TAR Lecce, sez. II, sentenza 2011-01-27, n. 201100177
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N. 00177/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01396/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1396 del 2010, proposto da:
Consorzio Villaggio Fontanelle, rappresentato e difeso dagli avv. A G e N S, con domicilio eletto presso Alfieri Manno in Lecce, F. Lubello, 9/F;
contro
Acquedotto Pugliese S.p.A., n.c.;
nei confronti di
Comune di Ostuni, n.c.;
per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso presentata dal Consorzio ricorrente all'Acquedotto Pugliese S.p.A., sede di Brindisi, in data 18 Giugno 2010, ed avente ad oggetto la richiesta di visione ed estrazione di copia del parere favorevole rilasciato dalla Direzione Operativa di Brindisi dell'A.Q.P. S.p.A. il 3 Giugno 2009, nonchè delle relazioni tecniche, prescrizioni, elaborati progettuali e degli atti comunque connessi al detto parere;
e per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad accedere agli atti sopra citati e per la conseguente condanna dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. o della sua Direzione Operativa di Brindisi ad esibire i documenti richiesti, autorizzando l'esame e l'estrazione di copia degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 16 Dicembre 2010 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e udita per il Consorzio ricorrente l'avv.to Maria Maddalena Iuspa, in sostituzione degli avv.ti A G e N S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Consorzio “Villaggio Fontanelle” – avente sede in località Fontanelle del Comune di Ostuni formalmente costituito allo scopo di tutelare il miglioramento dell’ambiente del Villaggio e di curare tutti i relativi servizi di interesse comune – impugna il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso presentata in data 18 Giugno 2010 all’Acquedotto Pugliese S.p.A. sede di Brindisi, avente ad oggetto la richiesta di visione ed estrazione di copia del parere favorevole rilasciato il 3 Giugno 2009 in merito al progetto dell’impianto idrico-fognante (da cedere in gestione all’A.Q.P.) del Piano di Lottizzazione Bruno-Tanzarella in località Camerini, nonché delle relazioni tecniche, prescrizioni, elaborati progettuali e degli atti comunque connessi al detto parere. Chiede, altresì, l’accertamento del diritto ad accedere agli atti sopra citati, con la conseguente condanna dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. ad esibire i documenti richiesti.
A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione degli artt. 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm. – Eccesso di potere per contraddittorietà.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della pretesa ostensiva azionata, il Consorzio ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.
Non si sono costituiti in giudizio l’Acquedotto Pugliese S.p.A. ed il Comune di Ostuni.
Alla Camera di Consiglio del 16 Dicembre 2010 il difensore del Consorzio ricorrente ha dichiarato di avere recentemente ricevuto dall’Acquedotto Pugliese S.p.A. la documentazione richiesta ed ha chiesto darsi atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere (non insistendo per la condanna alle spese), quindi, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Il Collegio, rilevata la tempestività (tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali) e la ritualità del ricorso proposto avverso il diniego (tacito) di accesso, e premesso (in punto di fatto) che il predetto parere favorevole rilasciato dall’A.Q.P. il 3 Giugno 2009 viene richiamato nell’ordinanza di occupazione temporanea d’urgenza n° 55 del 26 Marzo 2010 (di una porzione di viabilità interna alla Lottizzazione Fontanelle) emessa dal Comune di Ostuni e notificata al Consorzio “Villaggio Fontanelle”in data 26 Marzo 2010 (riguardante i lavori di collegamento tra la rete idrico fognante pubblica a servizio della confinante Lottizzazione Bruno-Tanzarella e la rete idrico fognante pubblica esistente all’interno del Villaggio Fontanelle), osserva – in diritto – che la pretesa ostensiva azionata appariva fondata in quanto, da un lato, (notoriamente) l’art. 23 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm. riconosce il diritto di accesso anche nei confronti dei soggetti gestori di pubblici servizi, e, dall’altro, il Consorzio ricorrente (titolare, indubbiamente, di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è richiesto l’accesso) ha espressamente motivato l’istanza di accesso presentata il 18 Giugno 2010 con l’esigenza di “tutelare le proprie ragioni nelle opportune sedi giudiziarie”, sicchè l’impugnato silenzio diniego opposto dall’intimato Acquedotto Pugliese S.p.A. si poneva in patente contrasto con l’art. l’art. 24 settimo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm. statuente che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Né sussistono, nella fattispecie in questione, le eccezionali ipotesi di esclusione dal diritto di accesso contemplate dall’art. 24 della menzionata Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm.
Tuttavia, siccome il difensore del Consorzio ricorrente ha fatto presente nell’odierna Camera di Consiglio di avere recentemente ricevuto (in data 15 Dicembre 2010) dall’Acquedotto Pugliese S.p.A. la documentazione richiesta con l’istanza di accesso presentata il 18 Giugno 2010, non resta al Tribunale che dare atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.