TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2015-01-23, n. 201500040

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2015-01-23, n. 201500040
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201500040
Data del deposito : 23 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01714/2014 REG.RIC.

N. 00040/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01714/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1714 del 2014, proposto da:


Shoaib Iqbal, rappresentato e difeso dall'avv. C B, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;


contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

decreto di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, prot. n. P-RO/L/Q/2014/100189, emesso dalla prefettura di Rovigo, Ufficio territoriale del Governo, in data 1.9.2014 e notificato in data 3.9.2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che il ricorso non appare fondato in quanto malgrado l’Amministrazione avesse fatto presente, nel corso della fase istruttoria, la necessità di acquisire il permesso di soggiorno la ricorrente non ha ritenuto di fornirne prova circa il suo possesso e, ciò, nemmeno a seguito del proponimento del presente ricorso.

Considerato che la circostanza sopra citata è suscettibile di far venir meno un presupposto fondamentale per l’accoglimento della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.

Preso atto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.

Visto l’art. 57 c.p.a. in base al quale le spese della presente fase sono poste a carico della parte soccombente.

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