TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-08-01, n. 202201129
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Pubblicato il 01/08/2022
N. 01129/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01040/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
a) del provvedimento n. 218528/2021, notificato all’App. -OMISSIS-, matr. “-OMISSIS-”, in data 30.8.2021, con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha espresso il diniego all’istanza di trasferimento per “situazioni straordinarie” presentata dalla ricorrente in data 11.3.2021;
b) nonché di tutti gli atti e provvedimenti, preordinati, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e udito per la parte ricorrente il difensore avv. V V;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 7.10.2021 e depositato in Segreteria il 12.10.2021, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.
Esponeva in fatto di essere incardinata nei ruoli della Guardia di Finanza, con il grado di Appuntato, e che, con decorrenza dalla data del 6.6.2018, aveva ottenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42- bis D.lgs. 151/2001, il trasferimento temporaneo dal Comando Interregionale dell'Italia del Nord Occidentale della Guardia di Finanza Milano, presso il Comando Regione Puglia - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo di Bari - Ufficio Sanitario, Sezione Poliambulatorio.
In data 16.11.2021, la ricorrente proponeva istanza di conferimento con il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, a seguito della quale, con determinazione prot. n. 0110780/2021 del 2.3.2021, veniva autorizzata “ a produrre apposita istanza di trasferimento per il Comando Regione Puglia - province Brindisi, Taranto o Bari - nell’ambito delle situazioni straordinarie ”.
In data 11.3.2021, la ricorrente presentava istanza di assegnazione definitiva per “ situazioni straordinarie ” (prot. n. 121033) presso uno dei reparti del Comando Provinciale di Brindisi, Taranto o Bari, al fine di far fronte alla preesistente situazione di compromessa salute del proprio padre, residente in Puglia.
In data 31.5.2021, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia notificava alla ricorrente il preavviso di diniego (nota n. 250815/1341 del 25.5.2021), con il quale si notiziava quest’ultima dei motivi per cui l’istanza di trasferimento da lei presentata non poteva trovare accoglimento, atteso che “ (1) il contesto complessivamente partecipato non integra i requisiti di: a) gravità, come rilevato dall'organo tecnico sulla base della documentazione prodotta;b) assoluta indispensabilità della presenza del richiedente presso il contesto desiderato, intesa quale condizione imprescindibile per la soluzione delle problematiche rappresentate, in ragione di quanto sub a) e considerato che del sostegno in favore del bisognevole possono farsi carico la madre del militare, compatibilmente con il proprio stato di salute e gli impegni delineati e gli altri familiari presenti in loco, sul conto dei quali sono state rappresentate cause ostative inidonee a esimerli dal dovere di mutua assistenza che ricade in capo a soggetti legati da vincoli di parentela o affinità;(2) in linea con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia d'impiego, non configura “situazione straordinaria” <<il desiderio di ricongiungimento a familiari del militare o del coniuge i quali, affetti da gravi e invalidanti malattie, possono comunque essere assistiti in modo alternativo >>;(3) al movimento ostano “esigenze di servizio”, in ragione del deficit di effettivi, nella categoria Appuntati e Finanzieri, registrato nella provincia lombarda ”.
In data 3.6.2021, -OMISSIS- presentava memorie procedimentali, osservando che l’esigenza di un trasferimento definitivo per situazioni straordinarie trovava la propria origine in accertate e gravi necessità familiari, come comprovate da apposita documentazione medica riguardante il proprio padre, affetto da “ spondiloartrosi con discopatie, ipoacusia ingravescente, cardiopatia ipertensiva ” e da “ schizofrenia paranoide cronica-depressione psicotica ” dal 2013.
