TAR Venezia, sez. II, sentenza 2019-06-12, n. 201900693

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2019-06-12, n. 201900693
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201900693
Data del deposito : 12 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2019

N. 00693/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01820/2012 REG.RIC.

N. 00467/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S.M.T. Snc di S G &
C., rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Vonese in Venezia - Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Libra;

contro

Comune di Colle Umberto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

nei confronti

B S.r.l. non costituitasi in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 467 del 2016, proposto da
S.M.T. Snc di S G &
C, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Vonese in Venezia - Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Libra;

contro

Comune di Colle Umberto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

nei confronti

Generali Italia S.p.A., Pace, Lorenzoni, Tognon - Ag. Generali non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso n. 1820 del 2012:

- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Colle Umberto 5/7/2012 n. 22, con la quale è stato adottato il Piano degli Interventi e della Scheda Normativa Tav.

5.1 n. 1 ATO R 2.1 con la quale è stata prevista la ZTO D/10.

nonchè con i motivi aggiunti depositati il 6/2/2013 e il 5/3/2014:

- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Colle Umberto 15/11/2012 n. 33, di approvazione del Piano degli Interventi, nella parte in cui accoglie parzialmente l'osservazione 8/9/2012 presentata da S.M.T. S.n.c. di S G &
C. con controdeduzione contenuta nella Scheda Osservazione n. 10 allegata alla suddetta deliberazione, limitatamente alla introduzione dei limiti qualitativi di accettazione dei rifiuti nell'impianto quale individuato nell'atto d'obbligo 24/10/2012 e della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Colle Umberto 15/11/2012 n. 33, di approvazione del Piano degli Interventi, nella parte in cui conferma la scheda Normativa Tav.

5.1. n. 1 ATO R 2.1 con la quale è stata prevista la ZTO D/10 a favore di B S.r.l. nonchè per la condanna del Comune di Colle Umberto al risarcimento del danno derivato dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati..

B) quanto al ricorso n. 467 del 2016:

quanto al ricorso introduttivo:

- per l’accertamento e la dichiarazione della risoluzione della convenzione urbanistica Confin per inadempimento con domanda di risarcimento dei danni o, in via subordinata, per la dichiarazione di risoluzione per impossibilità sopravvenuta, in entrambi i casi con svincolo della garanzia fideiussoria;

nonché per l’annullamento:

- del provvedimento sindacale prot. 1089 del 5.2.16;
del provvedimento sindacale prot. 2703 del 17.3.16;
della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Colle Umberto n. 3 del 10.2.16;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento sindacale prot. 3421 dell'8.4.16;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Colle Umberto n. 47 del 18.5.16, e dell'allegata relazione dell'11.5.16 prot. 4550;

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:

- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Colle Umberto n. 45 del 19.10.16;

della presupposta deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Colle Umberto del 12.10.16 n. 101;

quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti:

- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Colle Umberto n. 45 del 19.10.16 di approvazione della variante n. 1 del Piano Interventi, pubblicata sull'Albo Pretorio dalla data del 25.1.17 alla data 9.2.17;

quanto al quinto ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento a firma del Sindaco del Comune di Colle Umberto prot. n. 0003518 dd.

6.4.2018 cat. 14 cl avente ad oggetto “Convenzione per l'attuazione del piano particolareggiato e recupero urbanistico ed ambientale dell'area denominata “Confin”. Escussione garanzia fidejussoria n. 282076291 stipulata in data 20.03.2008 da Assicurazioni Generali S.p.A., Agenzia Brugnera – Godega di Sant'Urbano.”

- della delibera della Giunta comunale del Comune di Colle Umberto dd.

4.4.2018 n. 35, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.


Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Colle Umberto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2019 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La Società ricorrente svolge attività di scavo, demolizioni e movimento terra, nonché di manutenzione di acquedotti, e lavori di bonifica di opere fluviali, difesa, sistemazione idraulica, manutenzione dei canali irrigui ed è proprietaria di alcune aree site nel territorio del Comune di Colle Umberto un tempo interessate dalla presenza di una cava.

Con il ricorso introduttivo del ricorso r.g. n. 1820 del 2012 ed i relativi motivi aggiunti impugna le deliberazioni di adozione ed approvazione di una variante al piano degli interventi con cui sono stati introdotti dei limiti qualitativi alla tipologia di rifiuti che la stessa può trattare nel futuro impianto da insediare sull’area di proprietà.

Con il ricorso introduttivo del ricorso r.g. n. 467 del 2016, la ricorrente propone invece una domanda di risoluzione della convenzione urbanistica stipulata il 9 aprile 2008, accessiva al piano particolareggiato afferente alla predetta area, ed impugna altresì, con i successivi cinque motivi aggiunti, altri atti sopravvenuti che hanno inciso sulla disciplina urbanistica della stessa o sui rapporti scaturiti dalla convenzione.

