TAR Palermo, sez. I, sentenza 2019-11-05, n. 201902547
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Testo completo
Pubblicato il 05/11/2019
N. 02547/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2019, proposto da
A V, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana- Dipartimento Bb.Cc. e Identità Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identita' Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
- del D.D.S. n. 4398 del 20/09/2018, emesso ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.635,12, quale indennità risarcitoria per il danno causato al paesaggio con la realizzazione di un edificio composto da due elevazioni f.t., con tetto spiovente a due falde, sito in via Degli Ulivi n.11, in Agrigento, in catasto al foglio 164, part. 661, senza il preventivo nulla osta della Soprintendenza di Agrigento e notificato alla ricorrente in data 05/12/2018;
- della nota prot. n.50987 del 15/11/2018, con la quale è stato trasmesso il sopra indicato D.D.S. n. 4398 del 20/09/2018;
- della nota prot. n. 5004 del 22/05/2018 della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, nella parte in cui viene quantificata la sanzione pecuniaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana- Dipartimento Bb.Cc. e Identità Siciliana e di Regione Sicilia - Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza Bb.Cc. e Aa. di Agrigento;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 708/2019 e la successiva ordinanza n. 500/2019 sulla domanda cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 31 gennaio 2019 e depositato il giorno 12 febbraio successivo, la signora Vaccarella Annunziata esponeva di aver acquistato nel 1978 un appezzamento di terreno in contrada Cannatello del Comune di Agrigento, Via degli Ulivi n. 11, sul quale, successivamente all’acquisto e senza idoneo titolo edilizio, realizzava un fabbricato costituito da due elevazioni fuori terra, ultimato nel 1980; fabbricato per il quale veniva in seguito presentata domanda di concessione in sanatoria ex L.47/1985, acquisita con prot. 45728 del 30/06/1986.
Osserva che nelle more, con l’entrata in vigore della L. 8 agosto 1985 n. 431, al vincolo archeologico insistente sulla zona veniva esteso anche il vincolo paesaggistico per cui, ai fini di ottenere la concessione in sanatoria, veniva chiesto alla Soprintendenza il rilascio del relativo N.O., che veniva rilasciato positivamente in data 14 maggio 2001, prot. 4436.
In data 30/01/2001 la Sig.ra Vaccarella vendeva quindi l’immobile al Sig. Bongiorno Pasquale, in favore del quale veniva rilasciata dal Comune di Agrigento la concessione edilizia in sanatoria n. 4079/2014. Con il provvedimento oggetto di ricorso il Dipartimento dei BB.CC e dell’Indennità siciliana ha intimato alla ricorrente il pagamento della somma pari ad € 9.635,12 quale sanzione per il danno arrecato al paesaggio con la costruzione abusiva oggetto di sanatoria.
Avverso il predetto provvedimento è stato quindi proposto il presente ricorso in cui si articolano le seguenti censure:
1)- violazione di legge, violazione dell’art. 11 delle preleggi, irretroattività della norma, inapplicabilità della sanzione pecuniaria per sopravvenienza del vincolo paesaggistico;
2)- illegittimità per intervenuta prescrizione del diritto;
3)- illegittimità per estinzione della sanzione ex art. 14 L. 689/1981.
Per l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato vari documenti.
Con ordinanza n. 708 sono stati disposti incombenti istruttorio; con ordinanza n. 500/2019 l’istanza cautelare è stata accolta ai soli fini della fissazione dell’udienza di trattazione ex art. 55 comma