TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-27, n. 202305231

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-27, n. 202305231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305231
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2023

N. 05231/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01076/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianpiero Pasquariello, Antonio Tommaso Ventre e Walter De Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Walter De Agostino in Roma, piazza Adriana 1;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del decreto di estradizione del 7 dicembre 2021 con il quale è stata concessa al Governo degli Stati Uniti d'America l’estradizione della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto del 7 dicembre 2021 con il quale il Ministero della Giustizia ha concesso agli Stati Uniti d’America l’estradizione della ricorrente.

Quest’ultima ha dedotto che la domanda di estradizione era stata presentata dal Governo degli Stati Uniti d’America per l’esecuzione del mandato di arresto emesso il -OMISSIS-dalla Corte distrettuale dello Stato del -OMISSIS- (U.S.A.), per reati commessi nella Contea di -OMISSIS- (-OMISSIS-) il 7 maggio 2002.

A seguito della domanda di estradizione la ricorrente era stata arrestata a Roma in data 12 febbraio 2020 e sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere.

L’Autorità Giudiziaria italiana aveva richiesto informazioni alla competente autorità statunitense con riferimento alla pena prevista per i reati contestati, al fine verificare l’eventuale violazione dell’art. 3 CEDU, in considerazione della previsione, nello Stato richiedente, dell’ergastolo senza possibilità di richiedere misure alternative alla detenzione, liberazione anticipata ovvero revisione dell’entità della pena in fase esecutiva; le informazioni pervenute avevano confermato la possibilità di applicazione, nel caso di specie, della pena della reclusione in carcere a vita.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 26 giugno 2020, aveva accertato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione, sul rilievo che la ricorrente avrebbe avuto la possibilità della “modulazione della sanzione anche laddove fosse inflitta la pena dell’ergastolo”; il Ministero della Giustizia, quindi, con decreto dell’8 marzo 2021, aveva disposto l’estradizione.

A seguito di istanza presentata dai difensori della ricorrente, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in data 22 aprile 2021 aveva emesso misura provvisoria ai sensi dell’art. 39 del Reg. della Corte sospendendo l’estradizione sino al 7 maggio 2021; la ricorrente aveva anche impugnato il decreto di estradizione innanzi a questo Tribunale, sub r.g. n. 4689/2021.

Nella pendenza dei due giudizi il Ministero della Giustizia, con il decreto impugnato, in sostituzione e revoca del precedente provvedimento di estradizione dell’8 marzo 2021, aveva nuovamente concesso l’estradizione sulla base dell’espresso richiamo al “documento n. 21-01127 del 3.12.2021, presentato per via diplomatica”, con il quale Governo degli Stati Uniti d’America avrebbe assunto l’impegno, in caso di concessa estradizione, a derubricare l’accusa della sig.ra -OMISSIS- in omicidio di secondo grado, punito con ergastolo o pena minore decisa dal Giudice con possibilità di rivalutare la detenzione, una volta trascorsi dieci anni di esecuzione della pena.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

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