TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2023-03-01, n. 202300522

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2023-03-01, n. 202300522
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300522
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2023

N. 00522/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00383/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 114 - 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 383 del 2022, proposto da
Bff Bank S.p.A. (già Banca Farmafactoring S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Barnaba, 30

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, non costituita in giudizio

per l’ottemperanza

alla sentenza n. 1075/2016 emessa in data 16 marzo 2016 della Corte d’Appello di Milano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente depositato in data 2 marzo 2022, BFF Bank S.p.A., nella sua qualità di mandataria della società Link Italia, ha chiesto l’integrale esecuzione della sentenza con cui la Corte di Appello di Milano, confermando la pronuncia di primo grado, ha condannato l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza al pagamento di euro € 262.634,66, oltre interessi ex d.lgs 231/2002, e spese della procedura ingiuntiva, come meglio specificate nel titolo esecutivo.

Non si è costituita in giudizio l’Azienda intimata, e la causa è stata trattenuta in decisione ad esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2023, dopo un’ordinanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'incidente di legittimità costituzionale relativo all’art. 16-septies, comma 2, lett. g), del decreto-legge n. 146/2021, introdotto dalla legge di conversione n. 215/2021.

Il ricorso deve essere accolto, nei limiti delimitati dallo stesso petitum (residuava, a detta della ricorrente, alla data del 17/02/22, un credito di € 3.751,70 a titolo di sorte capitale e di € 87.215,36 a titolo di interessi).

Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’ottemperanza è ormai passato in giudicato, di modo che sussistono tutti i presupposti di applicabilità di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 112 del codice del processo amministrativo.

Il Collegio deve peraltro rilevare che nelle more del giudizio la L. 16 dicembre 2022 n. 196 (provvedimento entrato in vigore il 28 dicembre 2022) ha convertito il decreto-legge n. 169 del 2022, introducendo nel corpo di tale decreto l’art. 2, comma 3-bis, con cui si è stabilito che fino al 31 dicembre 2023 “non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

Ne deriva che è stata nuovamente inserita nell’ordinamento giuridico una causa di possibile improcedibilità di azioni analoghe a quella odiernamente proposta, anche se in asserita “ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022”, la quale aveva a sua volta dichiarato l’incostituzionalità della precedente norma che bloccava le azioni esecutive nei confronti di enti sanitari calabresi fino al 31 dicembre 2025 (art. 16 septies, comma 2 lett. g) del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146).

La nuova norma, proponendosi di “sfruttare” i margini di discrezionalità lasciati al legislatore per un ulteriore intervento in materia, deve essere interpretata, quanto meno con riferimento ai giudizi di ottemperanza dinanzi al Giudice amministrativo, e al fine di non sollevare nuovi dubbi di legittimità costituzionale, nel senso di restringere il diritto di azione dei creditori soltanto nella fase più strettamente esecutiva, anche in conformità con l’orientamento già espresso in passato dal Consiglio di Stato, secondo cui l’eccezionale sospensione dell’azione di esecuzione nel processo amministrativo non implica automaticamente l’inammissibiltà o l’improcedibilità dell’eventuale ricorso volto ad ottenere il pagamento del credito vantato nei confronti delle Aziende sanitarie interessate, ma deve essere “confinata”, nell’ottica di un equo contemperamento degli interessi pubblici e privati contrapposti, alla fase affidata al Commissario ad acta.

A ciò non osta il tenore letterale della disposizione sopra citata, poiché, come è noto, il giudizio di ottemperanza, in linea generale, ha la peculiarità di costituire un processo a contenuto non soltanto esecutivo, ma anche, eventualmente, cognitivo (al quale, vale a dire, non è estranea una funzione accertativa, sia pure entro i limiti del giudicato, che muove anzitutto dalla verifica in ordine alla violazione o alla elusione di quest’ultimo).

In questo quadro, la norma sopra citata può e deve essere interpretata nel senso di paralizzare la componente esecutiva dell’ottemperanza, precludendo che essa sia portata a compimento se non una volta consumatosi il termine indicato dal legislatore, ma non già quella accertativa dell’inadempimento e del conseguente obbligo di porvi rimedio, nei modi indicati dal giudice.

