TAR Lecce, sez. III, sentenza 2009-07-09, n. 200901792

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2009-07-09, n. 200901792
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 200901792
Data del deposito : 9 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00378/2006 REG.RIC.

N. 01792/2009 REG.SEN.

N. 00378/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 378 del 2006, proposto da:
C S, rappresentato e difeso dall'avv. B D F, con domicilio eletto presso Walter Umberto Liaci in Lecce, via Liborio Romano, 45;

contro

Ministero della Difesa - Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi, 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto n. 785/DD, datato 30/01/2006, pubblicato su FOM (Foglio d’Ordini Marina militare) n. 9 del 01.03.2006 – Allegato pag. 3, art. 9, non notificato, con il quale il Capo di 2^ Classe TSC/ETE C S, matr. 80VA0042T/Sp è promosso al grado di Capo di 1^ Classe, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° dicembre 2001, nella parte in cui è stabilita la decorrenza e per la posizione in ruolo attribuita a seguito del pari grado Conte Michele;

- del medesimo decreto n. 785/DD, datato 30/01/2006, pubblicato su FOM (Foglio d’Ordini Marina militare) n. 9 del 01.03.2006 – Allegato pag. 3, art. 10, non notificato, con il quale al Capo di 1^ Classe TSC/ETE C S, già inquadrato nel ruolo dei Marescialli, ai sensi dell’art. 34 del d.lvo n. 196/1995, l’anzianità assoluta di grado è rideterminata, ai soli fini giuridici, alla data del 1° dicembre 1995, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 2 e tab. C, aggiunti al decreto-legge n.136/2004 dalla legge di conversione n. 186/2004;

- di ogni atto antecedente, conseguente, presupposto e comunque connesso anche se non conosciuto;

per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere promosso con decorrenza relativa allo scrutinio del quadro di avanzamento riferito all’anno 1998;

per il conseguente diritto dell’istante alla rideterminazione a fare data dalla decorrenza della promozione stabilita in ordine al quadro di avanzamento 1998 ed ai sensi della l. n. 186/2004 nonché al conseguente grado spettante a termine dell’operata rideterminazione;

e per il diritto dell’istante ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del tardivo inserimento nella aliquota di valutazione e della consequenziale tardiva promozione.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti l’avv. Iolanda De Francesco, in sostituzione dell’avv. B D F, e l’avv. dello Stato Roberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il ricorrente è dipendente del Ministero della Difesa – Marina militare -, inquadrato nel ruolo dei Marescialli. Precedentemente alla promozione a capo di 1^ Classe, a seguito degli impugnati decreti, rivestiva il grado di capo di 2^ Classe TSC/ETE, con anzianità nel grado 1/09/1991. E’ in possesso dei requisiti previsti dall’art. 16 del d.lvo n. 196/’95 ai fini dell’avanzamento ad anzianità dal dicembre 1998. In particolare, alla data del 1/09/1998 ha maturato, 7 anni di permanenza nel grado di Capo di 2^ classe (dal 1/09/’91) –tab.B3, del citato d.lvo - ed ha espletato il servizio minimo di imbarco - successiva tab. C2. Il possesso di detti requisiti dà diritto all’inserimento nella aliquota di valutazione determinata alla data del 31.12.98.

Con nota del 6/11/’96 l’istante comunicava la pendenza di procedimenti penali a suo carico e veniva escluso dalla valutazione per l’avanzamento anche per gli anni successivi.

La suddetta causa impeditiva è venuta meno il 14/11/2000, con l’irrevocabilità della sentenza emessa, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., dal Tribunale di Taranto.

Il venire meno della suddetta causa ostativa obbligava l’Amministrazione all’inserimento del ricorrente nella prima aliquota utile ai fini dell’avanzamento al grado superiore, cioè a quella determinata alla data del 31.12.2000.

Essendo tuttavia escluso da tale aliquota di valutazione e da quelle successive, il ricorrente adiva, con ricorso n. 1765/04, questo tribunale impugnando l’esclusione relativa all’anno 2003. In ottemperanza all’ordinanza di accoglimento della tutela cautelare, ai fini del riesame, l’Amministrazione, con nota del 3.12.2004, comunicava, a parziale modifica del FOM n. 32 del 11.08.2004, impugnato, di avere inserito il nominativo del ricorrente nella aliquota di avanzamento determinata al 31.12.2003, con riferimento al quadro di avanzamento anno 1998.

Con successiva nota del 9.02.2005, la Direzione Generale del Personale militare comunicava, invece, che, essendo intervenuta una causa di sospensione dalla suddetta ultima aliquota di avanzamento per uno dei motivi di cui al comma 4 dell’art. 17 del d.lvo n. 196/1995 (inchiesta formale intentata in conseguenza dei medesimi fatti definiti con la sentenza divenuta irrevocabile il 14.11.2000) ed essendo successivamente cessata anche tale causa ostativa, il ricorrente sarebbe stato inserito nella aliquota di valutazione determinata al 31.12.2004, per essere valutato per l’avanzamento al grado superiore, sempre con riferimento al quadro di avanzamento anno 1998.

Il ricorrente impugna, in particolare, il decreto conseguente che, date tali premesse, lo ha promosso al grado di Capo di 1^ Classe, con decorrenza, a tutti gli effetti, solo dal 1° dicembre 2001 (e non dal 1998) e ha rideterminato l’anzianità assoluta di grado, ai soli fini giuridici, alla data del 1° dicembre 1995.

DIRITTO

Con unico articolato motivo di ricorso la parte ricorrente deduce la violazione di legge (artt. 14, 16, 17, e 19, 34 e 38 bis del d.lvo 196/1995;
art. 23 del d.lvo n. 82/2001;
art. 35 della l. n. 212/1983 e art. 1 bis, comma 8, del d.l. n. 136/’04 conv. in l. n. 186/2004) nonché inesistenza e/o difetto di motivazione, l’eccesso di potere nelle forme dell’illogicità manifesta e contraddittorietà, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta, falsa ed erronea presupposizione dei fatti ed interpretazione di legge e dei principi regolatori della materia, sviamento e perplessità.

Il motivo è infondato.

Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie è indispensabile una ricostruzione preliminare del quadro normativo fondamentale sottostante.

Secondo quanto disposto dall’art. 17 del d.lvo 196/95, comma 2: “Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16”. In particolare, l’avanzamento da Capo di 2^classe a Capo di 1^classe avviene ad anzianità dopo 7 anni di permanenza nel grado di Capo di 2^ classe (art. 14, comma 3, tab. B3 del citato decreto). E’ necessario, inoltre, un periodo minimo di imbarco, stabilito, per i sottoufficiali in servizio permanente della Marina, in 6 anni comprensivi degli anni di imbarco c/o i reparti operativi effettuati nel gradi precedenti, anche in ruoli diversi ed in ferma breve. Il suddetto periodo di imbarco è, inoltre, ridotto della metà per il personale rientrante nel regime transitorio del d.lvo 196/’95 (art. 16, tab. C2). Tuttavia, a norma del successivo comma 3 del sopra citato art. 17: “Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o dall'impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.”. Prosegue il comma 6 del medesimo articolo: “Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione”.

Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del medesimo d.lvo: “Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 17, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed è promosso secondo le modalità indicate nei precedenti commi”. In particolare, secondo quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 19: “Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 20, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono cosi determinate:

a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle "B/2" e "B/3", allegate al presente decreto;

b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

1) la prima metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle "B/2" e "B/3", prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a);

2) la seconda metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle "B/2" e "B/3", prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno”.

Parimenti, analogamente, il comma 15 dell’art. 35 del medesimo decreto legislativo, con specifico riferimento al ruolo dei Marescialli, dispone: “Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi secondo le modalità indicate dalla citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati ai sensi del presente articolo”.

Coerentemente, anche l’art. 1 bis, comma 8 del d.l. n. 136/2004 conv. in l. n. 186/’04, contenente le norme sul riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, stabilisce che il personale, al cessare delle suddette cause impeditive, è sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite al 31/12/2002.

Sostiene pertanto il ricorrente che sulla base della soprarichiamata normativa, lo stesso sarebbe dovuto essere scrutinato per il quadro di avanzamento anno 1998. Inoltre, essendo stata stabilita la decorrenza al 1.12.2001 anziché quella più favorevole, riferita al suddetto Q.A. anno 1998, al 1.09.98 (o, in base alla posizione occupata in graduatoria, al 1.09.’99 ovvero al 1.12.2000) ex art. 19, comma 2 d.lvo 196/’95, lamenta di essere stato ulteriormente pregiudicato per essergli stato precluso, a norma dell’art. 1 bis del d.l. 136/2004, il grado superiore di Primo maresciallo e la decorrenza di anzianità dall’anno 1994, anziché dal 1995.