Per mezzo di tale memoria, la ricorrente asseriva che: “ Tale patologia, [la schizofrenia paranoide cronica-depressione psicotica] acuitasi nel tempo si manifesta attraverso comportamenti pericolosi per l'incolumità per se, della moglie e della figlia minore di anni 12. In particolare, la situazione in cui versa il padre della scrivente è tanto grave da aver tentato, in più occasioni, atti di suicidio minacciando di lanciarsi dal parapetto della propria abitazione e manifestando comportamenti paranoici di gelosia nei confronti della moglie brandendo anche coltelli nei confronti della stessa. Rileva ribadire che la madre della sottoscritta a seguito della difficile situazione che si ritrova a gestire è affetta da acuti attacchi d'ansia certificati dal Dipartimento di Igiene Mentale ASL Brindisi che diventano sempre più frequenti e che stanno influendo notevolmente anche sul suo stato psichico. Tale situazione, considerata anche la presenza di una ragazza di anni 12, sorella della scrivente, risulta essere di difficile gestione e che la presenza della sottoscritta è di notevole sostegno non solo alla propria madre e alla sorella, ma soprattutto al proprio padre, il quale ha espressamente manifestato la necessità di averla vicina. Sulla base di quanto innanzi riportato si evidenzia la necessità di una figura in grado di poter gestire e sostenere la situazione, tanto da considerarsi indispensabile la presenza della sottoscritta ”.
Con provvedimento prot. n. 218525/2021 del 4.8.2021, notificato in data 30.8.2021, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia comunicava alla ricorrente la decisione del Comando Generale della Guardia di Finanza di rigettare il ricorso proposto, sulla scorta dei seguenti motivi: “ RITENUTO che il contesto complessivamente partecipato nell'istanza in esame - anche alla luce dei nuovi elementi conoscitivi – difetti tuttora dei requisiti di gravità con riferimento alle condizioni di salute dei congiunti e assoluta indispensabilità della presenza definitiva del richiedente presso la sede ambita, intesa quale condizione imprescindibile per la soluzione delle problematiche rappresentate, atteso che può ricevere adeguata assistenza, mediante una coordinata collaborazione da parte della moglie (madre del militare) compatibilmente con il proprio stato di salute;- dei familiari presenti in loco, sul conto dei quali sono state delineate generiche cause ostative, non idonee a esimerli dal dovere di mutua assistenza che incombe sui soggetti legati da vincoli di parentela e/o affinità. OSSERVATO come, in linea con quanto stabilito dalle disposizioni correnti in materia d'impiego, non configura <<situazione straordinaria>><<il desiderio di ricongiungimento a familiari del militare o del coniuge i quali, affetti da gravi e invalidanti malattie, possono comunque essere comunque assistiti in modo alternativo>>;RILEVATO che al trasferimento in esame ostano <<esigenze organiche e di servizio>>in considerazione della significativa carenza di effettivi, nel ruolo di riferimento, registrata dalla provincia di Milano”. DETERMINA l'istanza dell'Appuntato -OMISSIS- “-OMISSIS-” non è accolta ”.
In data 28.9.2021, la ricorrente, a seguito di istanza di accesso agli atti, acquisiva la documentazione richiesta all’Amministrazione competente e relativa al procedimento in esame.
Con atto pervenuto in Segreteria il 25.10.2021, si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, unitamente alla Guardia di Finanza - Comando Generale.
Con memoria pervenuta in Segreteria in data 4.1.2021, l’Amministrazione resistente instava per il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
All’udienza pubblica del 21.6.2022, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, dev’essere respinto.
Nell’unico motivo di gravame, la ricorrente deduceva la sussistenza del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ritenendo il provvedimento emanato in violazione della circolare n. 379389/09 dell’11.11.2009 del Comando Generale della Guardia di Finanza, nonché di quello di eccesso di potere, manifestatosi nelle figure patologiche del difetto di istruttoria, del difetto di motivazione e della mancata ponderazione degli interessi contrapposti.
Il provvedimento impugnato, inoltre, era ritenuto caratterizzato da genericità, contraddittorietà e irrazionalità manifeste.
La ricorrente rammenta come, ai sensi del Capo VI, art. 2 della Circolare n. 379389 dell’11.11.2009 del Comando Generale della Guardia di Finanza, l'accoglimento dell'istanza di trasferimento definitivo per “ situazioni straordinarie ” è subordinato alla verifica di alcuni presupposti, tra i quali, alla lett. d), quello della “ assoluta indispensabilità presso la sede richiesta della presenza del militare, la quale si configura […] come condizione imprescindibile per la soluzione delle problematiche ”.
