TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-12-30, n. 201413244

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-12-30, n. 201413244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201413244
Data del deposito : 30 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01892/2013 REG.RIC.

N. 13244/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01892/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1892 del 2013, proposto da Gloria Del Vecchio e A V, rappresentate e difese dagli avv.ti F F e D D B, con domicilio eletto presso F F in Roma, piazza Paganica, 13;

contro

Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

del decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 23 maggio 2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 ottobre 2012, nella parte in cui non contempla i segretari comunali in servizio presso la ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali (AGES) ai fini della tabella di corrispondenza di cui all'art.7, co. 31 quarter, del d.l. n.78/2010 (conv. in L. n. 122/2010) e, conseguentemente, esclude i medesimi dal processo di inquadramento presso il Ministero dell'Interno, oltre agli atti presupposti connessi e consequenziali, ivi compresi le note datate 27.12.2012 aventi ad oggetto "cessazione utilizzo presso ex SSPAL", la decisione di collocare le ricorrenti in disponibilità comunicata con nota del 27.12.2012, i relativi telegrammi con i quali è stata comunicata la cessazione dell'utilizzo delle ricorrenti presso la ex Sspal, le note del 5.2.2013, ed ogni altro atto ai medesimi comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2014 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio le ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.

G D V e A V sono segretari comunali assunte presso il Ministero dell'Interno all’esito di un concorso pubblico. Successivamente sono transitate all’Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali (AGES) e sono state assegnate presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale (ente strumentale dell'AGES), ove hanno prestato ininterrottamente servizio per oltre un decennio, con assegnazione presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione Locale.

L'art. 7 comma 31 ter del D.L. 31.5.2010 n. 78 (conv. con L. n. 122/2010), nell'ambito del riordino e della riorganizzazione degli enti pubblici, ha disposto la soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ed ha, contestualmente, previsto che "... il Ministero dell'Interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo ....".

Il successivo comma 31 quater del medesimo articolo 7 ha previsto che "... Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento ...".

Malgrado la disciplina indicata, al momento del transito e dell'inquadramento del personale dell'ex AGES nei ruoli del Ministero dell’Interno, l'Amministrazione ha ignorato i segretari comunali in forza presso l’AGES.

In data 13.12.2013, infatti, è stato pubblicato sulla G.U. il d.i. 23 maggio 2012 attuativo dei citati commi 31 ter e 31 quater dell'art. 7 del D.L. n. 78/2010 il quale, all’art. 3 (personale con contratto a tempo indeterminato della soppressa Agenzia e relativo trattamento economico") stabilisce che "Il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dalla soppressa Agenzia, anche in posizione di comando presso altre Amministrazioni, è inquadrato nei ruoli del Ministero dell'Interno e sarà assegnato all'Ufficio dirigenziale generale ... ed alle sezioni regionali dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, secondo la tabella di comparazione che costituisce parte integrante del presente decreto. ….". Tuttavia, la tabella di equiparazione approvata con il suddetto decreto, allegata al medesimo, non contempla i segretari comunali in forza presso l'AGES con contratto a tempo indeterminato, con la conseguenza che questi ultimi - unici tra tutto il personale della soppressa Agenzia - restano esclusi dal processo di inquadramento nei ruoli ministeriali.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, le ricorrenti le hanno impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso.

I) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 commi 31 ter e 31 quater e ss. del D.L. 31.5.2010 n. 78 (conv. con L. n. 122/2010);
eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'erroneità dei presupposti, del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria, del vizio di motivazione, dell'illogicità, della disparità di trattamento e della manifesta ingiustizia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 97 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000;
contraddittorietà;
violazione del principio di buon andamento;
violazione dei principi in materia di trasferimento di funzioni e personale;
violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001.

Contrariamente a quanto previsto dalla normativa richiamata, con il provvedimento impugnato alcuni dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’AGES (come le ricorrenti) non sono state re-inquadrate nell’ambito del Ministero dell’Interno.

II) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 commi 31 ter e 31 quater e ss. del D.L. 31.5.2010 n. 78 (conv. con L. n. 122/2010);
violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 31 octies del D.L. 31.5.2010 n. 78 (conv. con L. n. 122/2010);
Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 6 del D.L. n. 174/2012 (cono. con L. n. 213/2012);
eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, del vizio di motivazione, dell'illogicità, dell'irrazionalità, della disparità di trattamento e della manifesta ingiustizia;
irragionevolezza violazione del principio di buon andamento;
violazione dei principi in materia di trasferimento di funzioni e personale. violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001.

La decisione dell'Amministrazione di ignorare i segretari comunali in forza presso l'AGES ai fini dell'inquadramento nei ruoli del Ministero dell'Interno e di collocare i medesimi in disponibilità è illogica, contraddittoria ed immotivata quantomeno sotto due profili, perchè: - contrasta con le esigenze e con i bisogni funzionali dell'Amministrazione connessi all'esercizio delle funzioni trasferite e già facenti capo all'ex AGES, nella misura in cui ci si priva del personale che per anni ha svolto quelle stesse funzioni;
- risulta illogica, irrazionale e irragionevole nella misura in cui l'appartenenza e l'afferenza dei segretari comunali e provinciali ai ruoli del Ministero dell'Interno costituisce un dato storicizzato ed è, pertanto, sicuramente irragionevole ed illogico che gli stessi vengano esclusi dall'inquadramento presso il Ministero dell'Interno nel momento in cui le funzioni in materia di gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali sono centralizzate presso il Ministero dell’Intero.

III) - Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della disparità di trattamento e della manifesta ingiustizia;
violazione e falsa applicazione dell'art. 97 e ss. del T. U. n. 267 del 2000, dell'art. 19, comma 4, del D.P.R. n.465 del 1997 e dell'art.5, comma 4, del D.P.R. n.27 del 2008;
violazione del principio di imparzialità;
violazione e falsa applicazione dell'art. 7 comma 31 ter e 31 quater e ss. del D.L. 31.5.2010 n. 78 (conv. con L. n. 122/2010);
violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del D.L. n. 174 / 2012 (conv. con L. n. 213/2012);
eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, del vizio di motivazione, dell'illogicità, dell'irrazionalità;
irragionevolezza violazione del principio di imparzialità e di buon andamento;
violazione dei principi in materia di trasferimento di funzioni e personale.

I segretari comunali e provinciali possono sostanzialmente trovarsi in tre diverse situazioni: prestare la propria attività lavorativa all'interno del comune o della provincia, con titolarità della relativa sede territoriale;
prestare servizio presso l'AGES o la SSPAL per esigenze proprie di funzionamento di tali enti;
trovarsi in una situazione di disponibilità, in quanto non confermati, revocati o comunque privi di incarico.

La decisione dell'Amministrazione di escludere i segretari comunali in forza presso 1'AGES dal processo di inquadramento nei ruoli del Ministero dell'Interno e di collocarli in disponibilità determina una ingiustificata disparità di trattamento in quanto li pone nella medesima situazione e posizione giuridica dei segretari revocati, non confermati o privi di incarico.

Le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’inammissibilità e l’improponibilità del ricorso, sostenendone, nel merito, l’infondatezza e chiedendone il rigetto.

A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure contenute nel ricorso.

In sostanza, la difesa erariale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che la V e la D V, quali segretari comunali iscritti all'Albo, non sarebbero mai state dipendenti di ruolo dell'ex AGES né dell'ex SSPAL, non avendo mai ricoperto un posto di ruolo nell'ex AGES o nell'ex SSPAL, essendo state solamente utilizzate ex art. 19 del DPR n. 465/1997 quali segretari comunali e provinciali presso la SSPAL fino al 31.12.2012.

Con ordinanza del 14.3.2013 n. 1245, la domanda cautelare proposta dalla ricorrente è stata respinta.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 19 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio, all’esito di un esame più approfondito rispetto a quello consentito in sede cautelare, ritiene che le censure di parte ricorrente siano fondate e debbano essere accolte.

Come detto, le Amministrazioni resistenti affermano l’infondatezza del ricorso in quanto la V e la D V (segretari comunali iscritti all'Albo) non sarebbero mai state dipendenti di ruolo dell'ex AGES e dell'ex SSPAL (non avendo mai ricoperto un posto di ruolo nell'ex AGES o nell'ex SSPAL), essendo state utilizzate ex art. 19 del DPR n. 465/1997 quali segretari comunali e provinciali presso la SSPAL fino al 31.12.2012.

Per tale ragione, le ricorrenti sarebbero escluse dal processo di transito ed inquadramento presso i ruoli del Ministero dell’Interno in quanto il citato articolo 7 comma 31 ter e quater si riferirebbe solo ai dipendenti di "ruolo" dell'Ages formalmente appartenenti alla sua dotazione organica, nell’ambito della quale non rientrano le ricorrenti.

A parere del Collegio, tale assunto è errato e, quindi, si rivelano fondate le censure di parte ricorrente.

Infatti, l’art. 31, comma 31 ter e quater del DL n. 78/2010, stabiliscono che: "L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall’articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo (art. 31, comma ter). Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento ... (art. 31, comma quater).

Tali disposizioni fissano i presupposti utili per il transito del personale nei ruoli ministeriali a seguito della soppressione dell’AGES, prevedendo che il trasferimento e l'inquadramento nei ruolo del Ministero dell'interno avvenga in favore del personale dell'ex AGES, in servizio al momento della soppressione dell'Ente, che vanti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ex AGES.

Come correttamente rilevato dalla parte ricorrente, quindi, ai fini del transito e dell'inquadramento del personale nei ruoli ministeriali, risulta indifferente la situazione che radica il rapporto di servizio e d’ufficio, ovvero l'inquadramento formale del dipendente all'interno dell'organigramma dell'Ente soppresso, in quanto ciò che rileva è il principio secondo il quale, in caso di trasferimento di funzioni, le risorse umane e materiali seguono le funzioni trasferite (cfr. in generale, in tema pubblico impiego, l'art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001).

Per tale ragione la normativa richiamata prevede che i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'ex AGES debbano essere inquadrati nei ruoli ministeriali secondo un'apposita tabella di corrispondenza da adottare dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Sicché, il transito nei ruoli del Ministero dell'Interno si concretizza sulla base dell’esistenza di un rapporto di servizio a tempo indeterminato con l'ex AGES (seppure in regime di assegnazione presso la Sspal).

Nel caso di specie, dagli atti di causa (cfr. doc.

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