TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-12-09, n. 202403383

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-12-09, n. 202403383
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202403383
Data del deposito : 9 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2024

N. 03383/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00649/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 649 del 2024, proposto da
Edpr Sicilia Pv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G C, M M, J P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Regione Sicilia, Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, Dipartimento Sviluppo Sostenibile – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Comune di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Di Trapani, Carmela Santangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'accertamento e la declaratoria

(i) dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, sul rilascio del relativo parere di valutazione di impatto ambientale e di predisposizione dello schema di provvedimento di VIA a seguito di istanza per il rilascio del provvedimento di VIA presentata dalla Società in data 21 settembre 2021, nota prot. n. 051_21sic_pv (doc. 1) e dichiarata procedibile dal MASE con nota del 26 ottobre 2022 prot. 132944 (doc. 2), nell'ambito del Provvedimento Unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (“PUA”) e/o, (ii) dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal MIC sul rilascio del relativo parere di competenza ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.lgs 152/2006; e/o (iii) dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile per omesso esercizio del potere sostitutivo ex art. 25 comma 2 quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; e/o (iv) dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal MASE per omesso riscontro dell'istanza di rilascio del PUA relativamente all'impianto agro-fotovoltaico "Zaffarana 38" e delle relative opere di connessione alla rete, con potenza nominale di 38,3 MW, da realizzarsi in Contrada Zaffarana nel Comune di Trapani (TP) e nel Comune di Marsala (TP) [ID7496];

ovvero per la declaratoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del D.Lgs 104/2010, dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i. (i) dell'obbligo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di esprimersi e di predisporre lo schema di provvedimento di VIA e/o (ii) dell'obbligo del MIC di rilasciare il proprio parere di competenza ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.lgs 152/2006; e/o (iii) dell'obbligo del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile di esercitare il potere sostitutivo ex art. 25 comma 2 quater del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; (iv) dell'obbligo del MASE di concludere il procedimento di PUA anche previa sottoposizione del progetto al Consiglio dei Ministri nel termine che risulterà più opportuno a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, con l'avvertimento che, in difetto, sarà nominato un Commissario ad acta;

nonché per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo ed a spese del MASE nel caso di perdurante inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e/o del MASE e/o del MIC oltre il termine fissato dal TAR;

e per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura e di Regione Siciliana Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana e di Comune di Trapani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 il dott. A I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 21.6.24 la EDPR SICILIA PV S.R.L. ha chiesto: i) la declaratoria di illegittimità dei silenzio-inadempimento di: 1) Commissione Tecnica PNRR-PNIEC: per mancato rilascio del parere VIA e dello schema di provvedimento richiesto dalla Società il 21 settembre 2021, nonostante la dichiarazione di procedibilità da parte del MASE il 26 ottobre 2022; 2) MIC (Ministero della Cultura): per mancata espressione del parere obbligatorio ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 152/2006; 3) Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile organicamente inserito nel MASE: per mancato esercizio del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2-quater, del D.lgs. 152/2006; 4) MASE: per omesso riscontro dell’istanza relativa al rilascio del PUA (Provvedimento Unico Ambientale) per l’impianto agro-fotovoltaico "Zaffarana 38" e le opere connesse; ii) la condanna delle stesse Amministrazioni resistenti a provvedere; iii) la nomina di un commissario ad acta che agisca in luogo e a spese delle amministrazioni resistenti in caso di ulteriore inerzia oltre il termine stabilito dal TAR; iv) la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento danni e/o alla corresponsione dell’indennizzo ex art. 25, al comma 2-ter, del D.Lgs. 152/2006.

A fondamento delle superiori richieste la ricorrente ha dedotto in punto di fatto quanto segue.

1. La società EDPR Sicilia PV S.r.l. ha avviato lo sviluppo di un impianto agro-fotovoltaico con potenza inizialmente prevista di 38,3 MW. Le richieste di autorizzazione

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