TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-02, n. 202401588

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-02, n. 202401588
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401588
Data del deposito : 2 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2024

N. 01588/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01394/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1394 del 2020, proposto da
I D G, rappresentato e difeso dall'avvocato L G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, Commissione Centrale per l'Esame di Avvocato - Sessione 2019 - c/o Corte D'Appello di Firenze, Commissione per l’Esame di Avvocato - Sessione 2019 - c/o la Corte D'Appello di Catania, Commissione D'Esami di Avvocato (Terza Sottocommissione) – Sessione 2019, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di Avvocato – Sessione 2019, presso la Corte d’appello di Catania, comunicato al medesimo in data 4 agosto 2020;

- dell’elenco finale, nella parte in cui non include il ricorrente tra gli ammessi alla prova orale per l’esame di Avvocato – Sessione 2019, presso la Corte d’appello di Catania;

- delle operazioni e del giudizio di cui al verbale di adunanza del 12 febbraio 2020, relativi alle prove scritte effettuate dal ricorrente, compiuti dalla Terza Sottocommissione per gli Esami di Avvocato – Sessione 2019, presso la Corte d’appello di Firenze;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o comunque collegato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Centrale per l’esame di Avvocato - Sessione 2019 – , della Commissione d'Esami di Avvocato - Sessione 2019 - c/o Corte D'Appello di Firenze e della Commissione d'Esame di Avvocato - Sessione 2019 - c/o La Corte D'Appello di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 marzo 2024 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. L’odierno ricorrente partecipava all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense indetto dal Ministero della Giustizia con d.m. 11.06.2019, conseguendo agli elaborati scritti i punteggi di 35/50 (diritto civile), 28/50 (diritto penale) e 20/50 (atto giudiziario in materia civile) e risultando così non ammesso alle prove orali.

2. Ritenendo illegittimo l’esito dei risultati delle prove scritte, ne impugna gli atti che censura per i motivi esposti a seguire:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 – Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione dell’art. 24 Cost. – Violazione dei criteri di valutazione di cui alla delibera del 3 dicembre 2019 adottata dalla Commissione Centrale e dell'art. 22, R.D.L. n. 1578 del 1933 – Violazione dell’art. 41 della Carta di Nizza– Violazione degli artt. 17 bis e 30 del D.L. n. 37 del 1934 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto di istruttoria e per illogicità e ingiustizia manifesta.

Secondo parte ricorrente, il giudizio di insufficienza formulato in relazione agli elaborati di diritto penale e civile non potrebbe ritenersi sufficientemente motivato con l’indicazione del mero voto numerico, in assenza di criteri valutativi non generici e non standardizzati. Non sarebbero stati osservati i criteri indicati con la delibera del 3.12.2019 dalla Commissione Centrale, in conformità alla previsione di cui all’art. 22, R.D.L. n. 1578 del 1933 e quelli di cui alla delibera del 3.12.2019 della Commissione Centrale, in ordine alla lettura ai candidati dei suddetti criteri.

II) Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto ed erroneità di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere – Violazione della delibera della Commissione Centrale del 3 dicembre 2019 - Violazione della e del principio dell’autovincolo (art. 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della valutazione unitaria dei tre elaborati (art. 23 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, come sostituito dall’art. 6 l. 27 giugno 1988, n. 242).

La Sottocommissione avrebbe omesso di determinare le modalità di attribuzione del punteggio, successivamente alla lettura di tutti e tre gli elaborati, come prescritto dalla delibera

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