TAR Napoli, sez. VII, decreto collegiale 2019-05-06, n. 201902408

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, decreto collegiale 2019-05-06, n. 201902408
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201902408
Data del deposito : 6 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2019

N. 01707/2012 REG.RIC.

N. 02408/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01707/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

sull’istanza di liquidazione del compenso depositata dal commissario ad acta arch. L P nel ricorso numero di registro generale 1707 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da


F B, rappresentata e difesa dall’avvocato G P e dall’avvocato P K M, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la seconda di detti difensori in Napoli, viale Gramsci 10;


contro

Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati M P, E D, E F, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio E F in Napoli, via Cesario Console 3;

nei confronti

C A, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Palma e Simona Scatola, con domicilio PEC come da registri di Giustizia e domicilio fisico presso il primo in Napoli, via Generale Orsini n. 30 e, successivamente, dagli avvocati Paola Faiella e Alfonso Esposito, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l’avvocato Matilde Sommella in Napoli, via A. Diaz 8;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’atto di diffida e messa in mora, ai sensi della legge n. 241/1990, notificato l’1.3.2012, avente ad oggetto la richiesta di conclusione del procedimento da parte del Comune di Vico Equense e per l’effetto, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ad acquisire immediatamente l’opera abusivamente realizzata da C A e/o eseguirne la demolizione in danno di quest’ultimo

e per

il risarcimento del danno da ritardo.


Vista l’istanza di liquidazione del compenso depositata il 28 gennaio 2019 dal commissario ad acta , arch. L P, in servizio presso il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche, designato dal Provveditore con comunicazione del 2 luglio 2013, richiamata nel decreto del Prefetto di Napoli del 3 luglio 2013;


Viste le sentenze di questa Sezione nn. 3610/2012. 3031/2013, 2224/2014, 6389/2014, 4636/2015, 1720/2016, 4044/2016 e 1550/2017, intervenute nella controversia;

Viste, in particolare:

– la sentenza n. 3610/2012, con la quale è stato affermato il principio secondo il quale l'amministrazione, dopo aver emanato l'ordine di demolizione di un manufatto o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ha l'obbligo di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto;

– la sentenza n. 3031/2013, con la quale, in accoglimento di un primo ricorso avente per oggetto le modalità di esecuzione della citata sentenza n. 3610/2012, ha ordinato al Prefetto di Napoli – che con tale sentenza del 2012 era stato nominato commissario ad acta con facoltà di delega – di provvedere alla sostituzione del funzionario designato, affinché si procedesse a dare effettiva attuazione alla ripetuta sentenza n. 3610/2012 secondo le indicazioni e i principi esposti in parte motiva;

– la sentenza n. 2224/2014, con la quale sono stati resi ulteriori chiarimenti sulla modalità di esecuzione della sentenza n. 3031/2013 – ormai definitiva a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, VI, n. 1218/2014, con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità dell’appello proposto dal controinteressato C A per sopravvenuta carenza di interesse – ed è stato stabilito che « il commissario ad acta, designato in forza della sentenza di questa Sezione n. 3031/2013, proceda a dare effettiva esecuzione all’ordinanza di demolizione n. 441/2011 e ottemperanza alla sentenza n. 3610/2012 di questo Tribunale secondo le indicazioni e i principi esposti in parte motiva »;

Vista la comunicazione depositata dal commissario ad acta in data 28 gennaio 2019 – con la quale si rappresenta che l’incarico è stato espletato, come comprovato dalla documentazione allegata – nonché l’istanza di liquidazione del compenso depositata in pari data;

Visti gli artt. 66/4 c.p.a. e 57 DPR n. 115/2002, che equipara il commissario ad acta agli ausiliari del giudice;

Visto l’art. 71 del DPR testé citato;

Ritenuto che l’istanza è tempestiva ai sensi della predetta disposizione, in quanto l’incarico commissariale può considerarsi concluso con il deposito della relazione conclusiva circa il proprio operato e dei relativi allegati;

Considerato:

- che alla presente fattispecie si applica il regolamento approvato con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 22 agosto 2012) - Determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 (cfr. Cons. Stato, V, n. 5547/2012;
C.G.A.R.S., n. 6/2018;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi