TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2012-01-26, n. 201200126

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2012-01-26, n. 201200126
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201200126
Data del deposito : 26 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03663/2011 REG.RIC.

N. 00126/2012 REG.PROV.CAU.

N. 03663/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3663 del 2011, proposto da:

Condotte Nord S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G C, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Ariosto, 30

contro

Comune di Albavilla, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. C C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M R in Milano, via San Simpliciano, 5

nei confronti di

Acsm - Agam Reti Gas e Acqua S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti D T M e G L, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Amedei, 8

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n. 153 del 15 novembre 2011 registro generale n. 551, avente ad oggetto la "gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Albavilla - Aggiudicazione definitiva" e della relativa comunicazione con nota del Responsabile del Procedimento n. 0010062 del 16 novembre 2011;

della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n. 138 del 18 ottobre 2011 registro generale n. 489;

della nota del Responsabile del procedimento n. 0009309 del 21 ottobre 2011;

di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e consequenziali, tra i quali, in particolare i verbali della procedura di gara approvati con la predetta determinazione n. 153 del 15 novembre 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Albavilla e di Acsm - Agam Reti Gas e Acqua S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore la dott.ssa L M;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012, i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che, all’esame sommario consentito in sede cautelare, il ricorso non appare assistito da adeguato fumus , atteso che alcune delle dedotte illegittimità si traducono, al più, in irregolarità nella formulazione dell’offerta e che viceversa le altre (asserita difformità del computo metrico inserito nell’offerta tecnica dal computo metrico estimativo contenuto nell’offerta economica) non sono in grado di determinare la contraddittorietà ovvero l’inattendibilità dell’offerta dell’aggiudicataria redatta in conformità al modello predisposto dalla stazione appaltante;

che d’altra parte non si ravvisa la denunciata inappropriatezza dell’offerta, atteso che la formulazione della stessa non lascia residuare margini di dubbio in ordine alla percentuale di sconto offerta sulla base dei prezzi del listino regionale del 2009;

Ritenuto:

che per quanto precede - con riserva di ogni più ampio accertamento in sede di merito, anche considerata la possibilità dell’eventuale subentro nel servizio la cui durata è fissata in anni 12 – non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare;

che, peraltro, può essere disposta la compensazione delle spese della presente fase;

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