TAR Torino, sez. II, decreto presidenziale 2016-07-14, n. 201600227
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N. 00227/2016 REG.PROV.PRES.
N. 01472/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2011, proposto dal sig. D B, rappresentato e difeso dagli avvocati M P C.F. PSTMSM58R07L219Z e D A C.F. NFSDNC37T02L048A, con domicilio eletto presso l’avv. M P in Torino, via Moretta, 7;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
- del decreto del Questore della Provincia di Cuneo (decreto n. Cat. A12 n. 101/2010/Imm.) emesso in data 22.09.2011 e notificato in data 3 ottobre 2011, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, inviata a mezzo posta dal Sig. Bushati Dede in data 15.03.2011.
Vista la sentenza n. 982 dell’8 luglio 2016 che ha definito il giudizio accogliendo il ricorso;
Vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per il gratuito patrocinio presentata dall’avv. D A per la rappresentanza e la difesa del ricorrente nel ricorso in epigrafe;
Visto il verbale in data 3/11/2011 con cui la competente Commissione istituita presso questo Tribunale ha ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
Visti gli atti del fascicolo di causa;
Visto l’art. 82 del D.P.R. n. 115/2002 che, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti…, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa ”;
Visto l’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dispone la riduzione alla metà degli importi spettanti al difensore;
Visto il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense);
Rilevato che l’avv. D A ha fatto riferimento, nella sua istanza di liquidazione, allo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 in relazione ai compensi previsti per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria e la fase decisionale;per un totale onorari (operate le riduzioni previste) di euro 2.360,00 oltre a spese generali, CPA e IVA;
Ritenuto che nel caso in esame, tenuto fermo lo scaglione individuato dal difensore, si deve applicare, in relazione alla natura della controversia e all’impegno professionale richiesto, la riduzione del 50% prevista dal’art. 4 comma 1 del D.M. n. 55/2014;e che dunque spettano al predetto difensore:
- euro 540,00 per la fase di studio della controversia;
- euro 437,50 per la fase introduttiva del giudizio;
- nulla per la fase istruttoria (non svolta);
- euro 505,00 per la fase cautelare;
- euro 910,00 per la fase decisionale;
per un totale di euro 2.392,50, che va ridotto alla metà ex art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, per un importo complessivo di euro 1.196,25, a cui vanno aggiunti il rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA.