TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-19, n. 202407753
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Testo completo
Pubblicato il 19/04/2024
N. 07753/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10299/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10299 del 2019, proposto dal col. -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. Cosmo Leccese, con domicilio eletto presso il suo studio in Gaeta (LT), via Appia, lato Roma, km 136,600 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvcosmoleccese@pec.it;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento del
silenzio-rigetto maturato sul ricorso gerarchico presentato il 21 marzo 2019 avverso la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore per giorni sette, irrogata al ricorrente il 22 febbraio 2019 dal Comandante dell’AVES per l’infrazione da lui commessa in data 18 gennaio 2019 nel grado di colonnello e consistente nel non aver dato seguito all’incarico, ricevuto in data 14 dicembre 2018, di occuparsi della stesura dei capitolati al fine di uniformarsi alle disposizioni inerenti alla programmazione integrata nel settore esercizio per gli anni 2019-2021, il tutto entro il 31 gennaio 2019, e nell’aver commesso una serie di ulteriori mancanze, da cui si desume una grave negligenza nell’esecuzione di un ordine che ha creato disservizio, comportando il sollevamento dall’incarico e la contestuale sostituzione con altro ufficiale ed il conseguente superamento dei termini originariamente previsti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 12 aprile 2024 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il col. -OMISSIS- è un ufficiale superiore dell’Esercito Italiano in servizio presso il Comando dell’Aviazione dell’esercito (AVES) di Viterbo, cui con nota prot. n. -OMISSIS-del 14 dicembre 2018 è stato ordinato di coordinare un gruppo di lavoro incaricato di curare la programmazione integrata per le attività negoziali dell’esercizio finanziario 2019, redigendo i capitolati tecnici di ogni singola commessa. Il col.-OMISSIS-con nota prot. n.-OMISSIS-del 4 gennaio 2019, indirizzata al Comandante dell’AVES e per conoscenza ad altri uffici sotto-ordinati, ha comunicato l’accettazione con riserva della preposizione al suddetto gruppo, rappresentando l’esistenza di problemi legati alla carenza di competenze specifiche per l’esecuzione di quanto comandato ed alla susseguente necessità di disporre di supporto qualificato, stante anche l’assenza di una figura in grado di trasmettere l’esperienza maturata in questo settore. Con nota prot. n. -OMISSIS-del 15 gennaio 2019, il Comandante dell’AVES, prendendo posizione sui contenuti della citata nota del 4 gennaio 2019, ha esortato il col.-OMISSIS-a portare a compimento l’incarico affidatogli, esplicitamente qualificato come costituente “ un ordine di servizio pienamente eseguibile ”. Con nota prot. n. -OMISSIS-del 15 gennaio 2019, tuttavia, il col.-OMISSIS-ha rappresentato il perdurare delle già indicate ragioni ostative all’esecuzione dell’ordine ricevuto. Con nota prot. n. -OMISSIS- del 22 gennaio 2019, il col.-OMISSIS-è stato quindi sollevato dal suddetto incarico.
In relazione a quanto sopra, il Comandante dell’AVES con nota prot. n. -OMISSIS-del 31 gennaio 2019 ha comunicato all’odierno ricorrente l’avvio a suo carico di un procedimento disciplinare di corpo contestandogli, con l’aggravante del grado rivestito e dell’anzianità di servizio, la violazione degli artt. 713, comma 3, 716, 717 e 729, d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90. In particolare, l’addebito è stato mosso perché: a) è incompatibile con l’ordinamento e la disciplina militari l’accettazione con riserva di un ordine ricevuto; b) l’ufficiale non ha richiesto rapporto con il comandante circa le difficoltà di esecuzione dell’ordine, avendo invece reso partecipi della situazione anche altri uffici subordinati; c) nella corrispondenza intercorsa, l’interessato ha utilizzato toni ed espressioni non consoni alla disciplina militare, al punto da indicare addirittura il sostituto per l’esecuzione di quanto comandatogli; d) il col.-OMISSIS-ha contravvenuto all’ordine impartito unicamente a lui, designando altri soggetti per la concreta esecuzione di esso.
Nel corso del procedimento disciplinare, il col.-OMISSIS-ha ricusato uno dei membri della commissione di disciplina, il col. Raffaele Aruanno, perché l’incolpato avrebbe testimoniato in un procedimento penale nei confronti di tale componente, ma tale richiesta è stata respinta dal comandante di corpo perché non supportata da alcun riscontro probatorio. Inoltre, i difensori di fiducia indicati dall’odierno ricorrente non hanno potuto assumere l’incarico e, pertanto, gli è stato assegnato un difensore d’ufficio, non accedendosi alle richieste di proroga dei termini a difesa da lui formulate. Infine, non essendo stato possibile differire la data della riunione dell’organo collegiale, come richiesto dal col.-OMISSIS-e