TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-01, n. 202207191
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Testo completo
Pubblicato il 01/06/2022
N. 07191/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03457/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3457 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F D P, rappresentato e difeso dagli avvocati S D, T F, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Dettori - Felicetti in Roma, piazza Santi Apostoli, 66;
contro
Garante per la Protezione dei Dati personali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo, dell’avviso di mobilità volontaria esterna del Garante per la Protezione dei Dati Personali per la copertura di due posti di funzionario con profilo giuridico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 9 del 1° febbraio 2013, nonché della delibera del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 11 del 17 gennaio 2013, con la quale è stato approvato il predetto avviso e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti, del verbale della Commissione di valutazione n. 1 del 23 aprile 2013, recante l’esclusione del ricorrente dalla procedura di mobilità volontaria esterna del Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui all’avviso impugnato con il ricorso introduttivo, di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresa la nota del 17 febbraio 2014 con la quale è stata comunicata al ricorrente l’esclusione dalla procedura;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Garante per la Protezione dei Dati personali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2022 il dott. G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente – premesso di essere un ufficiale della Guardia di finanza con il grado di tenente colonnello - ha impugnato i) l’avviso di mobilità volontaria esterna deliberato dal Garante per la protezione dei dati personali per la copertura di n. 2 posti di funzionario con profilo giuridico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie speciale, concorso ed esami n. 9 del 1°febbraio 2013; ii) la delibera del Garante n. 11 del 17 gennaio 2013 con cui è stato approvato detto avviso.
Il ricorrente ha esposto in fatto:
- che con decreto direttoriale adottato dalla Guardia di finanza l’11 marzo 2008 era stato collocato in posizione di fuori ruolo presso il Garante per la protezione dei dati personali quale funzionario addetto al Dipartimento attività ispettive e sanzioni;
- che in data 1 marzo 2013 ha presentato domanda di partecipazione alla predetta procedura di mobilità “esterna” deliberata dal Garante, richiedendo contestualmente di essere ammesso alla mobilità “interna”;
- che è stato escluso dalla procedura di mobilità in esame con nota prot. 4848/84578 comunicata il 14 febbraio 2014 per carenza dei requisiti di ammissione previsti dal bando di mobilità, in particolare perché a) non appartenente ad un’amministrazione sottoposta al regime di diritto privato ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3 del d. lgs. n. 165/2001; b) non in possesso della “stessa qualifica” richiesta dall’avviso di mobilità, come previsto dall’art. 30 d. lgs. n. 165/2001, ossia l’appartenenza ad un’area dell’amministrazione di provenienza corrispondente all’area direttiva del personale dell’Ufficio del Garante; c) non aveva indicato la votazione della laurea conseguita in giurisprudenza, tenuto conto del voto minimo di 105/110 richiesto dal bando.
Con successivo atto di motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato il 28 aprile 2014, ha impugnato l’anzidetto provvedimento con il quale la Commissione ha disposto la sua esclusione.
A fondamento del ricorso e dei motivi aggiunti ha articolato una pluralità di motivi, lamentando essenzialmente:
- la violazione dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2000, nel quale la disciplina della mobilità volontaria non opera alcuna distinzione tra personale contrattualizzato e personale in regime di diritto pubblico, donde l’applicabilità della suddetta disposizione anche agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza;
- la violazione della previsione contenuta nel comma 2 bis dell’art. 30, laddove l’amministrazione, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, deve attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1;
- l’illegittimità della procedura di mobilità in oggetto laddove limita l’accesso ai i soli laureati in giurisprudenza con votazione pari o