TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-01-09, n. 202300193

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-01-09, n. 202300193
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300193
Data del deposito : 9 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2023

N. 00193/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02904/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2904 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Caserta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’ottemperanza

dell’ordinanza rep. N.-OMISSIS-/2021 del tribunale di Santa Maria C.V.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla ordinanza rep. N.-OMISSIS-/2021 del tribunale di Santa Maria C.V. passata in giudicato relativamente al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio promosso nei confronti del Comune di Caserta RG n.-OMISSIS-/2019.

Rappresenta che su tale ordinanza si è formato il giudicato ma che il Comune di Caserta non vi ha ottemperato.

Il Comune si è costituito in giudizio ed ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto il credito vantato dalla società ricorrente è ricompreso nella massa passiva del dissesto finanziario dichiarato dall’ente in data 23.04.2018 con delibera di C.C. n.28.

Il ricorso è inammissibile.

La controversia in esame risulta analoga ad altra avente ad oggetto le pretese creditorie di procuratori costituiti in un giudizio avverso una amministrazione comunale che aveva dichiarato dissesto finanziario.

Ai principi espressi nella sentenza n.-OMISSIS- del 2022 fa rinvio il Collegio ai sensi dell’art. 74 c.p.a. ai fini della risoluzione della controversia in esame.

Nel citato precedente è stato statuito: “ 2.1. E, invero, siccome ancora da ultimo rammentato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisione n. 1/22):

- l’art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267-2000 stabilisce che “l’organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”;

- l’art. 5, comma 2, D.L. n. 80-2004 (convertito con L. n. 140-2004) che prevede che “ai fini dell’applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico”;

- sotto il profilo finanziario, se gli atti e fatti cui è correlato il provvedimento giurisdizionale (o amministrativo, come statuito dalla Adunanza Plenaria nella sentenza n. 15-2020, valorizzando l’inequivoca locuzione “anche giurisdizionali”) sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo, che determina l’insorgere del titolo di spesa (nella specie, il decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto), deve essere imputato alla Gestione liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11;

- in tal caso, indi, il debito viene imputato al bilancio della Gestione liquidatoria sotto il profilo amministrativo-contabile, privando l’ente comunale della relativa capacità giuridica (sotto il profilo civilistico) e competenza amministrativa su quel debito, che non è più ad esso imputabile;

- specularmente, le iniziative e i procedimenti volti alla esecuzione coattiva di crediti vengono temporaneamente paralizzati fino all’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art.256…

2.3. Il “fatto di gestione” da cui è originato il contenzioso, indi, afferisce giustappunto a condotte poste in essere dal Comune in data ben antecedente a quella della dichiarazione di dissesto…2.4. Trattasi di atti e fatti indubitabilmente risalenti, e che solo hanno costituito la occasio per la attivazione del giudizio che ne occupa, pur se definito in senso favorevole alla ricorrente …2.4.1. Di talchè, accessorium sequitur principale.

Le spese legali liquidate con la sentenza che quel giudizio ha definito:

- sono irrefragabilmente connesse al titolo da cui trae origine la pretesa, che è da individuare giustappunto negli atti e nei comportamenti tenuti dal Comune in epoca antecedente a quella di inizio del giudizio (giugno 2013), pur se ex post valutati inidonei ad incidere nella (ovvero comprimere la) sfera giuridica della ricorrente;

- costituiscono scaturigine giustappunto di quei fatti, il cui giudiziale accertamento si è reso necessario a cagione della situazione di incertezza e di contenzioso con la parte privata;

- costituiscono, in ultima analisi, un costo –ancorchè manifestatosi in epoca successiva- direttamente ascrivibile a quelle risalenti condotte e alla relativa situazione di ambiguità e di incertezza venutasi a creare…

2.6. Ne discende la inammissibilità del ricorso, avente ad oggetto la attuazione di una pretesa creditoria nascente da atti e fatti di gestione verificatisi per certo prima del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”.

La natura della pronunzia induce, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.

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