In sede di ricorso viene inoltre richiamata la determinazione prot. 0165842/2021 del Comando Interregionale dell’Italia Meridionale, la quale, al punto 4, lett. a), dispone che “ la richiesta può essere inquadrata nell'ambito dei trasferimenti per situazioni straordinarie di cui al cap.VI della circolare 379389/2009 di codesto Comando Generale ”.
In tesi di parte ricorrente, tenuto con delle norme sopra richiamate e dell’accertata situazione patologica di carattere fisico e psichiatrico che caratterizzava la situazione familiare della ricorrente, risultava censurabile il provvedimento di diniego laddove affermava che “ il contesto complessivamente partecipato non integra i requisiti di gravità ”.
La ricorrente riteneva, inoltre, illegittimo il provvedimento nella parte in cui “ esclude l’assoluta indispensabilità della presenza del richiedente presso il contesto desiderato, intesa quale condizione imprescindibile per la soluzione delle problematiche rappresentate ”.
Sulla scorta di quanto esposto nel ricorso, infatti, la ricorrente sarebbe stata l’unica persona effettivamente in grado di far fronte alla spiacevole situazione familiare in concreto determinatasi, considerata l’impossibilità della madre della stessa e dei parenti più prossimi di impegnarsi in tal senso.
Il provvedimento veniva ritenuto illegittimo, inoltre, a causa del generico rinvio alle esigenze di servizio. In tesi di parte ricorrente, infatti, il Comando Generale si sarebbe limitato ad affermare che la sede di servizio risulti caratterizzata da carenza di organico, senza ulteriormente specificare in ordine a tale questione e, soprattutto, senza operare un congruo bilanciamento tra le esigenze di servizio e le specifiche esigenze familiari della ricorrente.
Tutti tali motivi di doglianza sono infondati.
In via preliminare, occorre richiamare le norme che regolano i trasferimenti del personale del Corpo della Guardia di Finanza, di cui alla circolare n. 379389/ed. 2013 del Comando Generale.
La direttiva in esame prevede l’espletamento di una procedura concorsuale con cadenza annuale, alla quale hanno possibilità di accesso i militari che intendano chiedere il trasferimento in regioni diverse da quelle nelle quali prestano attualmente servizio.
In via del tutto eccezionale e derogatoria rispetto alla procedura appena descritta, si prevede che i militari della Guardia di Finanza possano presentare istanze di trasferimento per “ situazioni straordinarie ”.
Tale procedura eccezionale risulta riservata alle situazioni caratterizzate da particolare gravità ed urgenza, tanto da rendere indispensabile la presenza del militare presso la sede di servizio ambita.
Si rende necessario chiarire che i trasferimenti accordati per situazioni gravi ed urgenti si presentano come definitivi e, pertanto, la concessione degli stessi dev’essere ancorata ad una verifica particolarmente rigorosa dei presupposti di concedibilità, al fine di evitare - in primis - un utilizzo strumentale delle norme e - in secundis - di prevenire una eccessiva penalizzazione di coloro i quali sono inseriti nelle apposite graduatorie annuali ordinarie, in attesa di poter ottenere il trasferimento presso la sede di servizio richiesta.
I presupposti la cui sussistenza risulta necessaria al fine della positiva valutazione dell’istanza di trasferimento per situazioni di particolare gravità ed urgenza sono disciplinati dal Capitolo 6 della circolare n. 379389/ed. 2013 del Comando generale e sono i seguenti: a) estrema delicatezza o gravità della situazione familiare rappresentata; b) sussistenza di indefettibili esigenze di celerità ed urgenza; c) assoluta indispensabilità del militare presso la sede di servizio richiesta.
Al netto di ciò, preme comunque sottolineare come è riconosciuto all’Amministrazione un ampio margine di discrezionalità per la valutazione di detti requisiti in uno alla salvaguardia delle proprie esigenze organizzative, sicché, in particolare, l’accoglimento delle istanze di trasferimento presentate per corrispondere ad esigenze di carattere privato resta comunque subordinato all’insussistenza di ragioni di servizio ostative (v. Cons. Stato, Sez. IV, 13 maggio 2010, n. 2029).
