TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-27, n. 202305231
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Testo completo
Pubblicato il 27/03/2023
N. 05231/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01076/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G P, A T V e W D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. W D A in Roma, piazza Adriana 1;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto di estradizione del 7 dicembre 2021 con il quale è stata concessa al Governo degli Stati Uniti d'America l’estradizione della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto del 7 dicembre 2021 con il quale il Ministero della Giustizia ha concesso agli Stati Uniti d’America l’estradizione della ricorrente.
Quest’ultima ha dedotto che la domanda di estradizione era stata presentata dal Governo degli Stati Uniti d’America per l’esecuzione del mandato di arresto emesso il -OMISSIS-dalla Corte distrettuale dello Stato del -OMISSIS- (U.S.A.), per reati commessi nella Contea di -OMISSIS- (-OMISSIS-) il 7 maggio 2002.
A seguito della domanda di estradizione la ricorrente era stata arrestata a Roma in data 12 febbraio 2020 e sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere.
L’Autorità Giudiziaria italiana aveva richiesto informazioni alla competente autorità statunitense con riferimento alla pena prevista per i reati contestati, al fine verificare l’eventuale violazione dell’art. 3 CEDU, in considerazione della previsione, nello Stato richiedente, dell’ergastolo senza possibilità di richiedere misure alternative alla detenzione, liberazione anticipata ovvero revisione dell’entità della pena in fase esecutiva;le informazioni pervenute avevano confermato la possibilità di applicazione, nel caso di specie, della pena della reclusione in carcere a vita.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 26 giugno 2020, aveva accertato la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione, sul rilievo che la ricorrente avrebbe avuto la possibilità della “modulazione della sanzione anche laddove fosse inflitta la pena dell’ergastolo”;il Ministero della Giustizia, quindi, con decreto dell’8 marzo 2021, aveva disposto l’estradizione.
A seguito di istanza presentata dai difensori della ricorrente, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in data 22 aprile 2021 aveva emesso misura provvisoria ai sensi dell’art. 39 del Reg. della Corte sospendendo l’estradizione sino al 7 maggio 2021;la ricorrente aveva anche impugnato il decreto di estradizione innanzi a questo Tribunale, sub r.g. n. 4689/2021.
Nella pendenza dei due giudizi il Ministero della Giustizia, con il decreto impugnato, in sostituzione e revoca del precedente provvedimento di estradizione dell’8 marzo 2021, aveva nuovamente concesso l’estradizione sulla base dell’espresso richiamo al “documento n. 21-01127 del 3.12.2021, presentato per via diplomatica”, con il quale Governo degli Stati Uniti d’America avrebbe assunto l’impegno, in caso di concessa estradizione, a derubricare l’accusa della sig.ra -OMISSIS- in omicidio di secondo grado, punito con ergastolo o pena minore decisa dal Giudice con possibilità di rivalutare la detenzione, una volta trascorsi dieci anni di esecuzione della pena.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.violazione dell’art. 708 c.p.p., eccesso di potere per difetto di presupposti di legge. Manifesta ingiustizia.
Secondo l’art. 708 c.p.p., il Ministro della Giustizia decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all'estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione e, scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del Ministro, la persona della quale è stata chiesta l'estradizione, se detenuta, è posta in libertà.
Nel caso di specie, a fronte della sentenza di Corte di Cassazione del 25.9.2020, depositata il 24.2.2021, il provvedimento ministeriale risultava adottato solo in data 7.12.2021, a distanza di nove mesi circa dalla pronuncia, con conseguente violazione della disposizione citata.
2. Travisamento dei fatti e difetto di presupposti di legge, illogicità, difetto di istruttoria, violazione degli artt. 10 e 26 della Costituzione;artt. 3, 6 e 8 CEDU. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Costituzione e dell’art. 708 c.p.p., violazione e falsa applicazione del trattato di estradizione tra Stati Uniti d’America e Italia, con particolare riferimento agli artt. 1 e 16.
A fondamento della concessione della estradizione il Ministro della Giustizia aveva rilevato che la derubricazione dell’accusa aveva determinato il venire meno del motivo di ricorso dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, mentre la procedura innanzi alla CEDU risultava ancora pendente.
Inoltre, la decisione del Ministro di concedere l’estradizione si fondava sul “documento n. 21-01127 del 3.12.2021, presentato per via diplomatica”, giacché l’Amministrazione aveva ritenuto che lo stesso contenesse l’ “impegno del Governo statunitense e dell’-OMISSIS- County Prosecuting Attorney”;di contro, il documento conteneva una mera dichiarazione diplomatica, priva di impegni formali, nonché di riferimenti specifici e precisi, non vincolante per l’amministrazione giudiziaria ed il Governo statunitensi.
3. violazione e falsa applicazione del Trattato di estradizione Stati Uniti d’America e Italia, con particolare riferimento agli art. 1 e 16 / violazione degli artt. 10 e 26 della Costituzione;artt. 3, 6 e 8 CEDU. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 costituzione e dell’art. 708 c.p.p.
Le assicurazioni diplomatiche inviate dall’Ambasciata degli Stati Uniti sarebbero prive di qualsiasi impegno scritto del “-OMISSIS- County Prosecuting Attorney Office - -OMISSIS- (U.S.A.)” il quale, dunque, non sarebbe in alcun modo vincolato nella determinazione dei capi di imputazione.
4. violazione ed erronea applicazione artt. 2 e 32 Cost., violazione del principio di reciprocità, violazione dell’art. 13 Cost. sul diritto alla salute, eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa considerazione di circostanze di risolutivo rilievo (valutazione delle condizioni di salute).
