TAR Bari, sez. I, sentenza breve 2020-02-24, n. 202000307

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza breve 2020-02-24, n. 202000307
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000307
Data del deposito : 24 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2020

N. 00307/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01369/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1369 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato I F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

del diritto di accesso civico generalizzato e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti, oggetto di istanza presentata in data 8.7.2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Le ricorrenti, come in epigrafe indicate, hanno adìto questo Tribunale per ottenere l’accertamento del “ diritto di accesso civico generalizzato e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ”, oggetto di istanza presentata in data 8.7.2019 all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata e alla Regione Puglia, finalizzata, in particolare, ad ottenere copia della documentazione relativa ai 198 passaporti canini che la Asl di Taranto avrebbe emesso per i residenti della città di Manduria nel corso dell’anno 2017, nonché relativamente ai 419 inserimenti nell’anagrafe canina informatizzata regionale (ACIR) del 2017.

Le ricorrenti hanno rappresentato una notevole difficoltà per l’ottenimento dei predetti documenti – sotto forma di assenza collaborativa della Regione Puglia, quale “ proprietaria dei dati contenuti in Acir gestito da IZSPB ” (cfr. pag. 3) – resa manifesta, a loro dire, quando, in data 10.9.2019, sarebbero stati resi disponibili “ solo alcuni dati e documenti ”, nel senso che sarebbero stati pretermessi “ i dati di privacy relativi a controinteressati ”, cioè, in sostanza, agli intestatari dei passaporti.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia (7.1.2020), la quale, nella memoria depositata il 13.1.2020, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per inesistenza o, in subordine, nullità della notificazione via PEC ex art. 11 della legge 53/1994 (essendo stato notificato il ricorso all’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato e non a quello della Regione);
sempre in via preliminare ha eccepito l’irricevibilità del ricorso perché depositato oltre il termine previsto dall’art. 45 del codice del processo amministrativo;
ancora, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alle amministrazioni coinvolte e ad almeno un controinteressato (nella specie, il Comune di Manduria);
e, inoltre, l’inammissibilità è stata eccepita per violazione delle norme disciplinanti la formazione degli atti processuali nel PAT e per violazione dell’art. 40 lett. d) del codice di rito (con riguardo ai vizi relativi alla erronea sottoscrizione digitale del ricorso e della relazione di notificazione, all’omessa asseverazione di conformità ed omessa sottoscrizione in formato digitale della procura rilasciata in modalità analogica, etc.);
nel merito ha opposto l’infondatezza della proposta domanda, dal momento che la materiale gestione e detenzione dei dati presenti nell’ACIR sarebbe ascritta all’Istituto Zooprofilattico, il quale avrebbe esaurientemente adempiuto all’istanza ostensiva.

Nella memoria del 24.1.2020 le ricorrenti non hanno replicato alle eccezioni preliminari opposte dall’Amministrazione regionale;
né, tantomeno, tali repliche sono state opposte all’udienza in Camera di Consiglio del 12 febbraio 2020, in esito alla quale la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ciò premesso, il ricorso è inammissibile sia per la notificazione nulla all’Avvocatura dello Stato in luogo di quella che le ricorrenti avrebbero dovuto effettuare alla Regione Puglia, dovendosi, pertanto, escludere la configurabilità di un errore scusabile (connesso alla questione relativa alla notificazione degli atti processuali presso l’indirizzo PEC risultante dagli elenchi INI PEC di cui all’art. 6 bis del d.lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell’amministrazione digitale) ovvero presso il ReGIndE, di cui al D.M. n. 44-2011);
sia per il deposito del ricorso, effettuato il 31° giorno dalla notificazione (nulla) del 10.10.2020, quindi ben oltre il termine (dimezzato per il rito dell’accesso) di 15 giorni;
sia, ancora, per le reiterate violazioni della disciplina del PAT (a partire dal ricorso privo di sottoscrizione digitale).

Tali inammissibilità precludono l’esperimento di una cognizione sulla domanda di accesso ad atti che, peraltro, l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, dopo aver acquisito il nulla osta della Regione Puglia (29.8.2019), ha messo a disposizione mediante una puntuale e completa nota di riscontro del 10.9.2019, ben prima della notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

Il che avrebbe reso, ulteriormente, inammissibile il ricorso per carenza d’interesse.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate, ai sensi del DM 55/2014, in €. 1.000,00, oltre accessori, che le ricorrenti dovranno corrispondere alla Regione Puglia.

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