TAR Genova, sez. I, sentenza 2011-02-17, n. 201100328

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2011-02-17, n. 201100328
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201100328
Data del deposito : 17 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00037/2009 REG.RIC.

N. 00328/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00037/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 37 del 2009, proposto da:
Mega Srl, E.G.E.S. Spa, Ecoscavi Srl, rappresentati e difesi dall'avv. C L, con domicilio eletto presso C L in Genova, corso A. Saffi, 3/2;

contro

Comune di Villanova D'Albenga, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F A B, con domicilio eletto presso Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;
Sindaco di Villanova D'Albenga, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell’ordinanza 5 novembre 2008 n. prot. 51/2008 nella parte in cui in cui imponeva alle ricorrenti di eseguire i lavori attenendosi alle indicazioni di cui agli elaborati tecnici;

- dei connessi elaborati tecnici in particolare della relazione per l’estrazione e lo smaltimento di materiale di deposito fluviale nonché l’integrazione della relazione in data 6 novembre 2008 in cui si ritiene che il valore del materiale estratto compensi i costi necessari agli interventi di manutenzione, nonché per il risarcimento dei danni subiti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villanova D'Albenga;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 31 dicembre 2008 al Comune di Villanova d’Albenga e depositato il successivo 13 gennaio 2009 le società ricorrenti, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento in epigrafe.

In fatto le ricorrenti premettevano che, con l’ordinanza impugnata, il Sindaco del Comune di Villanova d’Albenga ordinava loro di provvedere a lavori di messa in sicurezza del torrente Arroscia, attenendosi alle indicazioni degli elaborati tecnici. Tali eleborati tecnici prevedevano che la remunerazione dei lavori avvenisse mediante il valore del materiale estratto.

Immediatamente dopo l’inizio dei lavori questi venivano interrotti dalla Guardia di finanza che provvedeva al sequestro dei mezzi impiegati contestando alle ricorrenti la violazione degli artt. 93, 96 e 97 r.d. 523/1904 nonchè degli articoli 624 e 724 codice penale per avere realizzato lavori in assenza delle prescritte autorizzazioni.

In definitiva le ricorrenti censurano le modalità di remunerazione dei lavori, chiedendo, altresì, il risarcimento del danno.

Avverso i provvedimenti impugnati le ricorrenti deducevano, con unico articolato motivo difetto di motivazione, contraddittorietà estrinseca, sviamento dalla causa tipica, illogicità, eccesso di potere violazione degli artt. 23 e 41 Costituzione.

I ricorrenti concludevano per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione comunale intimata.

All’udienza pubblica del 10 febbraio 2011 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è rivolto avverso le modalità di remunerazione di una serie di lavori imposti con ordinanza contingibile ed urgente.

Le eccezioni preliminari dell’amministrazione non meritano positiva delibazione.

La circostanza che il provvedimento abbia ormai esaurito i propri effetti non è di per sé sufficiente a determinare il venir meno dell’interesse al ricorso attesa la richiesta risarcitoria.

Parimenti la circostanza che i lavori siano stati accettati senza riserve non vale di per sé a integrare gli estremi dell’acquiescenza, difettando una espressa e specifica manifestazione di volontà di accettare anche le modalità di pagamento dei lavori da parte dell’amministrazione.

Nel merito il ricorso è fondato.

L’art. 54 r.d. 2440/1923 prevede quale mezzo ordinario di pagamento delle obbligazioni dello Stato l’assegno.

In presenza di una modalità legale di pagamento delle obbligazioni dei soggetti pubblici la diversa modalità prevista doveva essere espressamente accettata dalle ricorrenti.

Espressa accettazione che nella specie è mancata onde l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione per avere adottato un mezzo di pagamento diverso da quello legislativamente previsto.

La domanda risarcitoria deve essere respinta.

Si sostiene che i danni sarebbero derivati dalla circostanza che gli uffici comunali non avrebbero richiesto le prescritte autorizzazioni all’escavazione nell’alveo del torrente Arroscia. Tale circostanza non vale a configurare la responsabilità dell’amministrazione atteso che usando l’ordinaria diligenza le imprese ricorrenti, operanti nel settore, avrebbero potuto e dovuto accertarsi anteriormente all’inizio dei lavori della presenza o meno della prescritta autorizzazione.

Pertanto i lamentati danni, oltre a non essere dimostrati, non devono essere risarciti ostandovi il principio generale di cui all’art.1227 c.c., espressamente applicabile alle ipotesi di danno provvedimentale ai sensi della norma, avente natura interpretativa, di cui all’art. 30 d.lgs. 104/2010.

Le spese possono compensarsi stante la soccombenza parziale.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi