TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2024-03-25, n. 202405859

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 2024-03-25, n. 202405859
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202405859
Data del deposito : 25 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2024

N. 05859/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01613/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1613 del 2024, proposto da Ergobarculture S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

Per l'annullamento previa concessione delle più idonee misure cautelari

- del provvedimento prot. CA/2024/0021380 del 07/02/2024 recante comunicazione di inammissibilità, ex art. 2 comma 1 L. n. 241/90 e punto 6 della D.A.C. 81/2020 dell'istanza di occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione alimenti e bevande – emergenza Covid-19;

- di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto, ivi compreso il parere n. QG/10630 del 17.3.2021 del Dipartimento mobilità e trasporti di Roma Capitale;

- Nonché, per quanto occorrer possa ed in parte qua: i. della delibera dell'Assemblea capitolina n. 21/2021;
ii. del Regolamento viario allegato al vigente P.G.T.U.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 la dott.ssa F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. La ricorrente – che esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande in un locale sito in Via Trionfale n. 90, nel tratto di strada tra Largo Trionfale e Circonvallazione Clodia (rientrante nella “viabilità principale” del PGTU di Roma Capitale e classificato come strada IZ-Interzonale, sottotipo di strada di quartiere) – ha impugnato il provvedimento del 7.02.2024 indicato in epigrafe, con atti presupposti, con cui Roma Capitale ha dichiarato “inammissibile” la SCIA presentata in data 26.04.2021, con la procedura semplificata di cui alla normativa emergenziale sulle cosiddette

OSP

Covid (Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 81/2020), al fine di usufruire di un’occupazione di suolo pubblico di 10 metri quadrati per installare un dehors a servizio della propria attività (l’occupazione è posizionata su sede stradale e, nello specifico, sugli stalli di sosta a lato della carreggiata).

2. Il provvedimento impugnato è motivato con richiamo ad una nota del Dipartimento Mobilità e Trasporti del 17.03.2021, secondo cui, in sostanza, nonostante le deroghe agevolative nel tempo previste per la normativa emergenziale (art. 25, D.A.C. 4/2021, in seguito art. 38 D.A.C. 21/2021, oggi abrogati, in base ai quali erano derogabili i criteri previsti per le concessioni dal Regolamento OSP e COSAP e dal PGTU – regolamento Viario Parte

IX

Paragrafo 20), in ogni caso, sulla viabilità principale (come la Via Trionfale) “ non è consentito posizionare OSP in zone di parcheggio, comunque codificate, o al di fuori dei marciapiedi, in quanto i criteri previsti dai sopra richiamati regolamenti comunali sono stati mutuati direttamente dal Codice della Strada, ed in particolare, dall’art. 20 “Occupazione della sede stradale” che non è derogabile anche con la vigente normativa emergenziale statale e che non prevede nei centri abitati occupazioni di suolo pubblico al di fuori di marciapiedi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità delle persone che usufruiscono delle OSP a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tale norma è sicuramente riconducibile alla sicurezza stradale e, come tale, ricompresa nel novero di quelle fatte espressamente salve dall’art. 7 della D.A.C. n. 81/2020 ”.

Nel provvedimento è inoltre richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 8120 dell’1.09.2023, affermando che tale sentenza ha “ confermato la validità della prescrizione dell’art. 12, commi 1 e 2 della

DAC

21/2021, secondo cui “Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinato al rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del vigente Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.). Sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico salvo i seguenti casi e previo parere del Dipartimento a) su marciapiedi a condizione che non ricadano nella fattispecie di cui ai punti a), e) f) g) e h) di cui al successivo comma 3;
b) all’interno di aree riservate alla sosta delimitate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti a condizione che non riducano il numero di stalli di sosta tariffata eventualmente presenti”, precisando che tale normativa non è derogata né derogabile dalla normativa emergenziale
” (ultima frase sottolineata nel provvedimento).

3. Avverso la Determinazione così motivata la ricorrente ha lamentato:

- I.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. n. 241/90. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 20 del Codice della strada. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della Delibera 21/2021 di Roma Capitale. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, difetto di istruttoria, carenza di motivazione. Disparità di trattamento.

La determinazione di inammissibilità della SCIA, fondata sulla nota del Dipartimento Mobilità e Trasporti, sarebbe illegittima per aver aprioristicamente equiparato il tratto di Via Trionfale in cui ricade il dehors della ricorrente alle strade di “viabilità principale” cui fa riferimento l’art. 12 D.A.C. 21/2021, sulle quali non sono consentite occupazioni di suolo pubblico (coincidenti, secondo la ricorrente, con le strade A), B) C) e D) dell’art. 20 del Codice della Strada), nonostante si tratti, in realtà, ai sensi dello stesso P.G.T.U. di Roma Capitale, di un tratto di strada (sebbene rientrante nella viabilità principale) meramente “interzonale”, con caratteristiche quindi intermedie tra strade urbane di quartiere e strade locali.

Da ciò conseguirebbe la assimilazione del tratto di Via Trionfale di cui si discute alle strade E) ed F) indicate dal Codice della Strada, per cui lo stesso art. 20 – alla luce del quale dovrebbe essere letto il citato art. 12 del Regolamento OSP e COSAP, che distingue tra viabilità principale e viabilità locale – permette, in determinati casi, persino l’occupazione della carreggiata.

Pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe frutto di travisamento dei presupposti di fatto e di diritto per aver assunto le qualificazioni proprie del P.G.T.U. a fondamento del diniego di OSP, perché tali qualificazioni, per diversità di ambito oggettivo, di applicazione e di ratio , non sarebbero applicabili al regime del rilascio dell’occupazione di suolo pubblico, invece regolato dalle norme di fonte primaria del Codice della strada, oltre che dai Regolamenti attuativi di Roma Capitale (Delibera 21/2021);
di conseguenza, Roma Capitale avrebbe quantomeno dovuto svolgere ulteriori accertamenti sul tratto di strada in questione e, comunque, vi sarebbe disparità di trattamento tra operatori commerciali, in quanto sulla stessa strada – oltre che su numerose altre strade della viabilità principale – insistono altre occupazioni.

- I.

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