TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-11-19, n. 201302336
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N. 02336/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n. 334 del 2013, proposto da:
- Z I, rappresentato e difeso dall’Avv. V P, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 19;
contro
- il Ministero dell’Interno e la Questura di Brindisi, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliati;
per l’annullamento
- del parere della Commissione Centrale per le ricompense del Ministero dell’Interno del 26 settembre 2012, con cui era rigettata la proposta di promozione per merito straordinario avanzata nei confronti del ricorrente.
Visto il ricorso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Brindisi.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 16 ottobre 2013 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Parato e Roberti -per le pp.aa..
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Brindisi, impugna il provvedimento con il quale la Commissione Centrale per le ricompense del Ministero dell’Interno respingeva la proposta di sua promozione per merito straordinario (con riguardo agli assistenti capo e agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti l’art. 72 del d.p.r. n. 335 del 1982 prevede in materia che: <<La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti e ai sovrintendenti principali, i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando particolare prestigio all’Amministrazione della pubblica sicurezza>>;l’Ass. Capo Zippo, in particolare, libero dal servizio e mentre si recava in Questura, interveniva in un palazzo in fiamme, ove peraltro v’era già stata l’esplosione di alcune caldaie, disattivava l’energia elettrica, allertava i condomini e, infine, li aiutava ad abbandonare l’edificio: di qui la proposta di concessione del riconoscimento proveniente dal Questore di Brindisi).
2.- Erano in specie formulati i seguenti motivi di censura: violazione degli artt. 71 ss d.p.r. n. 335 del 1982;erronea interpretazione;violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990;motivazione contraddittoria e perplessa;erronea presupposizione in fatto;violazione del giusto e corretto procedimento;eccesso di potere;difetto di istruttoria;contraddittorietà e illogicità;disparità di trattamento;ingiustizia manifesta.
3.- Alla camera di consiglio del 13 marzo 2013 la Sezione, delibando l’istanza cautelare formulata dal ricorrente, riteneva che: <<le motivazioni addotte dalla predetta Commissione non [consentissero] di apprezzare idoneamente e in termini di concretezza le ragioni del contestato diniego>>, e, per conseguenza, disponeva <<un riesame dell’istanza (che si concluda con un provvedimento il quale, a prescindere dal proprio contenuto, dia compiutamente ed espressamente conto dell’iter decisionale seguito)>>(ord. n. 114 del 2013).
3.1 Detto riesame tuttavia, per il quale veniva fissato il termine del 18 maggio 2013, non risulta compiuto dall’Amministrazione, sicchè, pur nella consapevolezza dell’ampia discrezionalità che connota l’attività amministrativa in parola, il Collegio non può che ribadire l’esistenza di un deficit motivazionale nella determinazione impugnata (con cui la Commissione si limitava ad argomentare il diniego ritenendo che “l’attività espletata e i risultati conseguiti dal citato Assistente Capo non [presentassero] quei particolari connotati di specialità tali da giustificare l’attribuzione del riconoscimento richiesto”), deficit tale da renderla illegittima e suscettibile, sotto questo specifico profilo, di annullamento (la mancanza di una adeguata motivazione non può infatti ritenersi giustificata dall’ampia discrezionalità tecnica che qui spetta, come già scritto, all’Amministrazione, essendo comunque possibile e necessario un controllo ab externo dell’esattezza e correttezza dei parametri di scelta utilizzati;fra le ultime, Consiglio di Stato, VI, 9 gennaio 2013, n. 56).
4.- Il ricorso deve dunque essere accolto e le spese processuali, poste a carico del Ministero intimato, liquidate nella complessiva somma di euro 2.000, oltre agli accessori di legge.