TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2022-09-16, n. 202211880

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2022-09-16, n. 202211880
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202211880
Data del deposito : 16 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2022

N. 11880/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08410/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8410 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Trebaseleghe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E B T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Zane', Comune di Castelnuovo del Garda, non costituiti in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 0032393 dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza istituita presso l'Ufficio di Gabinetto del M.I.U.R. del 13 maggio 2022, trasmesso via p.e.c. al Comune di Trebaseleghe, con il quale è stata comunicata a quest'ultimo l'esclusione dalla procedura di cui all'avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la graduatoria di riparto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Trebaseleghe il 12/8/2022:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- della graduatoria denominata “Allegato 1 – Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 – Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU” avente ad oggetto la classifica provvisoria delle candidature ritenute ammissibili (doc. 1 – graduatoria provvisoria);

- del provvedimento di diniego di autotutela – prot. n. 52151 - inviato in data 18.07.2022 a mezzo p.e.c. all'indirizzo comune.trebaseleghe@postecert.it;

- della Relazione dell'Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Affare legale 28799/2022 [atto nr. 82631/2022];

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compreso per quanto di ragione dell'avviso pubblico per la progettazione C.U.P. B58H22001340001 “Concorso di progettazione in due gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”, nella misura in cui nelle proprie premesse dà conto dell'individuazione di 212 aree individuate e quindi presuppone la definitività della selezione dei progetti presentati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2022 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento prot. n. 0032393 dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (p.n.r.r.) istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del M.I.U.R. del 13 maggio 2022, trasmesso via p.e.c. al Comune di Trebaseleghe, con il quale è stata comunicata a quest’ultimo l’esclusione dalla procedura di cui all’avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021. Con successivo ricorso per motivi aggiunti chiedeva l’annullamento della graduatoria denominata “Allegato 1 – Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 – Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” avente ad oggetto la classifica provvisoria delle candidature ritenute ammissibili e del provvedimento di diniego di autotutela – prot. n. 52151.

Si costituivano l’amministrazione resistente e il Comune di Conegliano chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

Il provvedimento di esclusione del Comune ricorrente risulta motivato con la mancanza della verifica di vulnerabilità sismica, in luogo della quale aveva prodotto la relazione geologica, e la mancata compilazione della scheda di sintesi.

Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell’illegittimo diniego alla regolarizzazione della presentazione dell’istanza, in attivazione del c.d. “dovere di soccorso procedimentale” di cui all’art.6 della L. n.241/90. Non si verte nel caso di specie in ordine alla mancanza di requisiti per la partecipazione al bando, ma di un errore materiale e di una mera irregolarità non escludente. Nel dettaglio, con riferimento alla verifica della vulnerabilità sismica, il Comune ricorrente ha fornito adeguati elementi per ritenere che in realtà la verifica in questione sia stata svolta e risalga al 2017 e solo per mero errore materiale, anziché caricare quest’ultima sul sistema è stata caricata la relazione geologica. La circostanza è confermata, oltre che dalla documentazione depositata in giudizio dal ricorrente, dal fatto che nella scheda di progetto allegata alla domanda di finanziamento l’ente locale ha richiamato la citata relazione ed evidenziato che l’indice di vulnerabilità sismica era di 0,38.

Ne discende che in forza della citata norma sul soccorso istruttorio l’amministrazione resistente avrebbe dovuto consentire di sanare la citata irregolarità, tanto più che la stessa emergeva dalla documentazione in atti.

Con riferimento alla mancata compilazione della scheda di sintesi, tale omissione non costituisce un onere espressamente previsto dalla legge a pena di esclusione e, in ogni caso, anche con riferimento alla mancata compilazione della scheda ben avrebbe potuto e dovuto attivare il soccorso istruttorio l’amministrazione resistente. Il preferibile orientamento della giurisprudenza amministrativa ritiene infatti che “Per tutte le altre inadempienze ‘formali’ (documentazione incompleta o irregolare) deve trovare applicazione il c.d. soccorso istruttorio (di cui all’art. 6, comma 1, lettera b, della legge 7 agosto 1990, n. 241). L’istituto, come noto, è volto a garantire la massima collaborazione possibile tra privato ed amministrazione pubblica e, nel contempo, il soddisfacimento della comune esigenza alla definizione del relativo procedimento, con il risultato che l’esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale è giustificata soltanto se necessario per la tutela di contrapposti valori giuridici e garanzie pubblicistiche. Se tale necessità non ricorre, è lo stesso principio di proporzionalità a rendere irragionevole l’adozione di un provvedimento negativo basato sulla mera incompletezza o erroneità dell’istanza o di altri oneri documentali. Nei procedimenti non comparativi, come quello per cui è causa, il soccorso istruttorio dispiega poi la sua massima portata applicativa” (Cons. Stato 7544/2022;
cfr. anche Cons. Stato 6960/2022). Nel caso di specie, in difetto di ragioni di interesse pubblico, devono ritenersi ricorrere i presupposti per il doveroso soccorso istruttorio.

Ne discende l’accoglimento del ricorso nei termini di cui in motivazione.

In considerazione delle peculiarità e della novità delle questioni di lite oggetto del giudizio devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

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