TAR Aosta, sez. I, sentenza 2022-05-11, n. 202200031

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2022-05-11, n. 202200031
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202200031
Data del deposito : 11 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2022

N. 00031/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00053/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 53 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Presidente della Regione Valle D'Aosta, Responsabile dello Sportello Unico Immigrazione della Regione Valle D'Aosta, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. nr. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, di rigetto della richiesta di -OMISSIS-, con tutti gli atti connessi, antecedenti e susseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 la dott.ssa M A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati i seguenti provvedimenti :

a). provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Regione Valle d’Aosta, prot. nr. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-;

b). atti ad esso connessi antecedenti e susseguenti.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

1). Violazione di legge;
eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti;
carenza istruttoria;
difetto di motivazione;
ingiustizia manifesta.

In data 10.12.2021 si costituisce la controparte.

In data 9.5.2022 la parte ricorrente ha presentato istanza di rinuncia al ricorso.

CONSIDERATO che, nel processo amministrativo, la rinuncia all'azione non necessita di accettazione delle parti costituite ma diventa definitiva ed irrevocabile con la notifica alle stesse parti;

CONSIDERATO che, nella vicenda, la predetta rinuncia (ancorché irrituale perchè non notificata all'altra parte), costituisce manifestazione della mancanza di interesse alla prosecuzione del ricorso che ben giustifica la declaratoria dell'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi