TAR Bologna, sez. I, sentenza 2011-02-09, n. 201100109

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2011-02-09, n. 201100109
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201100109
Data del deposito : 9 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01919/1997 REG.RIC.

N. 00109/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01919/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1919 del 1997, proposto da:
G G B O, rappresentati e difesi dagli avv. A C, F G, con domicilio eletto presso F G in Bologna, via Belfiore 4;
Bellini Ornella;

contro

Comune di Cervia, rappresentato e difeso dall'avv. B G, con domicilio eletto presso B G in Bologna, via dei Mille 7/2;
Provincia di Ravenna;

per l'annullamento

delle Deliberazioni del Consiglio Comunale di Cervia:

- 39 del 12/05/94;

- 35 del 13/03/95;

- 17 del 28/02/97;

della Deliberazione Giunta Provinciale 465 del 09/05/97;

degli allegati e degli elaborati costitutivi delle suddette deliberazione nella parte ed agli effetti di cui al presente ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cervia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Giuseppe Calvo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Consiglio Comunale di Cervia stabiliva:

a) con la deliberazione n. 38 in data 12 maggio 1994, - “di adottare la variante generale al Piano Regolatore, ai sensi della L.R. 47/78 artt. 14 e 15”, costituita dagli elaborati, all’uopo indicati;
-di depositare tutti gli atti adottati presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 gg.;

b) con la deliberazione n. 35 in data 13 marzo 1995, - di controdedurre ed approvare le osservazioni e di approvare definitivamente la variante generale;

c) con la deliberazione n. 17 in data 28 febbraio 1997, tra l’altro, di dare atto che, a seguito delle modifiche proposte dalla Giunta Provinciale e accolte, degli esposti e osservazioni cui era stato espresso parere favorevole in tutto o in parte, delle modifiche al P.T.P.R. approvate dalla Giunta Regionale e degli errori, precisazioni ed integrazioni segnalate, si erano modificati gli elaborati costitutivi della variante generale al P.R.G. adottate e controdedotte che si trasmettevano alla Provincia, per l’approvazione, nell’indicato elenco definitivo.

La Giunta Provinciale di Ravenna, con la deliberazione n. 465 in data 9 maggio 1997, stabiliva di approvare la variante generale al Piano Regolatore del Comune di Cervia, con le modificazioni, nelle premesse indicate.

Con il ricorso in esame sono stati impugnati le dette deliberazioni, gli allegati e gli elaborati costitutivi delle stesse, nella parte e per gli effetti di cui al steso ricorso, depositato il 30 ottobre 1997, il quale è stato proposto dai proprietari di un appezzamento di terreno sito in Cervia, Via G. Di Vittorio, distinto al NCT del Comune di Cervia al Fg. 26 n. 1705, di mq. 5720 circa.

I motivi di ricorso sono:

1) Violazione di legge per violazione degli artt. 14 e 15 della legge regionale dell’Emilia Romagna 7 dicembre 1978, n. 47. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 33 legge regionale 30 gennaio 1995 n. 6, dagli artt. 14, 1°e2° comma, e art. 15, 2° comma, della L.R. 1978 n. 47 “l’adozione della variante da parte del Comune interessato deve essere preceduta dalla deliberazione consiliare sul progetto preliminare di piano, composto da una relazione generale (…) e da un primo progetto contenente le scelte urbanistiche fondamentali”.

2) Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. Eccesso di potere per mancanza di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Né gli atti di adozione ed approvazione della variante né la relazione di accompagnamento “motivano la destinazione art. 30 imposta al lotto di terreno” dei ricorrenti, “né l’imposizione del vincolo a verde pubblico”.

