TAR Roma, sez. 2B, decreto decisorio 2011-03-22, n. 201101372
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N. 01372/2011 REG.PROV.PRES.
N. 05802/1994 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5802 del 1994, proposto da:
Soc Prim Spa, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. S C, A P, con domicilio eletta presso A P in Roma, via Oslavia, 12;
contro
Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L O, domiciliato per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
SOSPENSIONE LAVORI, DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI OPERE EDILI ABUSIVE.
Visti il ricorso;
Visto gli atti tutti del giudizio;
Considerato che l’avviso alle parti è stato inoltrato nella vigenza dell’art. 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, nr. 205 e successive modificazione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 9, comma 2, non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
Visto l’art. 82, cod. proc. amm.;
Considerato che le spese del giudizio restano a carico di ciascuna parte ai sensi dell’art. 83, comma 1, cod. proc. amm..