TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-04-11, n. 202407048
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Testo completo
Pubblicato il 11/04/2024
N. 07048/2024 REG.PROV.COLL.
N. 13038/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13038 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria di illegittimita''
del silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull''''istanza di diffida trasmessa in data 1dicembre 2022
e conseguentemente per la condanna
dell 'amministrazione resistente a pronunciarsi sull 'istanza trasmessa via pec al Ministero della Difesa in data 1° dicembre 2022 al fine di porre rimedio alle iniquità nei confronti dei Marescialli reclutati ai sensi dell 'art. 11 D.lgs. 196/95 e/o in ogni caso a prevedere, mediante ogni provvedimento ritenuto più idoneo, una fase “di passaggio” tra quelli che per brevità verranno di seguito indicati come “vecchio” e “nuovo” iter di reclutamento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visto l’atto di rinuncia A B successivamente al ricorso
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 il dott. D D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe oltre 400 militari, individuati solo quanto a nome e codice fiscale, hanno agito collettivamente contro il Ministero della Difesa lamentandone l’inerzia rispetto a loro istanze.
1.1 Hanno riferito di essere marescialli selezionati secondo il D.lgs. 196/95 (c.d. Nuovo Iter o N.I.) che prevede un percorso di formazione della durata di 3 anni per l’ottenimento del grado (conseguito al termine del II° anno) e del diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea di 1° livello (nuovo ordinamento) al termine del quale, superati gli esami previsti, si viene nominati Marescialli e, alla fine del terzo anno consecutivo dopo aver ottenuto la laurea, assegnati ai Reparti di destinazione con l’incarico di “Comandanti di Plotone”.
1.2 La disciplina del D.lgs. 196/95 prevede che i Marescialli vengano a questo punto nuovamente trasferiti, con l’obbligo di permanenza per una durata minima di 3 anni, presso gli istituti di formazione (base e specializzazione) in qualità di “Comandanti di plotone”; segue poi un altro trasferimento dove il suddetto personale viene impiegato nei Reggimenti d’Arma. Durante il periodo di avanzamento fino al grado di “Maresciallo Capo”, il personale del ruolo Marescialli N.I. appartenente alla specializzazione “Comando” viene abilitato e, al termine di apposito “Corso di Branca” della durata di 4-6 mesi, assegnato con mansioni da “Specialista di Staff” delle diverse branche funzionali presso Comandi di livello superiore fino al vertice della Forza Armata di appartenenza (ovvero i Comandi Multinazionali).
1.3 Lamentano allora che, in deroga al reclutamento previsto dal D.lgs. 196/95 appena illustrato, negli ultimi anni – attraverso concorsi interni straordinari disposti dai D.lgs. 94/2017, 173/2019 e dal D.L. 34/2020 riservati alla categoria graduati, al ruolo Sergenti e al grado apicale del ruolo sergenti arruolatisi con la L. 958/86 (di seguito 958) – sono stati immessi nel ruolo Marescialli con le seguenti decorrenze: 1) Provenienti dal ruolo Sergenti (oltre 700 unità): 1° gennaio 2018; 2) Provenienti dal ruolo volontari in servizio permanente (di seguito VSP) (oltre 1400 unità): 1° luglio 2018; 3) Provenienti dal ruolo Sergenti grado apicale (oltre 20 unità): 10 giugno 2021; 4) Provenienti da VSP e Sergenti (oltre 100 unità): 2022 e 2023.
1.4 Questi interventi legislativi consentendo al personale proveniente dalla categoria Graduati e Sergenti un iter semplificato per ricoprire il grado di vertice del ruolo Marescialli avrebbero penalizzato i ricorrenti, spiazzandoli dalle posizioni organiche apicali a cui legittimamente aspiravano.
1.5 Ulteriore