TAR Latina, sez. II, sentenza 2024-01-25, n. 202400078
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2024
N. 00078/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2022, proposto da
A T e O Z, rappresentati e difesi dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fondi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva,
del “diniego definitivo dell’istanza ai sensi dell’art. 20 DPR 380/2001 e ss. mm. ii. di Permesso di costruire per “Progetto di un nuovo fabbricato per civile abitazione da costruire in via Spinete I trav., ubicato catastalmente sulle particelle n. 1468 e n. 1469 del foglio 29 del Comune di Fondi – ditta TRANQUILLI Alessandra e ZANNETTINO Onorato”, prot. n. 16688 del 28.02.2022 del Dirigente del Settore IV – Pianificazione Urbanistica e Territoriale del Comune di Fondi, notificato ai ricorrenti in data 8 marzo 2022;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fondi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 26 aprile 2022 e depositato il successivo 9 maggio i signori A T e Onorato Zanettino hanno impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il dirigente del Settore IV del Comune di Fondi ha espresso diniego definitivo alla domanda di rilascio di permesso di costruire per un fabbricato per civile abitazione da costruire in via Spinete I trav.
2) L’Amministrazione motiva l’impugnato provvedimento in ragione del contrasto del progetto con gli allineamenti e le prescrizioni di zona del PPE adottato con DCC n. 10/2005 che la successiva DCC n. 66 del 23 novembre 2018 (“Zona espansione residenziale Spinete. Atto di indirizzo”), ha imposto di rispettare in sede di rilascio di permessi di costruire per edificazione nell’area contemplata dal piano (mai definitivamenmte approvato); in pratica il suolo oggetto del progetto rientra nella zona di espansione C per la quale le n.t.a. del P.R.G. prevedono che l’edificazione possa avvenire solo in base a un piano particolareggiato di esecuzione; la delibera n. 66 del 2018 – nel prendere atto che la zona in questione è ormai quasi del tutto urbanizzata e dotata delle necessarie infrastrutture – ha previsto la possibilità di rilasciare permessi di costruire anche in assenza del piano particolareggiato stabilendo però – tra l’altro – che i progetti presentati per poter essere autorizzati avrebbero dovuto essere conformi alle prescrizioni di zona e agli allineamenti previsti dal PPE adottato nel 2005.
Il progetto dei ricorrenti contrasta con le prescrizioni e gli allineamenti del piano particolareggiato del 2005 in quanto il lotto dei ricorrenti ricade, in parte, su un’area che era stata destinata a viabilità pubblica, area che, ad avviso dell’amministrazione, non avrebbe potuto essere considerata utile a fini edificatori con conseguente eccesso di volumetria.
3) Tanto premesso, a sostegno del gravame, i ricorrenti deducono le seguenti censure di violazione di legge (art. 12 DPR 380/2001; NTA del PPE adottato con DCC n. 10/2005; artt. 16 n. 9, 17 n. 1, 31, 41 quinquies L. 1150/1942; artt. 3, 6 L. 241/90; DCC n. 66/2018; NTA del PRG approvato dalla Regione Lazio con DGR n. 1353 del 20.03.1978) ed eccesso di potere:
I) La PA ha denegato la richiesta del titolo ad edificare ritenendo che la proposta progettuale dei ricorrenti sia in contrasto con il PPE adottato con DCC 10/2005 e con la DCC 66/2018, laddove quest’ultima prevede che, anche qualora il piano particolareggiato perda efficacia perché decorsi dieci anni dalla sua approvazione, restano comunque vigenti a tempo indeterminato le prescrizioni di zona.
Contrariamente a tale assunto, però, il PPE adottato con DCC 10/2005, con le relative prescrizioni di zona, non è stato mai approvato.
Per tale ragione, non vi