TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-11-27, n. 201811471

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2018-11-27, n. 201811471
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201811471
Data del deposito : 27 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2018

N. 11471/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00292/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 292 del 2018, proposto da
L L, S C ed U C, rappresentati e difesi dagli avvocati S C ed U C, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati U C e S C, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4;

contro

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

del giudicato sull’ordinanza di assegnazione, emessa il 2.7.2015 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione IV - Esecuzioni Mobiliari in esito al procedimento n. 6986/2015 r.g.e..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente agisce, ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., per ottenere l’integrale esecuzione dell’ordinanza di assegnazione specificata in epigrafe, emessa dal Tribunale Civile di Roma all’esito del procedimento disciplinato dall’art 5 quinquies della legge 24 marzo 2001 n. 89 cd. “Legge P”, come inserito dall’art. 6 della legge 8 aprile 2013 n. 35.

Parte ricorrente, che ha agito in esecuzione dinanzi al citato Giudice civile sulla base del titolo esecutivo costituito dal decreto decisorio della Corte di Appello, emesso nel procedimento proposto ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, e che ha espletato in relazione all’ordinanza indicata in epigrafe, adottata all’esito del procedimento di pignoramento disciplinato dal citato art. 5 quinquies, tutte le formalità normativamente previste (segnatamente quella dell’invio della prescritta comunicazione di cui al citato art. 5 sexies, come inserito dall’art. 1, comma 777 lett. l), della legge n. 208/2015), dopo aver affermato la definitività del titolo azionato in quanto non opposto, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ha chiesto a questo Tribunale di accogliere il ricorso in ottemperanza, con conseguente fissazione di un termine all’Amministrazione per l’integrale adempimento del dovuto, nonché per la nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi del perdurare del comportamento inadempiente della P.A..

Il Ministero intimato, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Trattenuto il ricorso in decisione nella camera di consiglio dell’11 luglio 2018, il Collegio si è poi nuovamente riunito in camera di consiglio in data 24 ottobre 2018 per decidere in relazione al ricorso in esame.

Tanto sinteticamente premesso in fatto, il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni.

Il punto centrale su cui verte la presente decisione è l’idoneità dell’ordinanza azionata ad essere ricompresa tra i provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato del Giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. c), c.p.a..

Il Collegio reputa, all’esito di una approfondita disamina della questione, e re melius perpensa rispetto a precedenti di diverso segno adottati dalla Sezione, che il provvedimento de quo non sia equiparabile al giudicato civile e, pertanto, non possa essere attuato mediante un giudizio di ottemperanza dinanzi al Giudice amministrativo.

Occorre, in primo luogo, precisare che non possono applicarsi all’ordinanza di assegnazione in questione i principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione del 26 marzo 2012 n. 2, che concerne l’ordinanza di assegnazione di un credito, emessa ai sensi dell’art. 553 c.p.c. dal Giudice ordinario all’esito di una procedura di pignoramento presso terzi.

Nel predetto caso, l’Adunanza plenaria ha concluso per l’idoneità dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c. ad essere attuata mediante lo strumento dell’ottemperanza sulla base dell’analisi del tipo di provvedimento azionato e del tipo di procedimento di cui lo stesso costituisce l’esito.

L’ordinanza di assegnazione resa all’esito di un procedimento di pignoramento presso terzi implica, infatti, un accertamento in ordine all’esistenza e all’ammontare del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del debitor debitoris . Al riguardo l’Adunanza plenaria ha espressamente statuito che “secondo consolidata giurisprudenza, in sede di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. di crediti pignorati, il giudice dell’esecuzione deve controllare, anche d’ufficio e al di fuori di una specifica contestazione insorta tra le parti, se il credito preteso dal creditore pignorante corrisponda alle indicazioni del titolo esecutivo e può esercitare d’ufficio poteri di valutazione e, implicitamente, di riduzione di quanto domandato (Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2003 n. 5510;
Id., sez. lav., 16 febbraio 2000 n. 1728;
Id., sez. III, 10 settembre 1996 n. 8215). Nel secondo caso, si apre un giudizio di cognizione per l’accertamento del credito, a conclusione del quale, se il credito è accertato, il processo esecutivo prosegue e viene emessa l’ordinanza di assegnazione del credito (artt. 549, 549,553 cod. proc. civ.)”
(cfr. in termini Adunanza plenaria, 10.4.2012, n. 2).

Ne discende che l’ordinanza di assegnazione del credito postula sempre e comunque l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito, vuoi sulla base della dichiarazione, non contestata, del terzo debitore, vuoi sulla base di un giudizio di cognizione incidente nel processo di esecuzione presso terzi: infatti, l’art. 553 cod. proc. civ. dispone che il giudice ordina l’assegnazione del credito “se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore” (al riguardo merita di essere rilevato che nulla è mutato circa la natura della riferita ordinanza a seguito delle riforme successive al caso deciso dalla Adunanza plenaria, riforme che hanno solo velocizzato il momento di accertamento del credito ad opera dello stesso Giudice dell’esecuzione, come previsto dai vigenti artt. 548 e 549 c.p.c.).

L’ordinanza di assegnazione del credito determina, quindi, il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore medesimo, dando luogo ad una cessione coattiva del credito: il terzo pignorato, divenuto debitore per effetto della notifica dell’ordinanza di assegnazione e del relativo precetto, ha l’obbligo di adempiere entro un determinato termine (Cass. civ., VI, 12.4.2018, n. 9173).

Ne consegue che la suindicata ordinanza genera un titolo creditorio nuovo ed ulteriore che consacra un credito autonomo da far valere, ad opera del creditore procedente, nei riguardi del terzo pignorato debitor debitoris .

Detto altrimenti, si verifica un fenomeno di mutamento soggettivo della parte debitoria, posto che il nuovo titolo costituito dall’ordinanza di assegnazione è emesso nei confronti di un soggetto diverso dal debitore individuato dal titolo esecutivo originario: tanto è vero che, nel processo di espropriazione presso terzi, il debitor debitoris non è una parte, ma un semplice ausiliario (cfr. da ultimo Cass. 9390/2016 cit.).

Ciò posto, ad avviso del Collegio, l’ordinanza di assegnazione di cui si controverte è ontologicamente diversa dall’ordinanza di cui all’art. 553 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del rimedio dell’ottemperanza ex art. 112 e ss. c.p.a. per conseguire il suo adempimento.

L’art. 5 quinquies della legge P, come modificato dall’art. 6, comma 6, del D.L. n. 35/2013, convertito nella legge n. 64/2013, recita testualmente che i creditori di somme liquidate ai sensi della legge sulla equa riparazione “a pena di nullità rilevabile d’ufficio, eseguono i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile, con atto notificato ai Ministeri di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con l’effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate” .

Il pignoramento diretto presso il Ministero debitore avviene limitatamente ai fondi liberamente pignorabili e con divieto di sottoporre ad esecuzione forzata le somme ascrivibili ai fondi con le destinazioni enunciate dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266, nonché dalla legge 13 novembre 2008 n. 161.

La novella ha introdotto anche per il pagamento degli indennizzi ex lege P la speciale forma di pignoramento diretto sulle contabilità speciali, originariamente prevista dal D.L. n. 313/1994, convertito dalla legge n. 460/1994, per le Prefetture e le direzioni di amministrazione delle Forze Armate e della Guardia di Finanza e poi esteso anche al Ministero della Giustizia e ad altri enti pubblici (v. art. 1 ter del D.L. n. 143/2008, convertito dalla legge n. 181/2008).

L’ordinanza resa ai sensi del “nuovo” art. 5 quinquies della legge n. n.89/2001 è, dunque, un’ordinanza di assegnazione diretta della somma pignorata sulle contabilità speciali di pertinenza del Ministero resistente, vale a dire del debitore originario convenuto nel giudizio di cognizione che si conclude con il decreto di liquidazione dell’indennizzo per la non ragionevole durata del processo (ovvero con l’eventuale provvedimento reso dalla Corte di Cassazione in sede in impugnazione del decreto della Corte di Appello competente per territorio).

Ne discende, quindi, che l’ordinanza azionata nel presente giudizio, in quanto resa all’esito di un pignoramento effettuato a carico dell’originario debitore nelle forme di una espropriazione mobiliare diretta ex artt. 513 e ss. c.p.c. (seppur nell’ambito delle sue contabilità speciali), è un provvedimento direttamente e definitivamente satisfattivo del credito azionato.

L’ordinanza in parola si sostanzia in un procedimento di espropriazione mobiliare mediante pignoramento diretto delle somme giacenti presso l’originario debitore e non integra, a differenza dell’ordinanza ex art. 553 c.p.c., esaminata dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 2/2012, un titolo creditorio nuovo ed ulteriore che consacra un credito autonomo da far valere, ad opera del creditore procedente, nei riguardi del terzo pignorato debitor debitoris , come tale equiparabile al giudicato e, quindi, eseguibile a sua volta mediante un ulteriore giudizio di ottemperanza dinanzi al Giudice Amministrativo.

Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel fatto che l’ordinanza di cui si controverte non ha alcun contenuto di accertamento, in quanto nel procedimento che ne precede l’adozione il Giudice non esamina né accerta l’esistenza di un credito del debitore nei confronti del terzo pignorato, onde procedere all’ordine di assegnazione a carico di quest’ultimo, ma procede al pignoramento delle somme indicate nel titolo da eseguire sui pertinenti capitoli di bilancio;
si tratta cioè di un’ordinanza direttamente satisfattiva che assegna al creditore il bene pignorato presso il debitore originario.

Del resto, lo stesso Giudice amministrativo, in sede di ottemperanza a tale tipologia di ordinanza, non potrebbe che duplicare l’ordine di pagamento nei confronti dell’Amministrazione, già assistito da un vincolo reale, quale è il pignoramento presso il debitore della somma dovuta, né il commissario ad acta , eventualmente designato, potrebbe fare altro che apprendere materialmente gli importi corrispondenti a quanto dovuto dai capitoli di bilancio a ciò destinati, una volta che questi risultino capienti.

Il Collegio non può, pertanto, non evidenziare le aporie sistematiche che conseguirebbero alla dedotta equiparazione tra l’ordinanza di assegnazione di cui si controverte e la diversa, e non più prevista, ordinanza di assegnazione resa all’esito di un pignoramento presso terzi.

Antecedentemente all’introduzione del nuovo tipo di esecuzione, infatti, il provvedimento che liquidava l’indennizzo per la non ragionevole durata del processo era emesso a carico del Ministero intimato;
tale titolo esecutivo poteva tuttavia essere oggetto di esecuzione civile dinanzi al Giudice ordinario da proporsi nelle forme del pignoramento presso terzi, e cioè mediante la notificazione dell’atto di pignoramento alla Tesoreria centrale ovvero alla Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, in qualità di terzo pignorato.

All’esito della procedura di pignoramento presso terzi veniva, quindi, resa dal Giudice dell’esecuzione un’ordinanza di assegnazione che, in ragione della natura della procedura esecutiva, comportava un mutamento della parte debitoria, non più identificabile nel Ministero ingiunto all’esito del giudizio di cognizione, ma nella Tesoreria quale terzo pignorato e debitor debitoris . L’ordinanza di assegnazione del credito veniva emessa dal Giudice dell’esecuzione, dopo che si era provveduto ad accertare il credito del debitore principale esecutato nei confronti del terzo pignorato;
così poi disponendosi l’assegnazione di quanto dovuto da quest’ultimo al proprio creditore, nonché debitore esecutato e nei limiti di quanto spettante in favore del creditore pignorante. Di qui la sussumibilità della fattispecie previgente nell’ambito delle coordinate ermeneutiche precisate dalla più volte richiamata sentenza n. 2/2012 dell’Adunanza plenaria.

Tanto premesso, il Collegio non può, inoltre, esimersi dall’osservare che il creditore ex lege P, una volta ottenuto il decreto della Corte di Appello o la sentenza della Corte di Cassazione che liquida il relativo indennizzo, la cui attitudine al giudicato non è revocabile in dubbio, può scegliere di agire in ottemperanza dinnanzi al Giudice amministrativo per ottenere una pronuncia che ne ordini l’integrale adempimento con l’eventuale nomina del commissario ad acta . A fronte di tale scelta, quella dell’esecuzione forzata civile nelle forme del pignoramento diretto delle somme presenti nei capitoli di contabilità speciali, introdotta dalla novella del 2013, appare alternativa e non concorrenziale, in quanto ispirata ad un’evidente finalità di razionalizzazione e limitazione delle azioni esecutive nei riguardi dei Ministeri esecutati.

In tal senso militano due ulteriori considerazioni.

Se, infatti, si ammettesse, come vorrebbe parte ricorrente, che il creditore ex lege P, una volta ottenuto il decreto della Corte di Appello o la sentenza della Corte di Cassazione che liquida il relativo indennizzo, possa azionarlo dinnanzi al Giudice civile per far emettere l’ordinanza di pignoramento diretto delle somme giacenti in capitoli di contabilità speciale presso l’originario debitore, e, poi, una volta ottenuta la predetta ordinanza, non vedendo soddisfatto il proprio credito per mancanza di liquidità nei citati capitoli di contabilità speciali e nei fondi dell’ente liberamente pignorabili, possa chiederne l’effettiva esecuzione a mezzo del giudizio di ottemperanza, non si comprende quale sarebbe la finalità e l’ambito di tale ultimo giudizio se non quello di duplicare un ordine di pagamento già emesso e addirittura assistito dal vincolo del pignoramento mobiliare.

In secondo luogo il giudizio di ottemperanza non costituirebbe per il creditore una tutela ulteriore del proprio credito rispetto a quella rappresentata dall’ordinanza di pignoramento ex art. 5 quinquies della legge n. 89/2001, poiché, in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione resistente per incapienza dei relativi capitoli di bilancio, il commissario ad acta , eventualmente nominato dal Giudice amministrativo, non potrebbe compiere alcuna ulteriore attività rispetto al già intervenuto pignoramento delle somme giacenti in capitoli di contabilità speciale ovvero nei fondi liberamente pignorabili presso l’originario debitore, per fare ottenere al creditore quanto a lui dovuto.

Si tratterebbe, pertanto, di ritenere ammissibile un’azione che, non solo per tutte le suesposte ragioni non attribuirebbe al creditore procedente alcuna ulteriore garanzia di effettività, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24, 111, 113 e 117 Cost. e di cui agli artt. 6 e 13 della CEDU, ma che sortirebbe l’unico distorto effetto di gravare l’Amministrazione esecutata di spese ulteriori, quali quelle di precetto (atto prodromico all’esecuzione civile, ma non all’ottemperanza) e quelle di lite che il Giudice dell’esecuzione liquida nel provvedimento di assegnazione.

Pertanto, ribadito che il creditore dell’indennizzo liquidato dalla Corte di Appello o dalla Corte di Cassazione non incontra nessun ostacolo ad ottenere l’integrale adempimento del relativo decreto/sentenza mediante l’immediato esperimento del giudizio di ottemperanza, la diversa soluzione perorata dall’odierna parte ricorrente si scontra sia con principi che presiedono la materia del diritto delle obbligazioni e del correlativo adempimento coattivo delle stesse, sia con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le regole di correttezza, buona fede e giusto processo devono ritenersi violate quando il creditore aggravi ingiustificatamente la posizione del debitore ed eserciti l’azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell’interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell’attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi (cfr. Cass. SS.UU, n. 23726/2007;
Cass. SS.UU n. 26961/2009).

Il Collegio rileva, infine, come non sia neanche possibile ritenere che oggetto del presente giudizio di ottemperanza sia in realtà il decreto della Corte di Appello sotteso all’ordinanza di assegnazione azionata, così riqualificando la domanda proposta.

Al riguardo occorre, in primo luogo, osservare sul piano strettamente processuale che vi potrebbe essere un problema di competenza territoriale poiché il presente ricorso è stato incardinato dinnanzi al T.A.R. del Lazio, in quanto l’ordinanza di assegnazione di cui si controverte è stata adottata dal Tribunale ordinario, competente per i pignoramenti presso il Ministero inadempiente, mentre il presupposto decreto di liquidazione dell’indennizzo è stato emesso da una Corte di Appello diversa da quella di Roma, competente in ragione del distretto dove si trova il Tribunale che ha definito il processo che ha superato la ragionevole durata.

La riqualificazione della domanda, inoltre, non appare percorribile anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha dimostrato di avere espletato tutte le formalità normativamente previste e, segnatamente, quella dell’invio della prescritta comunicazione di cui all’art. 5 sexies, come inserito dall’art. 1, comma 777 lett. l), della legge n. 208/2015, nonché la definitività del titolo azionato in relazione all’ordinanza ex art. 5 quinquies della legge n. 89/2001 e non con riguardo al titolo presupposto.

Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla va disposto per le spese, stante la mancata costituzione del Ministero resistente.

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