Il Comune di Colle Umberto propone a sua volta un ricorso incidentale avente ad oggetto una domanda riconvenzionale con cui chiede la cessione in proprio favore di alcune aree prevista dalla convenzione ai sensi dell’art. 2932 c.c..

La complessità delle questioni oggetto della controversia rende opportuno ripercorrere le vicende che vi hanno dato origine.

2. Lo strumento urbanistico generale a seguito della variante parziale n. 31 approvata il 19 ottobre 2006, originariamente classificava l’area della ricorrente come zona F ed il piano particolareggiato approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 27 febbraio 2008, prevedeva la realizzazione di opere di urbanizzazione consistenti nel riempimento fino alla quota del terreno circostante di alcune aree da cedere successivamente al Comune, la sistemazione di aree a verde primario, la realizzazione di una pista ciclabile, di un parcheggio pubblico, degli allacciamenti all’acquedotto e alla rete Enel, degli impianti a rete (fognatura bianca, illuminazione pubblica ecc.), la realizzazione di un’area a parcheggio lungo via San Daniele, di recinzioni e cancelli dell’area verde, nonché la sistemazione delle scarpate sulla parte dell’area da cedere al Comune e dell’innesto con via San Daniele che deve costituire l’accesso al parcheggio pubblico, per un importo presunto di € 260.146,03.

Alcune delle opere da realizzare sono previste a scomputo della mancata cessione della superficie di 2.919 mq identificata come Zona F1 privata.

La medesima destinazione di zona F era funzionale alla realizzazione di alcune opere nell’interesse della Società, odierna ricorrente, ovvero un autoparco, un’area a verde privato e alcuni piazzali ad uso di deposito di mezzi e materiali.

In data 9 aprile 2008 è stata stipulata la convenzione urbanistica denominata “Confin” attuativa del piano particolareggiato, ed in data 20 maggio 2008 è stato rilasciato il permesso di costruire.

La convenzione prevedeva l’inizio dei lavori di urbanizzazione entro 12 mesi dalla stipula, e la fine degli stessi entro 36 mesi dal loro inizio.

La ricorrente precisa che nel disegno urbanistico complessivo era previsto che il collegamento alla strada pubblica dell’area avvenisse da nord, nell’ambito dell’attuazione di un altro comparto di lottizzazione confinante destinato a zona produttiva di tipo D denominato “Campardone”, mentre l’accesso di cantiere che era previsto a sud della proprietà, avrebbe dovuto avere carattere provvisorio perché funzionalmente e strutturalmente limitato, disagevole ed insufficiente.

I lavori sono stati eseguiti incontrando diverse difficoltà perché, rispetto all’accesso da sud che interessava l’attraversamento della viabilità sita nel vicino Comune di San Fior, erano sorte delle tensioni con gli abitanti, riunitisi in comitato, per i disagi arrecati dal passaggio degli automezzi a servizio dei lavori.

La ricorrente riferisce di aver confidato nella possibilità di superare tali problematiche una volta che fosse stato realizzato, in tempi ravvicinati, il piano attuativo sito a nord denominato Campardone.

La stessa in data 11 dicembre 2009, modificando i precedenti intendimenti, ha chiesto al Comune di modificare le originarie previsioni, per poter realizzare un impianto di gestione, stoccaggio e trattamento di rifiuti a servizio della propria attività, senza tuttavia ricevere alcun riscontro dal Comune.

Con deliberazione consiliare n. 50 del 30 novembre 2010, il Comune ha adottato il piano di assetto del territorio, e la ricorrente ha presentato un’osservazione per poter insediare sull’area, in aggiunta a quanto previsto dallo strumento urbanistico previgente, dal piano particolareggiato e dalla convenzione attuativa, un’attività produttiva.

La Provincia di Treviso, competente all’approvazione del piano di assetto del territorio, in sede di controdeduzioni all’osservazione (cfr. doc. 8 allegato al ricorso) ha rilevato che l’insediamento di attività produttive nell’area avrebbe dovuto ritenersi condizionato all’esecuzione del piano attuativo a nord denominato Campardone e delle relative opere di urbanizzazione, in ciò sottolineando la necessità di assicurare l’accesso da nord.

In data 16 maggio 2011 la ricorrente ha inviato al Comune un’istanza di proroga di 24 mesi del termine di ultimazione dei lavori, da far decorrere dal momento in cui fosse stata realizzata la viabilità a nord, in ragione della constatata impossibilità di accedere da sud, chiedendo altresì contestualmente la riduzione della garanzia prestata con la polizza fideiussoria per un importo pari al valore delle opere già eseguite.

Il Comune non ha dato riscontro a tale istanza.

Il Comune con email del 15 novembre 2011, rilevando che i termini di adempimento degli obblighi previsti in convenzione dovevano ritenersi ormai scaduti e che le opere necessarie a consentire il collegamento alla nuova viabilità prevista nella lottizzazione Campardone non erano state né definite né progettate, ha proposto un appuntamento per definire una nuova convenzione e la ricorrente ha in proposito manifestato la propria disponibilità.

Nonostante tale comunicazione il Comune è rimasto inerte e la ricorrente con nota del 20 dicembre 2011 ha ribadito, nell’impossibilità di portare a termine i lavori di urbanizzazione nel termine prescritto a causa della mancata realizzazione del piano di lottizzazione a nord che gli avrebbe consentito l’accesso alla viabilità da nord, la richiesta di ridurre l’importo della fideiussione per un importo pari alle opere già eseguite consistenti nel parziale riempimento dell’area da cedere al Comune.

Il Comune con nota prot. n. 4891 del 21 maggio 2012, ha informato la ricorrente che era in corso di definizione una variante al piano di lottizzazione Campardone per ottenere lo stralcio delle opere che avrebbero dovuto interessare anche l’area della ricorrente, ed ha chiesto di rivedere i contenuti della convenzione stipulata e non più attuabili nei termini prescritti, affermando la disponibilità del Comune a ridurre l’importo della fideiussione previa verifica dell’effettiva consistenza delle opere già eseguite.

Successivamente il Comune con nota prot. n. 5843 del 20 giugno 2012, cambiando posizione rispetto a quanto precedentemente dallo stesso proposto, ha comunicato che la riduzione dell’importo della fideiussione sarebbe stato subordinato non più all’accertamento delle opere eseguite, ma al trasferimento al Comune dell’area indicata nella convenzione come F1, chiedendone altresì contestualmente la cessione ai sensi dell’art. 12, commi quarto, quinto e sesto, della Convenzione.

Il Comune con deliberazione consiliare n. 22 del 5 luglio 2012 ha adottato il piano degli interventi il quale prevedeva che 2800 mq dell’area della ricorrente (con esclusione di una porzione di circa 784 mq destinati a viabilità) che nel piano previgente era classificata come zona F, dovesse essere ceduta ai soggetti privati confinanti, e riclassificata come zona D/10 per essere destinata all’attività di recupero rifiuti e per un’espansione urbanistico edilizia.

La ricorrente ha quindi presentato un’osservazione chiedendo che una superficie pari a mq 18.535 della propria area prima classificata come zona F, potesse essere classificata come zona D/10 per consentire l’insediamento di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti che la stessa intendeva realizzare, con il contestuale stralcio della norma prevista dall’art. 49 delle norme tecniche di attuazione che vietava l’insediamento di industrie insalubri di prima classe.

La ricorrente a supporto della richiesta contenuta nell’osservazione nelle date del 15 ottobre 2012, e 24 ottobre 2012, ha presentato un atto unilaterale d’obbligo impegnandosi a realizzare sull’ambito di propria proprietà un’area a verde pubblico con relative opere di urbanizzazione primaria, un’area a verde privato, un autoparco convenzionato, un impianto di gestione rifiuti indicando anche la tipologia dei rifiuti da trattare (rifiuti da costruzione e demolizione, rifiuti di terra, ghiaia e rocce da scavo, rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, non cavi e spezzoni di cavi provenienti da attività di costruzione e demolizione).

La ricorrente ha inoltre subordinato l’efficacia dell’atto d’obbligo ad alcune condizioni: l’approvazione integrale dell’osservazione dalla stessa presentata, il rilascio, almeno in via provvisoria, dei permessi da parte delle autorità competenti (Comune di San Fior, Comune di Colle Umberto e Provincia di Treviso) per accedere da sud con automezzi pesanti, fino all’apertura dell’accesso da nord, lo stralcio delle aree necessarie ad assicurare l’accesso provvisorio da sud, la cessione al Comune o a privati dell’area per la quale è prevista la destinazione D/10, la presa d’atto, da parte del Comune, dell’avvenuta risoluzione della convenzione attuativa del piano particolareggiato “Confin” per impossibilità sopravvenuta con liberazione dai relativi obblighi fideiussori.

2.1 La ricorrente, in mancanza di un riscontro del Comune circa l’accoglimento dell’osservazione, con il ricorso introduttivo del ricorso r.g. n. 1820 del 2012, impugna la deliberazione consiliare n. 22 del 5 luglio 2012, di adozione del piano degli interventi, unitamente alla specifica Scheda normativa di cui alla Tav.

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