Ai fini del presente giudizio risulta dirimente quanto attestato dalla Commissione di valutazione per l’avanzamento dei sottoufficiali e della truppa della Marina militare, con il processo verbale n. 18/2005, prodotto in corso di causa dalla difesa dell’Amministrazione resistente. In quest’ultimo, infatti, si attesta quanto deliberato dalla suddetta Commissione, con specificazione delle motivazioni sottostanti. In particolare, si giudica il ricorrente “non idoneo alla promozione al grado di Capo di 1^ Classe per l’aliquota al 31.12.’98, in quanto, dai fatti di cui alla sentenza di applicazione di pena e dalla sanzione disciplinare di Corpo applicata al sottoufficiale emerge un comportamento lesivo degli interessi e dell’immagine dell’Amministrazione militare, non coerente con lo status di militare, il grado rivestito ed il giuramento prestato dal sottoufficiale in argomento, motivi per cui si ritiene che lo stesso, al momento, non possegga i requisiti morali per il conseguimento della promozione al grado superiore.”

Il Collegio ritiene che la sopra esposta motivazione, ostativa alla promozione per il quadro di avanzamento anno 1998, sia sufficientemente esaustiva, facendo specificamente riferimento, nelle premesse, alla irrogazione della sanzione disciplinare, in data 22.10.1998, di cinque giorni di consegna di rigore per “comportamento difforme ai doveri attinenti il giuramento prestato, il grado rivestito ed, in particolare, verso quelli inerenti la leale osservanza delle leggi della Repubblica italiana”, nonché alla citata sentenza, divenuta irrevocabile in data 14.11.2000, con la quale il Tribunale di Taranto ha applicato la pena di mesi nove di reclusione in ordine ai reati di “concorso aggravato in truffa militare ed in falsità ideologica, commessa da p.u. in atti pubblici” e “Concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio”.

Per quanto concerne la collocabilità temporale degli eventi sopra citati, ai fini della rilevanza per la valutazione riferita all’anno 1998, quanto alla sanzione disciplinare, non autonomamente impugnata, il Collegio osserva, in primo luogo, che questa si riferisce, secondo quanto esposto nell’atto di contestazione del 6.06.1998, a fatti emersi nella sentenza del Tribunale militare di Cagliari, irrevocabile dal 25.02.1998 ritenuti, quindi, dall’Amministrazione disciplinarmente valutabili a prescindere dall’esito del procedimento penale, conclusosi con la formula del non doversi procedere per intervenuta aministia. In secondo luogo, occorre considerare che l’aliquota di avanzamento è determinata, con decreto ministeriale, al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Dispone, inoltre, l’art. 17, comma 2, del d.lvo 196/1995: “Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16”, riferendosi quest’ultimo ai soli “Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami”. Sulla base della sopra esposta normativa, il termine finale al quale va rapportato il periodo di valutazione è da individuarsi, nel caso in esame, nella data del 31 dicembre 1998, mentre non può ragionevolmente sostenersi che possa essere meramente riferito alla maturazione dei requisiti minimi. Conseguentemente, tale periodo è comprensivo anche della irrogazione della sanzione disciplinare, avvenuta il 22.10.’98. La stessa Amministrazione militare, in sede di formazione della pre aliquota di scrutinio per l’anno 1998, ha infatti invitato i Comandi ed Enti a compilare un documento caratteristico per “avanzamento” dei militari interessati proprio alla data del 31.12.1998 (nota DGPM/11/5/753/All. 1 del 4.12.1998).

Con riferimento alla sentenza definitiva di condanna, se è vero che il giudicato si è formato solo nel 2000 non va sottovalutata la circostanza che essa si riferisce all’accertamento di fatti avvenuti nel 1992, periodo oggetto di valutazione per maturare il diritto allo scrutinio per la promozione.

Sulla base delle sovra esposte considerazioni il ricorso non merita accoglimento, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

Ricorrono valide ragioni per ritenere compensate tra le parti le spese di giudizio.

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