TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2010-05-10, n. 201003474
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 03474/2010 REG.SEN.
N. 01804/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1804 del 2010, proposto da
Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero dell'Arcidiocesi di Capua, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M R, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Rosaroll, 70, presso lo studio dell’avv. S.R;
contro
il Comune di Bellona, in persona del sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio serbato sulla richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi notificata in data 12 febbraio 2010.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/04/2010 il dott. R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Parte ricorrente, in qualità di ente proprietario, inoltrava al comune di Bellona istanza di accesso agli atti emessi nell’ambito di provvedimenti di occupazione ed espropriazione finalizzati alla realizzazione di alcune piazzole di sosta.
La richiesta, notificata il 12 febbraio 2010, rimaneva inevasa.
Veniva dunque inoltrato il presente gravame affidato alle censure di violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e 10 della legge 241/1990.
Il comune intimato non si costituiva in giudizio.
Alla camera di consiglio del 21aprile 2010 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Gli atti in relazione ai quali parte ricorrente ha chiesto l’accesso sono:
copia del progetto relativo alla realizzazione delle piazzole di sosta insistenti sulle particelle 21 – 23 e 69 del foglio 10 nel tenimento del comune di Bellona di proprietà di esso ricorrente;
copia della delibera comunale e determinazione dirigenziale di autorizzazione dei lavori per la realizzazione delle piazzole di sosta su dette particelle;
copia del contratto di appalto sottoscritto con l’impresa esecutrice dei lavori;
copia della delibera di approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità;
copia delle delibere con cui si dispone l’occupazione d’urgenza e/o l’esproprio e di ogni altro atto e/o documento attinente ai lavori realizzati illegittimamente ed arbitrariamente sui predetti terreni.
Appare chiaro come ricorrano tutti i presupposti richiesti dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, atteso che l'istante, in quanto proprietario dei terreni interessati dal procedimento di occupazione ed espropriazione è titolare di quell'interesse diretto, concreto ed attuale che radica la legittimazione all’esercizio del diritto di accesso.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali.