TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2023-04-04, n. 202305719
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Pubblicato il 04/04/2023
N. 05719/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento, emesso il 25 novembre 2019, notificato il 29 novembre 2019, con cui il Ministero dell’Interno ha decretato l’espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 24 dicembre 2019 e depositato il successivo 21 gennaio 2020, il cittadino marocchino,-OMISSIS-, ha impugnato il decreto con il quale il Ministro dell’Interno lo ha espulso ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 3 d.l. 144/2005, convertito con modificazioni nella legge 155/2005, per motivi di sicurezza nazionale.
Avverso il predetto decreto il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame:
1) violazione di legge in relazione agli artt. 2, c. 6, 13, c. 7, T.U. Immigrazione, all’art. 3. c. 3, D.P.R. 394/1999, all’art. 24, Costituzione. Nullità del provvedimento per omessa traduzione in lingua conosciuta;
2) violazione di legge in relazione all’art. 13, c. 1, T.U. Immigrazione e all’art. 3, c. 1, d.l. 144/2005, nonché in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, in quanto, ad avviso della difesa attorea, i presupposti di fatto sui quali si è basato il provvedimento sarebbero insufficienti ed atteso che il ricorrente si sarebbe limitato a leggere e a scambiare notizie online, in quanto appassionato di politica e panarabismo;
3) violazione di legge in relazione all’art. 8, CEDU, art. 5, c. 5, T.U. Immigrazione alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 202/2013. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e vizio di motivazione. Il ricorrente denuncia la violazione del suo diritto alla vita privata e familiare che oggi si svolgerebbe esclusivamente in Italia dove risiede da 14 anni e che non sarebbe stato preso in considerazione nell’adozione del gravato decreto;
4) violazione di legge in relazione all’art. 19, cc. 1 e 1.1, T.U. Immigrazione, atteso il divieto di disporre l’espulsione dello straniero verso uno Stato dove potrebbe essere sottoposto a persecuzioni, torture e serio pericolo per la propria vita.
Il 7 febbraio 2020 si è costituito il Ministero dell’Interno allegando memoria di rito e i documenti del procedimento.
Il 19 luglio 2022 la difesa attorea chiede il passaggio in decisione sulla base degli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso e la liquidazione dei compensi ai sensi dell’art. 142 T.U.S.G.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 18/8/2022 il Tar ha dato termini alle parti per interloquire sul deposito del ricorso oltre il termine dimezzato previsto per i procedimenti ex art. 119 c.p.a.
Il 18 ottobre 2022 il ricorrente ha depositato memoria con cui il ricorrente richiama la previsione di cui all’art. 41, comma 5, c.p.a. in base alla quale il termine per “la notificazione è aumentato, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se riedono fuori d’Europa”.
Rappresenta, a tal fine, che il 24 dicembre 2019 il ricorrente si trovava fuori dal territorio dell’Unione Europea, in Marocco.
Il 22 marzo 2023 il ricorrente deposita istanza di passaggio in decisione del ricorso sulla base degli scritti.
Alla pubblica udienza del 28 marzo 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Va preliminarmente disposta la rimozione dal fascicolo digitale degli atti riferiti ad altro soggetto che non risulta parte del giudizio.
Il ricorso è irricevibile.
Come anticipato alle parti, il ricorso è stato depositato oltre il termine dimidiato previsto per il rito ex art. 119 c.p.a, ovvero oltre il 15° giorno.
Parte ricorrente oppone che il ricorrente si trovava fuori dal territorio nazionale e pertanto troverebbe applicazione l’aumento del termine di cui all’art. 41 comma 5 c.p.a.
L’argomento è infondato poiché la disposizione richiamata prevede l’aumento dei termini per la notificazione del ricorso e non anche per il suo deposito.
Atteso che il ricorso è stato notificato con PEC il 24 dicembre 2019 ed il suo deposito è avvenuto solo il 21 gennaio 2020, oltre il termine dimidiato di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 119 c.p.a., lo stesso deve dichiararsi irricevibile.
In osservanza a quanto prevede l’art. 130 bis d.p.r. 115/2002, l’inammissibilità del ricorso preclude la liquidazione del compenso al difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Atteso che l’irricevibilità è assimilabile, ai fini della applicazione della sopra richiamata disposizione, alla inammissibilità, la previsione va riferita anche alla prima (cfr. ex multis TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, 3 gennaio 2023, n. 18;TAR Lombardia, sez. III, 24 marzo 2021, n. 771;TAR Campania, Salerno, sez. I, 23 aprile 2021, n. 1029;TAR Sicilia, Catania, sez. II, 19 novembre 2020, n. 3077).
Poiché la causa viene decisa sulla scorta di un rilievo mosso d’ufficio e in assenza di difese scritte dell’amministrazione resistente, le spese possono essere interamente compensate.