TAR Lecce, sez. I, sentenza 2011-03-24, n. 201100534
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Testo completo
N. 00534/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00578/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 578 del 2009, proposto da:
A O e I S, rappresentati e difesi dall'avv. C S, con domicilio eletto presso C S in Lecce, viale Cavallotti N. 19;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23; Comune di Otranto;
per l'annullamento
degli atti concernenti l'annullamento del "provvedimento dirigenziale n. 141/08 del 3/11/2008 rilasciato dal Comune di Otranto (LE) ed inviato con nota del 13/11/2008 dal dirigente comunale con cui si autorizza la Ditta Ottini Antonio & Settembre Iolanda ai sensi dell'art. 159 del predetto Codice alla realizzazione di un annesso rustico e di una casa colonica in località Longa", cioè del decreto prot. n. 756 del 15.1.2009 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce Brindisi e Taranto, a firma del Soprintendente ad Interim; della nota della medesima Soprintendenza prot. n. 15.1.2009 e della nota prot. 503 c.c.p. del 27.1.2009 del Responsabile del procedimento amministrativo del Comune di Otranto inviata ai ricorrenti, nonché degli atti preordinati, connessi o consequenziali, tra i quali gli atti istruttori, ancorché non conosciuti, in quanto lesivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e le Attività Culturali e di Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. C L e uditi l’avv. Sammarruco, per i ricorrenti, e l’avv. Musio, per l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, proprietari di alcuni terreni siti nel comune di Otranto, hanno chiesto al Comune il rilascio del permesso di costruire per realizzare una casa colonica e servizi.
Il Comune, con provvedimento 30 ottobre 2008 n.141, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica per l’intervento in questione e ha inviato la stessa alla Soprintendenza per il controllo previsto dalla legge.
La Soprintendenza ha annullato, con provvedimento del 15 gennaio 2009 l’autorizzazione paesaggistica comunale e, di conseguenza, il Comune, con nota del 27 gennaio 2009, ha comunicato ai ricorrenti che la loro richiesta di permesso di costruire “è da intendersi respinta”.
Avverso questi provvedimenti è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Eccesso di potere. Carenza e superficialità dell’istruttoria. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 241/1990 nonché degli artt. 146 e 159, comma 2, d.lgs. 42/2004 per omessa comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento e senza garantire,