TAR Pescara, sez. I, sentenza 2011-03-10, n. 201100169

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2011-03-10, n. 201100169
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201100169
Data del deposito : 10 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00345/2010 REG.RIC.

N. 00169/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00345/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale =345/2010=, proposto da T D B, rappresentata e difesa dagli avv. L C e F C, con domicilio eletto presso Giovanni Nolletti in Pescara, via De Blasiis n. 10;

contro

MINISTERO della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila;

per,

IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA AI SENSI DELL'ART. 4,

COMMA

1, L.154/2005.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
le memorie difensive e gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: l'avv. G. Nolletti, su delega dell'avv. Cinque Federico, per la ricorrente, e l'avv. distrettuale dello Stato Anna Buscemi per il Ministero resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente, già dipendente del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (rapporto cessato con decorrenza 1.5.20109) ed inquadrata nel livello C2 (direttore di servizio sociale – assistente sociale coordinatore), é transitata, con procedura di riqualificazione, in area C (posizione economica C3) nel 2004.

La medesime sostiene che, con L. n. 154/27.7.2005 (art. 4), le spetterebbe la nomina a dirigente secondo la posizione occupata nel rispettivo ruolo, che non le è stata attribuita.

L’istante richiede siffatto inquadramento a decorrere dal 27.7.2005 (data di entrata in vigore della L. 154/2005), con condanna al pagamento delle differenze stipendiali ed indennitarie.

L’Amministrazione, nella relazione depositata dall’Avvocatura, eccepisce il difetto di giurisdizione (art. 63 D.Lgs. n. 165/2001) e nel merito sostiene che l’art.

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