In definitiva, secondo il consolidato e granitico orientamento giurisprudenziale, al fine di disporre positivamente in ordine alla richiesta di mobilità per esigenze straordinarie occorre la ricorrenza tanto delle condizioni di particolare gravità ed urgenza rappresentate dall’istante, quanto l’assenza di motivi ostativi attinenti alle esigenze dell’Amministrazione.
Il presupposto della eccezionalità delle condizioni fattuali, pertanto, non è idoneo ad essere autonomamente legittimante all’ottenimento di un positivo riscontro sulla domanda di trasferimento, essendo necessario che non sussistano ostacoli rinvenenti dalle preminenti esigenze di servizio dell’Amministrazione.
Nel caso di specie non ricorrono i requisiti “ soggettivi ” richiesti dalla circolare richiamata e riguardanti l’assoluta indispensabilità della presenza del militare presso la sede richiesta.
Da quanto emerge dagli atti di causa, appare chiaro come alla cura del padre della ricorrente possano prestarsi numerosi congiunti già residenti nella stessa località del bisognevole.
Non appare elemento idoneo ad integrare il requisito dell’indispensabilità, come inteso ut sopra , la ragione esposta dalla ricorrente e riguardante presuntive cause ostative idonee ad esimere gli altri congiunti dal dovere di assistenza;tale dovere ricade in capo a soggetti legati da vincoli di parentela e/o affinità con un soggetto disabile e la ricorrente non ha fornito persuasivi motivi per far ritenere che i suddetti soggetti possano ritenersi necessariamente esonerati dall’obbligo di assistenza di cui trattasi.
Non risulta condivisibile, altresì, l’assunto secondo il quale il provvedimento sarebbe connotato anche da un difetto motivazionale.
L’Amministrazione intimata, infatti, ha sufficientemente motivato in fatto ed in diritto in ordine al diniego opposto, né è possibile ritenere che, per il caso di specie, l’Amministrazione militare fosse soggetta ad un onere motivazionale rafforzato;al contrario, un onere motivazionale rafforzato doveva essere ritenuto sussistente nel caso in cui l’Amministrazione avesse voluto valutare positivamente l’istanza, in considerazione del carattere eccezionale dell’istituto e dell’alterazione dell’ordine dei trasferimenti che ne deriva (cfr. Cons. Stato., Sez. IV, 20 agosto 2020, n. 5155).
Il caso di specie, pertanto, risulta carente di quel presupposto dell’indispensabilità oggettiva del detto mutamento di sede, richiesto ai fini del positivo accoglimento della domanda di trasferimento straordinario.
Risulta altresì carente l’ulteriore presupposto riguardante l’assenza di motivi ostativi rinvenibili in esigenze di servizio dell’Amministrazione militare.
Come si evince dal provvedimento impugnato, il trasferimento definitivo del militare presso una delle sedi richieste risulta in contrasto con le preminenti “ esigenze di servizio ” dell’Amministrazione, in considerazione della “ significativa carenza di effettivi, nel ruolo di riferimento, registrata nella provincia di Milano ”, come peraltro documentato in atti.
Invero, detta allegazione di fatto trova idoneo riscontro nel prospetto della situazione forza del comparto ordinario, dal quale si evince una carenza di effettivi nel ruolo di “Appuntati e Finanzieri” - pari a 26 unità.
In definitiva, non solo la situazione personale e familiare prospettata dal militare durante l’istruttoria della propria domanda di trasferimento era priva del necessario carattere della straordinarietà per ottenere un mutamento di sede a tempo indeterminato, ma sussistevano anche comprovate esigenze di servizio ostative all’accoglimento della peculiare domanda di trasferimento.
In conclusione, da quanto sin qui esposto consegue che il ricorso debba essere integralmente respinto per infondatezza nel merito.
Da ultimo, in considerazione della natura latu sensu lavoristica e della peculiarità oggettiva della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese del presente giudizio.