interessi legali dalla data di proposizione della domanda, e dei 2/3 delle spese di lite, liquidate, tenuto già conto della compensazione, in € 720,00 oltre ad accessori .

Il decreto non è stato impugnato, per come risulta dalla certificazione del Cancelliere della Corte d’Appello, e pertanto è passato in giudicato.

2.1. In difetto di esecuzione del decreto, la parte vittoriosa si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso, ritualmente notificato al Ministero della Giustizia, volto ad ottenere l’ottemperanza al decreto di condanna, mercé la nomina, se necessario, di un commissario ad acta .

2.2. L’amministrazione intimata si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso.

2.3. Alla camera di consiglio del 5 febbraio 2015 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

3.1. Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.

Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decreto ex art. 3, comma 6 l. 24 marzo 2001, n. 89 passato in cosa giudicata, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c.

L’amministrazione, però, è rimasta inerte.

3.2. Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione ad ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe.

4.1. Il Collegio ritiene, pertanto, di concedere al Ministero della Giustizia il termine di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica della stessa a cura di parte, per provvedere a dare esecuzione al giudicato in questione, corrispondendo le somme di cui al decreto indicato al § 1.

4.2. Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un Commissario ad acta , nella persona del Prefetto di Catanzaro o di un funzionario suo delegato, al quale il ricorrente potrà presentare istanza di esecuzione nell’ipotesi di inadempimento nei termini da parte dell’ente intimato.

Il Commissario provvederà entro il successivo termine di giorni 60 sotto la sua personale responsabilità, adottando ogni provvedimento utile.

Va infine precisato che, a seguito dell’insediamento del Commissario ad acta , gli organi dell’ente resistente verseranno in una situazione di carenza di potestà, venendo esautorati per l’affare di cui trattasi dalle loro normali attribuzioni, e non potranno conseguentemente disporre degli interessi considerati, ovviamente nei limiti strettamente necessari per l’adempimento del giudicato.

5. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del costituito procuratore.

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