TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-04-05, n. 201200683

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2012-04-05, n. 201200683
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200683
Data del deposito : 5 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01522/2009 REG.RIC.

N. 00683/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01522/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2009, proposto da:
Vernissage Soc.Coop. a r.l., rappresentato e difeso dagli avv. I T, C B, con domicilio eletto presso l’avv. C B in Bari, via Putignani, 12/A;

contro

Regione Puglia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M L, con domicilio eletto presso l’avv. M L in Bari, via Cardassi 58;

per l'annullamento

della deliberazione della Regione Puglia, Assessorato sviluppo economico, attività produttive, industria, industria energetica, artigianato, commercio, innovazione tecnologica, fiere e mercati, settore industria, industria energetica, artigianato e P.M.I., Ufficio sviluppo economico, repertorio n. 1387 del 29 settembre 2006, Codice cifra: 046DIR/2006/01387 avente ad oggetto: “L. 215/92 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile" — D.P.R. 314/2000 - IV bando. Revoca e disimpegno delle agevolazioni concesse all’impresa VERNISSAGE piccola Soc. coop. a r.l. Brindisi con det. n. 489 del 21/11/02 e recupero fondi erogati con det. 36 del 4/02/04”;

di ogni e qualsiasi altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 la dott. F P e udito l'avv. Giuseppe Macchione, su delega dell'avv. M L, nessuno comparso per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la Vernissage soc. coop. a r.l. ha riassunto il giudizio già iniziato avanti a questo Tribunale, a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto dal TAR.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata disposta la revoca del finanziamento, in parte già erogato, dalla stessa ottenuto nell’ambito del programma di agevolazione dell’imprenditoria femminile, e il conseguente recupero delle somme già percepite.

La Regione Puglia, infatti, in attuazione della L. 215/92, ha avviato le procedure finalizzate alla concessione di agevolazioni all’imprenditoria femminile;
in accoglimento della domanda presentata dalla ricorrente la Regione ha concesso alla stessa con delibera del 21.11.2002 un contributo in conto capitale di euro 45.272,61, a fronte di un investimento ritenuto ammissibile pari ad euro 61.329,26;
la prima quota pari al 30% era stata erogata con la determinazione n. 36 del 4.2.2004.

Con nota del 26.2.2005 la ricorrente ha trasmesso alla Regione la documentazione richiesta per l’erogazione della seconda ed ultima rata e, a causa dell’inerzia dell’amministrazione, avviato un procedimento ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Bari per ottenere il versamento della stessa;
tuttavia con nota del 20.7.2005 la Regione ha comunicato l’avvio del provvedimento di revoca del contributo, in quanto i locali sede dell’investimento ospitavano anche la sede di un’altra cooperativa, le dichiarazioni liberatorie dei fornitori non erano conformi all’allegato 11 della circolare n. 1151489 del 2002, e non vi era riscontro dei pagamenti effettuati;
seguiva la revoca con nota del 19.10.2006, avverso la quale la ricorrente proponeva altro ricorso ex art. 700 c.p.c., respinto per carenza di giurisdizione con ordinanza del 16.3.2009.

A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:

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