TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-11-10, n. 201611159
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Pubblicato il 10/11/2016
N. 11159/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01102/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2012, proposto da:
C V, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmina Iodice C.F. DCICMN68M50F839A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Conciliazione 44;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
A A, G G non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, II Reparto - 4^ Divisione, Prot. n. M D GMIL II 4 3 0495367 del 7.12.2011 e notificato il 20.12.2011, con il quale il predetto pur risultando idoneo non risulta essere stato iscritto nel quadro di avanzamento a scelta per il predetto anno;
nonchè della graduatoria unitaria del 9.9.2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, Ufficiale superiore dell’Esercito Italiano del ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito ha censurato l’esito della valutazione per l’avanzamento, a scelta, relativo all’anno 2011.
Con il gravame, oggetto del presente scrutinio, la parte ricorrente sostiene la illegittimità del provvedimento contestato, sia sotto il profilo relativo che assoluto.
Con riferimento alla prima censura il Collegio rileva che il ricorso risulta, all’evidenza, generico e sommario, limitandosi, il predetto, a rappresentare la utilizzazione, nei confronti di due parigrado promossi, di criteri di valutazione diversi da quelli utilizzati nei suoi confronti senza, però, indicare, né provare tali disparità di trattamento.
Con riferimento all’eccesso di potere in senso assoluto, l’orientamento della Sezione ( Sentenza n. 3446/2014), confermata dal Consiglio di Stato ( Sez. IV, n. 1805/16) si può sintetizzare nel senso che l’ipotesi di un vizio di eccesso di potere in senso assoluto non è ravvisabile quando : “ per stabilire se un punteggio sia o meno adeguato ai titoli, occorre verificare quale metro di valutazione sia stato in concreto adottato dalla Commissione di Avanzamento, per poi stabilire se, a fronte di titoli significativamente eccezionali in capo all’interessato, possa ricavarsi la convinzione che ictu oculi i punteggi che gli sono stati attribuiti sono del tutto inadeguati” e, cioè, in pratica, “può sussistere un aspetto sintomatico di eccesso di potere per insufficiente motivazione, soltanto laddove la valutazione della C.S.A., rapportata alla documentazione caratteristica esaminata, risulta con assoluta immediatezza incoerente” ( Tar Lazio-Roma, Sez. 1° Bis n. 3446/2014, cit.).
In altre parole, il vizio dell’eccesso di potere in senso assoluto si manifesta unicamente nelle ipotesi in cui i precedenti di carriera del valutando siano talmente eccezionali da rappresentare immediatamente la illogicità e la contraddittorietà del giudizio espresso.
Tale aspetti non si ravvisano, all’evidenza, nella situazione giuridica del ricorrente.
Né maggior pregio ha la censura con cui il ricorrente ha contestato la formazione di una graduatoria unica per gli Ufficiali dei ruoli di : Commissariato, Amministrazione e Sussistenza, attesa la unificazione dei ruoli dei predetti Corpi con il D.L. 490/97.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.