TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-06-04, n. 201002251
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N. 02251/2010 REG.SEN.
N. 00519/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2009, proposto da:
Nicola D'Ecclesiis, Giovanna D'Ecclesiis, Donato D'Ecclesiis, M D, C T, A T, B T, rappresentati e difesi dall'avv. F L, con domicilio eletto presso F L in Bari, via Pasquale Fiore, 14;
contro
Comune di Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. N M, con domicilio eletto presso N M in Bari, via Andrea Da Bari, 35;
Regione Puglia;
nei confronti di
Impresa Capuzzi Consiglia, rappresentata e difesa dagli avv. N C, I C, con domicilio eletto presso N C in Bari, via Dante, 193;Consiglia Capuzzi, Ra.Co. S.r.l.;
per l'ottemperanza:
alla sentenza resa da codesto TAR, sezione II, n. 3404/02, il cui appello in Consiglio di Stato, Sez. VI, è stato respinto con sentenza n. 1817/07;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Gravina in Puglia e della Impresa Capuzzi Consiglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2010 il dott. R R e uditi per le parti i difensori avv.ti F. Lofoco, N. Matassa e N. Clemente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso passato alla notifica il 23 marzo 2009, depositato il successivo 6 aprile, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, premettendo di aver vanamente sollecitato le Amministrazioni resistenti con diffida stragiudiziale notificata in data 8 e 12 gennaio 2009.
Precisamente, sul presupposto che la sentenza della cui ottemperanza si tratta ha annullato la concessione edilizia n. 190/98, rilasciata il 6 luglio 1999 alla controinteressata Impresa Copuzzi, i ricorrenti instano affinché il Tribunale voglia ordinare “ in tutto o in parte la demolizione del complesso edificato dalla Impresa Consiglia, ovvero sia avviato il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 36 T.U. sull’Edilizia, con aggravio a carico della Impresa Capuzzi Consiglia, o suoi aventi causa, ( nel frattempo essendo intervenuta una cessione di ramo d’azienda alla società RA.CO s.r.l. che potrebbe interessare le sopravvenienze attive o passive), di ogni a qualsiasi onere anche al fine di rendere possibile l’edificazione del suoli di proprietà dei ricorrenti, previa applicazione dei criteri, dei limiti, degli standards e quant’altro occorra per legittimare le ridette costruzioni a farsi, ad oggi inibite anche dalla violazione dei limiti delle distanze delle strade di accesso, e comunque dalla fallace progettazione ed esecuzione di opere illegittime. Il tutto eventualmente ed ove occorra sostituendosi all’amministrazione comunale di Gravina, nominando un commissario ad acta che disponga la demolizione totale od anche parziale del complesso edilizio illegittimo, ovvero commini all’impresa Capuzzi Consiglia od ai suoi aventi causa le sanzioni come previste ex lege, in modo da consentire la progettazione nelle aree di proprietà dei ricorrenti. ”.
Si é costituito in giudizio il Comune di Gravina, eccependo:
a) inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad alcuno di coloro che, nelle more del giudizio, si sono resi acquirenti delle 84 unità abitative realizzate in base al titolo annullato;
b) inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, dal momento che le possibilità edificatorie del fondo di proprietà dei ricorrenti non risultano in alcun modo compromesse dalla avvenuta realizzazione del progetto assentito a mezzo del titolo annullato;
c)incompetenza del Tribunale adìto, venendo in considerazione l’ottemperanza ad una sentenza di primo grado dalla sentenza del Consiglio di Stato che l’ha confermata, modificandone tuttavia l’ambito del giudicato;
d) improcedibilità del ricorso per essere stato avviato il procedimento per l’esecuzione della sentenza, procedimento del quale il Comune di Gravina ha dato comunicazione ai ricorrenti con nota dell’8 aprile 2009, che fissava in novanta giorni il termine per la conclusione;
so.
e) infondatezza nel merito, giacché ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 380/01 la rimessione in pristino costituisce una soluzione subordinata alla impossibilità di rimuovere il vizio, rimozione nella specie possibile, dal momento che l’unico vizio del titolo annullato, accertato dal Consiglio di Stato, ha natura meramente formale e non sostanziale.
Si é costituita in giudizio, inoltre, al controinteressata Impresa Consiglia Capuzzi eccependo, a sua volta:
a) improcedibilità del ricorso, in forza del procedimento di cui alla nota 8 aprile 2009 10752;
b) inammissibilità per difetto di interesse, in quanto l’intervento nel frattempo realizzato non impedisce né limita in alcun modo l’edificazione sul suolo di proprietà dei ricorrenti: in particolare, le problematiche che avrebbero determinato l’annullamento del titolo già rilasciato alla Impresa Capuzzi Consiglia risultano completamente superate per effetto della sopravvenuta approvazione del Piano Comunale dei Tratturi.
Alla Camera di Consiglio dell’11 giugno 2009 il Collegio ordinava al Comune di Gravina di rinnovare l’intero procedimento di approvazione dello strumento attuativo, estendendolo all’intera area del comparto, che comprende anche l’area di proprietà dei ricorrenti, ovvero di individuare “ altre legittime soluzioni a garanzia degli interessi degli istanti ”.
Con istanza depositata il 16 febbraio 2010 i ricorrenti, premettendo essere rimasta sostanzialmente inevasa l’ordinanza collegiale 109/2009, hanno chiesto fissarsi nuova udienza di discussione.
Il ricorso è stato quindi chiamato nuovamente alla Camera di Consiglio del 4 marzo 2010, quando è stato introitato a decisione.
DIRITTO
1. Con sentenza n. 3404/2002 questo Tribunale accoglieva, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso n. 1882/99, promosso dai ricorrenti per ottenere l’annullamento, tra l’altro:
- della concessione edilizia n. 190/98 rilasciata alla Impresa Consiglia Capuzzi;
- dell’allegato progetto straordinario di edilizia residenziale;
- della delibera di Giunta Regionale n. 269 del 20/03/99;
- delle delibere del Consiglio Comunale di Gravina nn. 14/98 e 21/99;
- della convenzione urbanistica approvata dal Consiglio Comunale di gravina il 2/7/99;
- dell’accordo di programma di cui alla riunione preparatoria del 25/1/99.
Il ricorso traeva origine dalla richiesta, inoltrata dalla Impresa Capuzzi al Comune di Gravina, tesa ad ottenere la realizzazione di un programma di edilizia agevolata convenzionata ai sensi degli artt. 18 e 46 della L. 457/78. Sul presupposto dell’avvenuto esaurimento del P.E.E.P. vigente, la impresa il Consiglio Comunale di Gravina, con la delibera 14/98 approvava l’intervento, da realizzarsi sul fondo censito al catasto al Fogliom 106, mapp. 30 e 44, tipizzato quale zona C3 del vigente P.R.G. del Comune di Gravina e avente ad oggetto la costruzione di 84 alloggi di edilizia convenzionata-agevolata: precisamente, a mezzo della citata delibera il Consiglio Comunale approvava la localizzazione dell’intervento, la perimetrazione dello stesso, le caratteristiche tecniche e tipologico-edilizie in variante a quelle previste dalle vigenti N.T.A., ed infine lo schema di convenzione.
Avvedutosi di non aver tenuto conto della presenza, all’interno dell’area di intervento, di una porzione del tratturo “Melfi-Castellaneta”, appartenente al demanio armentizio e sottoposto a vincolo archeologico, il Consiglio Comunale, con la delibera n. 21 del 24 maggio 1999, prendeva formalmente atto della presenza del tratturo all’interno del perimetro di intervento, dell’intervenuto parere favorevole da parte della Soprintendenza ai beni archeologici nonché della concessione ed autorizzazione, da parte della Regione Puglia, a sfruttare la capacità edificatoria espressa dalla superficie di 750 mq. appartenenti al demanio armentizio;dava atto della permanenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento, destinato al soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica;ed approvava, quindi, le modifiche progettuali resesi necessarie per rendere l’intervento compatibile con la presenza del tratturo.
Seguiva, il 6 luglio 1999 il rilascio della concessione edilizia n. 190/98.
Con il ricorso n. 1882/99, premettendo di essere proprietari di suoli confinanti con la particella censita al Foglio 106 mapp. 30 ed inclusi nel medesimo “comparto 4 – Giulianello”, i ricorrenti impugnavano i vari atti del procedimento sopra indicati nonché la concessione edilizia 190/98 assumendo - si legge nella sentenza di primo grado - che l’intervento assentito alla Impresa Capuzzi “ occlude del tutto la possibilità di utilizzo dell’intero comparto 4 ” e di essere stati lesi nel proprio interesse “ ad aderire alla perimetrazione richiesta dalla controinteressata così da concertare uno o più progetti in grado di rispettare le esigenze di tutti i proprietari dei suoli inseriti nel comparto n. 4 ”.
Il Giudice di prime cure, dato atto che i suoli dei ricorrenti e quelli della Impresa Capuzzi risultavano effettivamente compresi nel comparto n. 4 delimitato dal Piano Regolatore Comunale del Comune di Gravina, comparto tipizzato quale zona residenziale C3, con riserva di edilizia economica e popolare non inferiore al 50% della volumetrìa realizzabile, riconosceva l’interesse dei ricorrenti alla proposizione del gravame, che accoglieva su due sole delle numerose censure svolte, e cioé:
I) sulla censura svolta nell’ambito del terzo dei motivi di ricorso, a mezzo della quale i ricorrenti contestavano la legittimità della procedura di variante al P.R.G. approvata con la delibera consiliare n. 21/99, con la quale il Comune aveva di fatto apportato una modifica all’originario comparto n. 4, estrapolando dallo stesso l’area oggetto dell’intervento assentito alla Impresa Capuzzi utilizzando la procedura semplificata ex L. 865/71, che però è riservata alla approvazione di varianti urbanistiche di diversa natura ed importanza.
Ha osservato al proposito il Giudice di primo grado:
“ Nel caso di specie l’Amministrazione comunale con la deliberazione n. 13/98 ha approvato le linee generali per pervenire alla “variante dettagliata delle zone di espansione” e stabilito una diversa redistribuzione della volumetria all’interno del comparto da attuarsi mediante il trasferimento nelle zone C3 della cubatura realizzabile in zone C1. A tal fine, sempre con la prefata deliberazione, il Comune ha demandato ad un apposito successivo momento procedurale (individuato dell’approvazione del Programma di inquadramento operativo) la suddivisione dei comparti di zona C3 in maglie funzionali (sub-comparti) costituenti unità di minimo intervento. Siffatta procedura è stata contemplata, evidentemente, proprio allo scopo di rendere possibili gli interventi residenziali - tra cui, specificamente, quello di cui si controverte a realizzarsi nelle zone di espansione: insediamenti altrimenti non conformi, stante il vigente dimensionamento territoriale (comparto-unità di minimo intervento). Il fisiologico andamento della procedura azionata postulava, quindi, l’intermediazione di un ulteriore passaggio (sub) procedimentale, rappresentato dalla adozione di apposita variante al Piano regolatore per la definizione dei sub-comparti (maglie funzionali) ai sensi della legge Regione Puglia n. 6/79. Siffatta variazione ben poteva disporsi anche contestualmente alla adozione della deliberazione n. 21 del 1999 -…… -;senonché l’impugnata determinazione non reca traccia alcuna di siffatta manifestazione di volontà (immutazione delle unità di minimo intervento) ed anzi ammette candidamente che la perimetrazione del programma avviene, per un verso, senza pregiudizio (rectius, modifica) dei comparti siccome previsti nel piano e, per l’altro, (soltanto) in linea con la futura perimetrazione dei medesimi: riperimetrazione asseritamente da curarsi secondo gli indirizzi della deliberazione n.13/98 e che “consentirà l’effettiva attuazione” degli interventi costruttivi…..Il profilo di illegittimità sopra riscontrato comporta la caducazione della deliberazione di C.C. n. 21/99 del 24 maggio 1999 per difetto di presupposto (inclusione del programma costruttivo in sub comparto residenziale C3 – maglia funzionale – non previamente definito con variante di Piano) nonché violazione della L. 167/62 (pretermissione della procedura di variante al Piano) e dello stesso art. 51 lett. m L.R. 56/80. L’invalidità ridonda sulla successiva concessione edilizia n. 190/98 del 6 luglio 1999, prot. 9494/98 che, in quanto afflitta da illegittimità derivata, va per l’effetto anch’essa annullata. ”.
b) sulla censura svolta nell’ambito del quattordicesimo dei motivi di ricorso, secondo la quale il programma di intervento assentito sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 4 del D.M. 1444/68 perché non avrebbe tenuto conto, nel calcolo delle aree a standards, della presenza dell’area tratturale, e dunque della necessità di calcolare gli standards di cui all’art. 3 comma 2 lett. c) del D.M. 1444/68 ( aree per spazi pubblici attrezzati a parchi giochi) in ragione di mq. 15/ab., e non di 9 mq/ab., così come nella specie accaduto.
Su tal punto il primo Giudice, rilevata la contiguità dell’area oggetto dell’intervento con il tratturo Melfi-Castellaneta nonché la valenza archeologica dell’area interessata dallo stesso, accertava che effettivamente nella specie gli standards avrebbero dovuto essere calcolati in ragione di 24 mq./av (di cui 15 destinati a verde attrezzato e parchi), e conseguentemente annullava, anche sotto tale profilo, la delibera di C.C. n. 21/99 e la c.e. 190/98.
Ogni altra domanda ed eccezione rigettata, venivano annullati dal primo giudice solo la delibera di Consiglio Comunale n. 21/99 nonché la concessione edilizia n. 190/98, limitatamente ai due aspetti sopra ricordati.