Al contrario, la lettura degli atti e l’esame delle tavole di piano della variante mostrerebbero la contraddittorietà e la illogicità della scelta dell’Amministrazione, in quanto, non solo “la maggior parte dei lotti, allineati sul lato nord di Via G. Di Vittorio e nelle stesse condizioni urbanistiche del lotto dei ricorrenti”, “sarebbero stati edificati nel corso degli anni, ma l’edificazione sarebbe stata pressoché completata proprio con l’impugnata variante”, che “ha attribuito destinazione B2 (area residenziale semiestensiva – satura o di completamento) ad ulteriori due lotti di terreno”.

Con atto, depositato il 1 ottobre 2001, si costituiva in giudizio il Comune di Cervia, il quale, con la relativa memoria, ha contestato la fondatezza dei motivi dedotti con il ricorso.

Con avviso di perenzione ultraquinquennale, in data 24 aprile 2009, questo Tribunale comunicava ai difensori dei ricorrenti ed a quello del Comune di Cervia che il ricorso, essendo decorsi 5 anni dalla data del deposito, sarebbe stato dichiarato perento, “se non sarà presentata dalle parti ricorrenti una nuova domanda di fissazione di udienza, con la firma delle parti stesse autenticata da un difensore entro sei mesi dalla data di notifica” dello stesso avviso.

I ricorrenti, con istanza in data 10 dicembre 2009, depositata dai difensori con la firma autenticata, presso la cancelleria, hanno chiesto la fissazione dell’udienza di discussione del ricorso in esame.

Il Comune di Cervia, con la memoria in data 28 settembre 2010, ha contestato, nuovamente, la fondatezza dei motivi del ricorso.

I ricorrenti con la memoria in data 6 ottobre 2010 e depositata il successivo 8 ottobre, hanno, ulteriormente, illustrato i motivi del ricorso.

All’odierna udienza il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1) Il primo motivo di ricorso è infondato.

2) Ed, invero, i ricorrenti, con il detto motivo, fanno riferimento al seguente contenuto dell’art. 14 – Formazione ed approvazione del piano regolatore generale della legge della regione Emilia Romagna 7 dicembre 1978, n. 47.

Tutela ed uso del territorio – “il Comune, con la collaborazione degli organi di decentramento amministrativo, predispone un progetto preliminare di piano regolatore generale costituito da: 1) una relazione generale, corredata da elementi conoscitivi, contenenti le indicazioni e le previsioni della programmazione e pianificazione regionale comprensoriale, gli obiettivi generali e settoriali del piano regolatore generale, nonché la determinazione del fabbisogno e del relativo dimensionamento in termini di occupazione, di residenza e servizi …;
2) una prima ipotesi di assetto territoriale con l’indicazione delle scelte urbanistiche fondamentali. Tale progetto preliminare, deliberato dal Consiglio Comunale, …”

Sennonché, il Comune di Cervia, con la memoria, in data 28 settembre 2010, ha eccepito che “Nel testo vigente all’epoca dei fatti l’art. 14, comma 1 della L.R. 1978 n. 47 prevedeva come facoltativo tale atto preparatorio: “Il Consiglio Comunale prima dell’esame del Piano Regolatore Generale decide se e come sottoporre ai soggetti di cui al secondo comma del presente articolo un progetto preliminare (comma 1). “Stava dunque alla discrezionalità del Consiglio Comunale scegliere se dar corso ad un simile passaggio procedurale”..

3) I ricorrenti, con la memoria, in data 6 ottobre 2010 e depositata il successivo 8 ottobre, hanno osservato, in merito a quanto eccepito dal Comune di Cervia, che “se è vero” che adozione del progetto preliminare di cui al citato art. 14, comma 1, della L.R. 1978, n. 47, “non è obbligatoria, è altrettanto vero che è necessaria una apposita statuizione del Consiglio comunale in merito alla decisione di non adottare detto progetto preliminare (Consiglio di Stato, sez. IV, 28.9.1998 n. 1224)”.