Entro tali limiti, la disposizione sopravvenuta non incide sull’an stesso del diritto di agire in giudizio, come accadrebbe se essa fosse interpretata nel senso di impedire il ricorso al giudice, o persino di rendere improcedibili azioni già incardinate, ma si limita a posticipare il soddisfacimento, in fase esecutiva, di una pretesa che non è sottratta alla cognizione del Tribunale.

Una tale lettura della norma, del resto, si accorda con le finalità segnalate dalla Corte costituzionale, al contempo a fondamento e a limite del rinnovato esercizio della discrezionalità legislativa sull’oggetto di cui si discute, nella parte in cui esse pongono in luce la necessità da un lato di preservare l’opera commissariale di risanamento, e dall’altro di prevenire alterazioni della par condicio dei creditori.

Difatti, la circostanza che il processo di ottemperanza possa proseguire nella sua fase accertativa e che il commissario ad acta nominato dal giudice possa attivarsi solo una volta esauritosi il termine indicato dal legislatore (in caso di inadempimento dell’amministrazione), per un verso previene interferenze immediate con l’attività di risanamento (alla quale la Corte costituzionale ha attribuito particolare rilievo nel bilanciamento degli interessi in gioco), e per altro verso permette agli organi a ciò preposti di tenere in conto la progressiva formazione di titoli giudiziari, aventi capacità accertativa dell’obbligo di soddisfare i crediti insoluti, contribuendo così alla razionale gestione, anche in prospettiva, delle finanze proprie della sanità calabrese.

Una contraria lettura della disposizione di cui alla legge n. 196 del 2022 si esporrebbe, in definitiva, al dubbio che i limiti indicati dal giudice costituzionale, quanto alla necessità di assicurare un’ordinata procedura di accertamento dei crediti, siano stati valicati.

È solo, dunque, la combinazione tra la portata precettiva della norma ed il margine interpretativo che essa apre al giudice, quanto alla proseguibilità della fase accertativa del giudizio di ottemperanza, che permette di adeguare l’assetto normativo attuale al vincolo promanante dal giudicato costituzionale, generando il dovere di addivenire all’interpretazione costituzionalmente conforme appena indicata.

Venendo dunque al merito dell’odierna domanda giudiziale, il Collegio rileva che, in assenza della prova, da parte dell’Azienda intimata, nemmeno costituita in giudizio, dell’avvenuto integrale pagamento delle somme indicate nel provvedimento oggetto del presente contenzioso, consegue, dunque, l’obbligo di pagamento da parte dell’amministrazione debitrice, entro un termine di sessanta giorni, decorrente - in conformità dell’orientamento già espresso per analoga fattispecie dalla Sezione, da ultimo con la sentenza n. 206 del 2023 -, dalla cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis del d.l. n. 169 del 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022 n. 169 (provvedimento entrato in vigore il 27 dicembre 2022, che ha stabilito che fino al 31 dicembre 2023 “non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”) dei seguenti importi:

1) delle somme tutte indicate nel provvedimento giudiziale di cui si chiede l’esecuzione, dedotti gli importi che fossero stati comunque versati, fermo che i conteggi degli interessi legali e di mora, prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt. 1282 segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili, e così del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;

2) degli ulteriori accessori di legge, maturati in seguito, legittimamente richiesti e tuttora dovuti, nonché degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, per lo stesso provvedimento, in quanto abbiano titolo in esso (cfr. T.A.R. Calabria - Reggio, 22 marzo 2016, n. 290);

3) degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza in esame, negli stessi limiti di cui al precedente punto 1.

Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore generale del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione Calabria;
questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti, che operino per il rientro dei disavanzi del settore sanitario per il territorio della regione di appartenenza.

Una volta espletate tutte le operazioni il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.

L’eventuale compenso per il Commissario ad acta, da porsi a carico dell’Azienda debitrice, verrà determinato e liquidato successivamente, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, una volta eseguito e dimostrato l’avvenuto concreto pagamento dell’intera somma dovuta.

Quanto alla domanda di condanna dell’amministrazione convenuta a corrispondere una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo, la sopra ricordata normativa, intervenuta nelle more del processo a paralizzare ancora una volta le procedure esecutive, costituisce, allo stato, adeguata ragione ostativa per l’accoglimento di tale domanda.

Infine, con riferimento alle spese del presente giudizio di ottemperanza, le stesse seguono il criterio della soccombenza, liquidate come da dispositivo.

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