Sebbene le gravissime condizioni di salute della ricorrente fossero già note al Ministero alla data di emissione del decreto di estradizione impugnato, alcuna menzione di tale circostanza era contenuta nella motivazione del provvedimento.
Si è costituito il Ministero della Giustizia resistendo al ricorso.
All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Deve premettersi che il decreto di estradizione impugnato è stato eseguito in data 8 luglio 2022 mediante la consegna della sig. ra -OMISSIS- alle autorità statunitensi;può prescindersi, comunque, dall’esame della questione dell’improcedibilità del ricorso dovendo il gravame essere respinto in quanto infondato.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato la tardività del decreto di estradizione, in quanto emesso in violazione del termine di 45 giorni previsto per l’emanazione di tale atto dall’art. 708 c.p.p.
Al riguardo deve rilevarsi che, secondo quanto previsto dalla disposizione citata, lo spirare del termine stabilito non incide sul potere del Ministro della Giustizia di assumere le proprie determinazioni sulla domanda di estradizione, comportando unicamente l’immediata liberazione dell’estradando eventualmente detenuto.
Pertanto, il mancato rispetto del termine può far cessare lo stato di detenzione, ma non investe la legittimità del provvedimento adottato dal Ministro.
Peraltro, nella fattispecie il decreto di estradizione impugnato è stato adottato al fine di sostituire, dopo l’interlocuzione con lo Stato richiedente, il decreto di estradizione dell’8 marzo 2021, emesso nel termine di 45 giorni dal deposito della decisione della Corte di Cassazione sull’estradizione, intervenuta in data 1 marzo 2021, sicché il provvedimento non può comunque ritenersi tardivo.
Venendo all’esame del secondo e terzo motivo di ricorso, concernenti la pendenza del giudizio promosso innanzi alla CEDU e la rilevanza da attribuire alla nota diplomatica con cui gli Stati Uniti hanno rappresentato l’ “impegno del Governo statunitense e dell’-OMISSIS- County Prosecuting Attorney” a riqualificare il reato contestato, deve evidenziarsi, innanzitutto, che il ricorso innanzi alla CEDU è stato respinto con la decisione della Grande Camera pubblicata in data 3 novembre 2022.
In tale pronuncia la Corte ha affermato: “ 50. La base fattuale del caso è cambiata con l'impegno assunto dal procuratore competente del -OMISSIS- di ridurre l'accusa principale contro il richiedente a quella di "omicidio di secondo grado". Questo sviluppo è stato comunicato alle autorità italiane con una nota diplomatica dell'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma. La nota diplomatica ha chiarito che, in caso di condanna per questo capo d'accusa, la pena applicabile sarebbe stata l'ergastolo, o un qualsiasi periodo di anni a discrezione del tribunale, e che il richiedente avrebbe potuto beneficiare della libertà vigilata. Su questa base, gli Stati Uniti hanno modificato la richiesta di estradizione originaria, il Ministro della Giustizia ha emesso un nuovo decreto di estradizione che rifletteva tale cambiamento (si vedano i paragrafi 28-29) e il richiedente è stato infine estradato.
(….) Di conseguenza, la Corte ritiene giustificato procedere sulla base del fatto che il ricorrente può ora essere processato solo per le accuse indicate nella nota diplomatica del 3 dicembre 2021 e specificate nel nuovo decreto di estradizione emesso il 7 dicembre 2021. Di conseguenza, se condannata per queste accuse, rischia al massimo l'ergastolo con la possibilità di ottenere la libertà condizionale (si vedano i paragrafi 37 e 39). La Corte prende inoltre atto della dichiarazione del Governo italiano in udienza secondo cui, in quanto altra parte del trattato di estradizione tra i due Stati, considera la nota come una rappresentazione vincolante da parte del Governo degli Stati Uniti ”.
La Corte ha anche precisato, quanto alla rilevanza della nota diplomatica, che, come già affermato al riguardo nella causa -OMISSIS- c. Regno Unito, nn. 9146/07 e 32650/07, del 17 gennaio 2012, “ Le note diplomatiche sono un mezzo standard per lo Stato richiedente per fornire tutte le garanzie che lo Stato richiesto ritiene necessarie per il suo consenso all'estradizione ” e che se, a seguito dell’estradizione, le accuse originarie contro la ricorrente dovessero essere riproposte, ciò non sarebbe compatibile con il dovere di adempiere in buona fede agli obblighi del trattato (cfr. articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati).
Anche tali doglianze devono, quindi, essere respinte.
Infine, è infondata la quarta censura, incentrata sul fatto che nel decreto impugnato non sarebbe stata fatta menzione delle gravissime condizioni di salute della ricorrente.
Il Ministero della Giustizia, infatti, proprio in considerazione delle condizioni di salute dell’estradanda ha richiesto alla Corte d’Appello di Roma di verificare la possibilità di eseguire il decreto e, a tal fine, è stata espletata una perizia medico-legale.
Inoltre, il provvedimento di estradizione si fonda sulla sussistenza delle condizioni previste per la concessione della stessa sulla base dei trattati stipulati con lo Stato richiedente e della normativa interna, mentre la valutazione di eventuali impedimenti correlati alle condizioni di salute dell’estradanda attiene esclusivamente alla fase esecutiva del decreto.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
La peculiarità della vicenda controversa giustifica, comunque, la compensazione delle spese del giudizio.