4) O, a prescindere dal fatto che la detta decisione è stata pronunciata quattro anni dopo l’adozione, in data 12 maggio 1994, da parte del Consiglio Comunale di Cervia, della impugnata deliberazione n. 39, per cui è evidente che, comunque, quanto affermato con la stessa decisione non poteva essere tenuto presente dal detto organo comunale, l’assunto, sostenuto con la citata memoria dei ricorrenti, è diverso da quello di cui al motivo in esame, in base al quale, “l’adozione della variante da parte del comune interessato deve essere preceduta dalla deliberazione consiliare sul progetto preliminare di piano”.

5) In sostanza, con la citata memoria, viene dedotta la violazione degli artt. 14 e 15 della L.R. 1978 n. 47, sulla base di un nuovo assunto, il quale, però, non può essere preso in esame e, pertanto, è inammissibile.

6) Per quanto riguarda, poi, l’assunto di cui al dedotto motivo, la sua infondatezza risulta confermata da quanto sostenuto dai ricorrenti: degli artt. 14 e 15 della L.R. 1978, n. 47, dianzi indicati, non risulta quanto sostenuto dai ricorrenti, e, quindi, la denunciata violazione di tali norme non sussiste.

7) In merito al secondo motivo di ricorso, si osserva che, per quanto riguarda la mancata motivazione, negli atti impugnati, della “destinazione art. 30 imposta al lotto di terreno dei ricorrenti” e dell’”imposizione del vincolo a verde pubblico”, giova tenere presente, da un lato, che con l’osservazione dei ricorrenti, depositata al Comune di Cervia il 28 luglio 1994, si era chiesto al Comune di Cervia che, in ordine al terreno di loro proprietà, destinato con la variante al P.R.G. in questione, ad “attrezzature sovracomunali (art. 30)”, la detta variante venisse “parzialmente sostituita con una destinazione residenziale di completamento”, coprente una superficie di almeno 3000 mq., e, dall’altro, che la detta osservazione è stata respinta con la sua seguente motivazione “Area prevista all’interno della zona di tutela del PTPR. Inoltre non si vuole consolidare l’edificazione del lato nord della Via Di Vittorio”.

8) O, tenuto conto di quanto affermato nelle premesse dell’impugnata deliberazione n. 39 in data 12 maggio 1994, in base alle quali, da un lato “si è reso necessario provvedere alla revisione dello strumento urbanistico per adeguarlo alle mutate esigenze della popolazione, della realtà turistico-economica e per riqualificare e salvaguardare le risorse ambientali” e, dall’altro, sono richiamati i vari atti, all’uopo citati, il fatto che non risulti indicata la motivazione, alla quale fanno riferimento i ricorrenti, è irrilevante.

9) Sempre in merito al secondo motivo di ricorso, si osserva che, a prescindere dal fatto che da nessun elemento si evince quanto rilevato dai ricorrenti in merito alla “maggior parte dei lotti, allineati sul lato nord della Via G. Di Vittorio e nelle stesse condizioni “urbanistiche del lotto dei ricorrenti” ed alla circostanza che l’impugnata variante “ha attribuito destinazione B2 (area residenziale semintensiva – satura o di completamento) ad ulteriori due lotti di terreno”, il riferimento alle menzionate situazioni non è idoneo a fare ritenere sussistenti le denunciate contraddittorietà ed illogicità della variante al Piano Regolatore, giacché, ciò che rileva, al riguardo,

sono sia le affermazioni, contenute nelle premesse dell’impugnata deliberazione del Consiglio Comunale di Cervia n. 39 in data 12 maggio 1994, alla stregua delle quali il terreno, di proprietà dei ricorrenti, è stato destinato ad “area destinata ad attrezzature sovracomunali - art. 30”, sia la motivazione delle reiezione sulla osservazione dei ricorrenti, in precedenza indicata.

10) Ne consegue che anche il detto motivo di ricorso è infondato.

11) Per le suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio devono essere poste a carico dei ricorrenti e vengono liquidate in euro 3.000,00 a favore del Comune di Cervia.

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